CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 dicembre 2018, n. 31983 – In materia di trasferimento di ramo d’azienda, a norma dell’art. 2112 c.c., costituisce elemento costitutivo l’autonomia funzionale, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi: e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell’ambito dell’impresa cedente