CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 dicembre 2018, n. 31993
Licenziamento disciplinare – Illegittimità – Accertamento – Intento ritorsivo – Prova
Svolgimento del processo
T. S. proponeva reclamo avverso la sentenza n.712/16 del Tribunale di Avellino, con cui era stata respinta la sua domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità, per la sua natura ritorsiva, del licenziamento disciplinare intimatogli il 2.4.14 dalla A. SERVICE s.r.l. di Avellino, con richiesta di reintegra nel suo posto di lavoro e risarcimento del danno pari alle retribuzioni medio tempore maturate o in subordine delle conseguenze economiche di cui al novellato art. 18 (commi 4 e 5) della L. n. 300/70 per l’ipotesi di accertamento della illegittimità del recesso per assenza di giusta causa.
Resisteva la A. SERVICE s.r.l. di Avellino.
Con sentenza depositata il 1.3.2017, la Corte d’appello di Napoli, preso atto che la soggezione della A. SERVICE s.r.l. al regime della tutela meramente obbligatoria, accertata dal primo giudice, non era stata contestata dal S., respingeva il reclamo, ritenendo provata l’esistenza dell’addebito e non provato alcun intento ritorsivo.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il S., affidato a tre motivi.
Resiste la A. SERVICE s.r.l. di Avellino con controricorso.
Motivi della decisione
1. -Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 47, 48, 51,58, 59, 60 e 61 L. n.92/12; 8 L. n. 604/66; 18 L. n. 300/70; 99, 346 e 112 c.p.c., in relazione agli artt. 2119 e 2697 c.c., nonché agli artt. 1 e 5 della legge n. 604 del 1966 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Lamenta che la pur ammessa mancata impugnazione della statuizione circa l’applicabilità nella specie della sola tutela obbligatoria, ritenuta dalla sentenza impugnata, non precludeva l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento, per tale motivo omessa dalla Corte partenopea.
Il motivo è astrattamente fondato, ma non conduce alla cassazione della sentenza impugnata.
E’ infatti pur vero che (cfr, ex aliis, Cass. n. 17107/16, Cass. n. 12094/16) nel caso di impugnativa di licenziamento discriminatorio, secondo il rito di cui all’art. 1, commi 48 e seguenti, della L. n. 92 del 2012, è ammissibile la proposizione in via subordinata nel medesimo ricorso, da parte del lavoratore, delle domande volte alla declaratoria di difetto di giusta causa ovvero ingiustificatezza del recesso datoriale, in quanto fondate sul comune presupposto della vicenda estintiva del rapporto, né tale trattazione congiunta determina aggravi istruttori, evitando, semmai, un’inutile rinnovazione dell’attività processuale oltre al frazionamento dei processi cui accede il rischio di giudicati contrastanti.
Nella specie, tuttavia, sebbene la sentenza impugnata mostri di ritenere che una volta richiesta, in base al rito di cui alla L. n. 92/12, la tutela reale non possa ammettersi la richiesta subordinata di tutela obbligatoria, fondata sulla illegittimità del medesimo recesso, deve osservarsi che la Corte di merito ha comunque accertato la legittimità del licenziamento per la provata grave inadempienza correttamente contestata al S. rispetto ai suoi obblighi contrattuali (inerente la omissione e/o decisivo ritardo circa la dichiarazione ed inoltro della dichiarazione dei redditi della Sig.ra Serio, che al riguardo propose alla società apposito reclamo, presa in carico dal S.).
La sentenza impugnata dunque, pur movendo da una premessa erronea, perviene ad un risultato corretto, dovendo dunque questa Corte limitarsi a correggerne la motivazione ex art. 384, comma 4, c.p.c.
2. -Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 L. n. 300/70, 2106 c.c., 99, 100 e 112 c.p.c. oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, oltre a vizio di motivazione.
Lamenta che la sentenza impugnata, sulla base dell’erroneo convincimento sub 1), non esaminò adeguatamente il contrasto tra la lettera di contestazione e quella di licenziamento, nonché la proporzionalità del recesso in relazione al fatto contestato.
Il motivo è infondato avendo la sentenza impugnata, sia pure “per mera completezza” (pag. 3), comunque accertato, come visto, la sussistenza del fatto contestato e sopra menzionato, ritenendo in sostanza irrilevante il generico ampliamento delle ragioni del recesso (laddove faceva riferimento ad altri minori comportamenti inadempienti) rilevando piuttosto che l’addebito rettamente contestato e di cui sopra (come evincibile dalla lettera di contestazione riprodotta in ricorso dal S. unitamente alla lettera di licenziamento) era stato ampiamente provato ed idoneo a giustificare il licenziamento; la sentenza impugnata ha peraltro anche accertato e valutato precedenti comportamenti disciplinarmente rilevanti (inefficienza gestoria del S., doc. 4 in atti, non contestata dal dipendente), accertando dunque, ad abundantiam, anche l’esistenza di altri fatti disciplinarmente rilevanti e dunque, sia pur implicitamente, la correttezza della lettera di licenziamento (rispetto alla contestazione), cui a ben vedere il S. imputa semplicemente di aver inserito, oltre al fatto principale e decisivo contestato, anche altri comportamenti inadempienti, evidentemente secondari.
A tal riguardo deve evidenziarsi che quel che rileva nel procedimento disciplinare è essenzialmente la specificità della contestazione, che deve contenere le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto addebitato, mentre il mero e generico riferimento, nella lettera di licenziamento, ad altri minori fatti, pur ^ disciplinarmente rilevanti, in presenza della chiara intenzione di recedere a causa del (grave) episodio correttamente contestato, non può viziare il recesso, trattandosi di argomenti evidentemente di contorno, sicché una volta accertata l’esistenza del fatto principale chiaramente contestato e posto a base del licenziamento, la discrasia, o l’aggiunta di altri comportamenti disciplinarmente rilevanti, tra la contestazione e le ragioni poste a base del recesso non possono viziare quest’ultimo, rilevando che il dipendente sia stato licenziato in base al fatto contestato e chiaramente individuato, ripetuto nella lettera di licenziamento e giudizialmente accertato.
La sentenza impugnata ha poi valutato, con apprezzamento di fatto non censurabile in questa sede se adeguatamente motivato (cfr. da ultimo Cass. n. 13667 del 2018), la gravità del fatto contestato e dunque implicitamente la proporzionalità della sanzione rispetto ad esso.
Le diverse ricostruzioni del fatto contestato, proposte dal S., non possono poi ritenersi ammissibili in base al novellato n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c.
3. – Lo stesso dicasi quanto al terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta l’erroneo esame della natura ritorsiva del licenziamento, già esclusa sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello.
Il motivo, infatti, si basa essenzialmente su una diversa ricostruzione ed apprezzamento dei fatti di causa, ampliati con la deduzione di ulteriori elementi fattuali (es. emails), evidentemente in contrasto col più volte citato nuovo n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c.
4. -Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 21169 deposita il 5 luglio 2022 - Nell'ambito del processo tributario, la proposizione di motivi di revocazione ordinaria ex art.395 comma 1 nn.4) e 5) cod. proc. civ. avverso le sentenze delle Commissioni Tributarie…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 ottobre 2022, n. 29981 - La prescrizione dei crediti del lavoratore non decorre in costanza di un rapporto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia stata successivamente riconosciuta la natura subordinata con…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 maggio 2022, n. 16206 - La verifica del comportamento del lavoratore dovrà essere svolta dal giudice di merito in coerenza con le richiamate caratteristiche del rapporto di lavoro, dovrà essere condotta sulla base…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 22047 depositata il 24 luglio 2023 - Nell'ambito del processo tributario, la proposizione di motivi di revocazione ordinaria ex art. 395, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c. avverso le sentenze delle Commissioni Tributarie…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 aprile 2021, n. 10028 - Il principio della necessità della contestazione immediata, sia pure sommaria, delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…