CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 febbraio 2021, n. 3549
Decreto ingiuntivo – TFR residuo – Accordo tra le parti con piano di rientro – Nessuna rinuncia o transazione novativa – Onere della prova a carico del datore di lavoro – Fatto estintivo della spettanza del TFR – Lavoratore onerato della provare della fonte, negoziale o legale, del proprio diritto e del relativo termine di scadenza – Mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte
Rilevato che
1. con sentenza 5 agosto 2016, la Corte d’appello di Genova rigettava l’appello proposto da G.B. avverso la sentenza di primo grado, di reiezione della sua opposizione al decreto con cui l’ex dipendente D. gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 10.779,49 oltre accessori, a titolo di T.F.R. residuo;
2. a motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva, come già il Tribunale: a) la natura dell’accordo del 30 agosto 2013 tra le parti di piano di rientro (con pagamento rateale delle somme ancora dovute, pari a € 8.000,00 al netto di ritenute fiscali e contributi: onorate soltanto per le prime tre rate di complessivi € 3.000,00) e non già di rinuncia o transazione novativa; b) la prova documentale dell’importo ingiunto in pagamento, nel rispetto del regime probatorio tra le parti; c) inapplicabile in via estensiva, né tanto meno analogica a giudizi diversi come quello tra le parti, l’esenzione dal pagamento delle spese stabilita dall’art. 152 disp. att. c.p.c. in favore della parte soccombente poco abbiente nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, in quanto eccezione al principio generale di soccombenza: con manifesta infondatezza della questione di (il)legittimità costituzionale al riguardo prospettata; d) correttamente esperito dal Tribunale il sub-procedimento di correzione di errore materiale (per la rettificazione, ad istanza del lavoratore vittorioso, nel dispositivo delle parole “rigetta il decreto ingiuntivo opposto” con quelle “rigetta l’opposizione al decreto ingiuntivo opposto”);
3. con atto notificato il 3 febbraio 2017, il datore di lavoro ricorreva per cassazione avverso la sentenza con sei motivi, cui il lavoratore resisteva con controricorso;
Considerato che
1. il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 156, secondo comma e 437 c.p.c., per omessa lettura del dispositivo in pubblica udienza, avendo la cancelleria notificato via Pec al difensore del ricorrente il dispositivo della sentenza a distanza di un paio di settimane dell’udienza di decisione (primo motivo);
2. esso è infondato;
3. appare evidente l’equivoco della non tempestiva comunicazione del dispositivo, a cura della cancelleria, con l’omessa lettura, nel rito del lavoro, del dispositivo all’udienza di discussione (effettivamente determinante, ai sensi dell’art. 156, secondo comma c.p.c., la nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione: Cass. 8 giugno 2009, n. 13165; Cass. 28 novembre 2014, n. 25305), di cui peraltro la sentenza impugnata ha esplicitamente dato atto (al terzo capoverso di pg. 6);
4. il ricorrente deduce quindi violazione e falsa applicazione degli artt. 1965, secondo comma e 2113 c.c., per improponibilità della domanda del lavoratore in via monitoria, avendo l’accordo stipulato tra le parti il 30 agosto 2013, relativo alla regolazione tra le stesse del credito residuo del predetto a titolo di T.f.r., natura di rinuncia o di transazione (secondo motivo);
5. esso è inammissibile;
6. il mezzo consiste, infatti, in una implicita ma chiara censura dell’interpretazione dell’accordo tra le parti compiuta dalla Corte territoriale (pure congruamente argomentata al p.to 1 di pg. 6 della sentenza), senza neppure un’enunciazione dei canoni interpretativi violati, né tanto meno specificazione delle ragioni né del modo in cui si sarebbe realizzata l’asserita violazione (Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. 21 giugno 2017, n. 15350): sicché, il vizio non correttamente denunciato è insindacabile in sede di legittimità (Cass. 14 luglio 2016, n. 14355);
7. il ricorrente deduce poi omesso esame di uno o più fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, risoltosi in una carente o insufficiente istruzione probatoria, in difetto di audizione del teste dedotto dal ricorrente e di idonea C.t.u. per la determinazione delle effettive spettanze del lavoratore (terzo motivo);
8. anch’esso è inammissibile;
8.1. non si configura il vizio denunciato, in assenza di un fatto storico, di cui sia stato omesso l’esame, alla luce del novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., piuttosto risolvendosi in una contestazione della valutazione probatoria della Corte territoriale (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415);
7. il ricorrente deduce quindi violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per l’erronea attribuzione dell’onere probatorio dell’entità del diritto di credito azionato al lavoratore e non al datore di lavoro (quarto motivo);
8. esso è infondato;
9. l’onere della prova è stato correttamente ripartito, essendo stato posto a carico del datore di lavoro, debitore del residuo credito di T.f.r., il fatto estintivo (o modificativo dell’entità) della sua spettanza;
9.1. ed infatti, in quanto creditore che abbia agito per (la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero come nel caso di specie) per l’adempimento, il lavoratore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto (tale essendo in senso sostanziale l’opponente a decreto ingiuntivo: Cass. 1 marzo 2007, n. 4800; Cass. 19 ottobre 2015, n. 21101) è gravato dell’onere della dimostrazione del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento o dall’eccezione di inadempimento del creditore ai sensi dell’art. 1460 c.c. (Cass. s.u. 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 12 febbraio 2010, n. 3373; Cass. 12 ottobre 2018, n. 25584);
10. il ricorrente deduce ancora violazione e falsa applicazione degli artt. 287, 288 c.p.c., per erroneo esperimento del sub-procedimento di correzione di errore materiale, in difetto di una specifica procura del difensore del lavoratore, in quanto non compreso in quella rilasciata per il procedimento monitorio ed essendo appellabile la sentenza oggetto di correzione nel dispositivo (quinto motivo);
11. esso è infondato;
12. la procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza da correggere è valida anche per la proposizione del ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza di cassazione, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., in quanto detto sub-procedimento non introduce una nuova fase processuale, ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto solo ad adeguare l’espressione grafica all’effettiva volontà del giudice, già espressa in sentenza (Cass. 7 settembre 2006, n. 19228; Cass. 19 gennaio 2015, n. 730);
12.1. come noto, esso è ben applicabile anche alle sentenze appellabili, in quanto l’art. 287 c.p.c. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole (successive a “Le sentenze”) “contro le quali non sia stato proposto appello” (Corte cost. 10 novembre 2004, n. 335);
13. il ricorrente deduce infine violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, secondo comma c.p.c., 152 disp. att. c.p.c., 74 ss. d.p.r. 115/2002, per erronea statuizione di condanna alle spese di giudizio, pure ben compensabili dal Tribunale, della parte non abbiente, ancorché in giudizio , diverso da quello avente ad oggetto prestazioni previdenziali o assistenziali, per la ratio della disposizione di attuazione di favore per la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti; in via subordinata, (ri)proponendo la relativa questione di illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 cost. (sesto motivo);
14. esso è infondato;
15. premessa l’insindacabilità in sede di legittimità di ogni statuizione del giudice di merito relativa alle spese del giudizio (inclusa quella di compensazione tra le parti), con il solo limite della loro posizione a carico della parte interamente vittoriosa (Cass. 19 giugno 2013, n. 15317; Cass. 31 marzo 2017, n. 8421), ipotesi qui non ricorrente, l’esonero dal pagamento delle spese giudiziali, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., concerne soltanto le cause previdenziali in senso stretto e non anche le controversie aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro con riflessi previdenziali (Cass. 20 maggio 1997, n. 4485; Cass. 20 dicembre 1997, n. 12913; Cass. 24 ottobre 2008, n. 25759);
15.1. la ratio della disposizione, di deroga al regime ordinario di soccombenza e per tale ragione appunto di interpretazione non estensibile ad ambiti diversi (come pure quello dei diritti retributivi soggetti a contribuzione utili ai fini pensionistici), risponde a rigorosi criteri oggettivi riguardanti la natura delle prestazioni oggetto di controversia (sia pure in combinazione con la condizione reddituale dei soggetti richiedenti le prestazioni) e non ad una generalizzata condizione soggettiva di scarsa capacità reddituale: sicché, restando pertanto ad essa estranea una finalità di garanzia dell’esercizio del diritto di azione, non sussiste alcuna violazione dei principi costituzionali infondatamente denunciati dal ricorrente;
16. per le suesposte ragioni il ricorso deve essere rigettato, con la statuizione sulle spese secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535);
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 per cento e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
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