CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 giugno 2018, n. 15089

Licenziamento – Inserimento nelle liste di mobilità – Cessazione immediata del rapporto – Rinuncia al preavviso – Indennità sostitutiva

Fatti di causa

1. Con sentenza n. 65/2013 la Corte d’appello di L’Aquila, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda con la quale I.D.C. aveva chiesto la condanna di I.A.C. – s.p.a., sua ex datrice di lavoro, al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso e delle differenze scaturite dall’incidenza della detta indennità sul tfr.

1.1. Il giudice di appello, premesso che dalla documentazione versata in atti si evinceva che la D.C., con lettera del 24.1.2006, aveva manifestato alla società la sua disponibilità ad essere licenziata con inserimento nelle liste di mobilità e che in esito al licenziamento, comunicato con lettera del 30 ottobre 2006, aveva acconsentito alla cessazione immediata del rapporto rinunziando al preavviso, ha ritenuto che la rinunzia manifestata dalla D.C. non poteva che intendersi riferita alla indennità sostitutiva. Ciò in quanto stante la efficacia obbligatoria e non reale connessa alla previsione di un periodo di preavviso, al fine della cessazione immediata del rapporto non appariva necessaria alcuna manifestazione di volontà della parte non recedente, fermo restando l’obbligo dell’altra parte alla corresponsione della relativa indennità.

La rinunzia della lavoratrice, non necessaria ai fini della immediata cessazione del rapporto, risultava, pertanto, giustificata solo ove intesa come liberazione della controparte dall’unica obbligazione sulla stessa ricadente in caso di recesso con effetto immediato e cioè il pagamento della indennità; tale interpretazione risultava avvalorata dal fatto che, rispetto alla tradizionale funzione riconosciuta al periodo di preavviso, funzione ravvisabile, quanto al lavoratore, nella esigenza di garantire allo stesso i mezzi di sussistenza nel periodo necessario al reperimento di una nuova occupazione, la scelta della D.C. appariva giustificata dal disinteresse di questa alla detta indennità potendo usufruire dell’indennità di mobilità quale probabile accompagnamento, stante l’età, alla pensione. Infine, la interpretazione della volontà della D.C. nel senso sopra ricostruito trovava riscontro, ai sensi dell’art. 1362 comma 2 cod. civ., nella condotta della lavoratrice la quale, cessato il rapporto in data 31 ottobre 2006, aveva atteso fino al marzo 2008 (epoca del tentativo di conciliazione) per rivendicare l’emolumento in questione, con atteggiamento rivelatore più di un ripensamento che della convinzione di esercitare un diritto.

2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso I.D.C. sulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso illustrato con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia censurando la sentenza di secondo grado per non avere il giudice di appello tenuto conto del fatto che la questione in controversia atteneva alla qualificazione della fattispecie che aveva determinato la cessazione del rapporto di lavoro e alla estensibilità della rinunzia contenuta nella lettera del 31.10.2006 indirizzata alla società all’indennità sostitutiva del preavviso. In questa prospettiva si duole che il giudice di appello aveva sostanzialmente assimilato la cessazione concreta del rapporto ad un’ipotesi di risoluzione consensuale ed evidenzia che l’adesione all’iscrizione nelle liste di mobilità ed agli accordi sindacali non mutava la natura della fattispecie relativa alla modalità cessazione del rapporto che andava ricondotto all’ambito del licenziamento per riduzione del personale.

2. Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 2118 cod. civ. e vizio di motivazione, censurando la decisione per avere omesso di considerare che nella fattispecie in controversia non ricorrevano le ipotesi legali di esonero dall’obbligo del preavviso; in difetto di accordo sulla risoluzione consensuale non era configurabile, pertanto, alcuna rinunzia all’indennità.

3. Con il terzo motivo deduce violazione ed errata applicazione di norme di diritto e violazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., censurando la decisione sul rilievo della genericità del richiamo all’art. 1362 cod. civ. . Sostiene, in sintesi, che il ricorso al canone, sussidiario, del comportamento successivo dell’interessata era ammissibile solo ove preceduto dalla ricostruzione della volontà della parte quale emergente dall’atto da interpretare.

4. Il primo motivo di ricorso presenta plurimi motivi di inammissibilità costituiti: a) dal difetto di autosufficienza in relazione alla complessiva vicenda processuale solo parzialmente ricostruita con riferimento agli atti rilevanti considerati dal giudice di appello; b) dalla articolazione del motivo senza il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. in quanto degli atti menzionati e dello stesso contratto collettivo richiamato non si offrono dati per il reperimento degli stessi nell’ambito della sequenza processuale né si riproduce il relativo contenuto, come, invece, prescritto (Cass. 12/12/2014, 26174); c) dal difetto di pertinenza con le effettive ragioni del decisum in quanto la sentenza impugnata (v. in particolare la ricostruzione temporale degli eventi, pag. 3) non opera alcuna assimilazione con la ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto. Anzi, il presupposto logico – giuridico dal quale muove il giudice di appello è che vi sia stato un recesso datoriale e che vi è diritto potestativo della parte recedente a esonerare la controparte dal preavviso lavorato salvo la corresponsione della relativa indennità, il cui diritto, nello specifico, era venuto meno per effetto della rinunzia della lavoratice; d) dal fatto che il vizio formalmente denunziato non è conforme all’attuale configurazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. ( v. Cass. Sez. Un. 07/04/2014 n. 8053), applicabile ratione temporis, mancando, tra l’altro, la indicazione del fatto storico omesso, di rilevanza decisiva oggetto di discussione fra le parti.

5. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza nella ricostruzione della vicenda processuale; inoltre, le censure apodittiche e generiche fondate sull’assunto del non ricorrere, nel caso di specie, di alcune ipotesi legale di esonero dal preavviso non si confrontano con la sentenza impugnata la quale, pur riconoscendo in astratto il diritto della lavoratrice a percepire la indennità sostitutiva del preavviso in coerenza con la previsione dell’art. 2118 cod. civ., ha ritenuto in concreto che tale diritto fosse venuto meno per effetto della rinunzia della D.C., rinunzia contenuta nella lettera del 31.10.2006 inviata alla società con la quale la D.C. dichiarava di avere “consensualmente rinunziato al preavviso”.

3. Il terzo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile. La denunzia del vizio di motivazione non è articolata con modalità coerenti all’attuale configurazione dell’art. 360, comma 1 n. 5, cod. proc. civ. avendo la parte ricorrente omesso di indicare il fatto storico, di rilevanza decisiva, il cui esame era stato omesso dal giudice di appello nel pervenire all’accertamento contestato. (v. Cass. Sez. Un. n. 8053/2014 cit.). La denunzia avente ad oggetto del ricorso al criterio sussidiario di interpretazione riferito al comportamento successivo della parte ex art. 1362 comma 2 cod. proc. civ., non è pertinente al percorso argomentativo del giudice di appello il quale è pervenuto all’accertamento della rinunzia da parte della lavoratrice alla indennità sostitutiva del preavviso sulla base del solo esame del contenuto della lettera del 31.10.2006 inviata alla datrice di lavoro ritenendo questo l’unico plausibile significato  attribuibile alle espressioni usate; in tale contesto il riferimento alla condotta successiva della D.C. costituisce argomentazione aggiuntiva utilizzata in funzione confermativa di un risultato interpretativo già inequivocamente conseguito sulla base del solo testo della lettera inviata alla società .

4. A tanto consegue la inammissibilità del ricorso.

5. Le spese del giudizio sono regolate secondo soccombenza.

7. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.