CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 giugno 2019, n. 15645
Tributi – Imposta di registro – Atto giudiziario di condanna al pagamento di somme di denaro – Avviso di liquidazione – Integrale e definitiva riforma della sentenza – Sgravio di imposta, sanzioni e interessi
Fatti della causa
1. A seguito di integrale e definitiva riforma della sentenza con cui C.R., F.R.C. e M.C. erano state condannate a pagare una somma di denaro, ed in relazione alla quale l’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ed aveva poi proceduto all’iscrizione a ruolo delle predette con applicazione di interessi e sanzioni, la commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 8333 depositata il 13 dicembre 2016, decidendo della legittimità della cartella basata su tale avviso, dichiarava illegittima la pretesa dell’Agenzia anche per la parte relativa alle sanzioni e agli interessi (l’unica ancora in contestazione, avendo l’Agenzia provveduto allo sgravio dell’imposta fino dal momento, antecedente al giudizio tributario di primo grado, in cui era divenuta definitiva la riforma del provvedimento tassato).
2. L’Agenzia ricorre contro la sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale del Lazio sostenendo che la commissione ha violato o falsamente applicato il citato art. 37 e l’art. 13, comma 2, d.lgs. 471/97 in quanto “le sanzioni e gli interessi dovevano esser considerati ancora dovuti traendo la propria causale dal mancato pagamento dell’avviso di liquidazione che al momento della sua emissione era da considerarsi perfettamente legittimo”.
3. Le parti intimate – le quali non hanno mai pagato le sanzioni e gli interessi di cui trattasi – resistono con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Per l’art. 37 d.P.R. 131/86, l’imposta di registro relativa ad un atto giudiziario, dovuta provvisoriamente ancorché l’atto non sia definitivo, non è più dovuta se l’atto è definitivamente e totalmente riformato; il contribuente che abbia diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell’art. 77 all’ufficio che ha riscosso l’imposta. Da quest’ultima previsione di legge si ricava che il diritto al rimborso non può essere fatto valere nel giudizio insorto relativamente all’avviso di liquidazione (Cass. 6592/1996). L’Agenzia assume di poter far leva su tale previsione per sostenere, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione tributaria regionale, che le contribuenti non possono far valere, nel giudizio insorto relativamente alla cartella emessa sulla base dell’avviso, il venir meno -per effetto dello provvedimento di sgravio adottato dall’Agenzia a seguito della definitiva riforma della sentenza tassata- dell’obbligo di pagamento dell’imposta al fine di contestare il persistere dell’obbligo di pagamento sia delle sanzioni di cui all’art. 13, d.lgs. n. 471 del 1997 sia degli interessi di mora per tardato pagamento dell’imposta. L’assunto non è condivisibile. Nella sentenza impugnata è richiamata la pronuncia di questa Corte n. 19953/2005 la quale, seguita dalla sentenza n. 24097/2014, ha posto il principio secondo cui, in tema di imposta proporzionale di registro prevista dall’art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 sugli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili, l’amministrazione finanziaria che abbia bene emesso, inizialmente, l’avviso di liquidazione dell’imposta principale e la relativa cartella esattoriale ma che non abbia riscosso coattivamente l’imposte, è, pure se soccombente nel giudizio tributario instaurato contro questi atti, priva di interesse a ricorrere per cassazione, una volta venuta definitivamente meno la decisione che ha giustificato la liquidazione dell’imposta essendo “illogico sostenere la tesi relativa alla necessità di un pagamento, non più preventivo, dell’imposta, cui dovrebbe seguire l’immediato rimborso della stessa”. Il principio che precede, in forza del quale la Corte ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.) il ricorso per cassazione proposto dalla amministrazione finanziaria avverso la sentenza d’appello del giudice tributario, è evidentemente suscettivo di estensione al caso di specie in cui, a seguito del provvedimento di sgravio adottato dall’Agenzia dopo la definitiva perdita di effetto della sentenza tassata, è illogico continuare a pretendere il pagamento di sanzioni e di interessi di mora la cui debenza sta e cade con la debenza dell’imposta e che pertanto, se pagati, dovrebbero essere immediatamente rimborsati (Cass. 29004/2017)
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
4. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la Agenzia delle Entrate a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 5.000,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
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