CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 maggio 2018, n. 11474

Tributi – Imposta di registro – Prescrizione e decadenza – Atti plurimi – Meccanismo negoziale unitario, risultante dal collegamento di più contratti registrati – Termine triennale – Decorrenza – Dalla domanda di registrazione dell’ultimo atto

Fatti di causa e ragioni della decisione

1. Con sentenza 8.3.2012, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia dichiarava illegittimi l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, interessi di mora e sanzioni, notificato alla spa B.S. il 14.7.2009 e la cartella di pagamento delle sanzioni, impugnati dalla contribuente per più motivi tra cui quelli, giudicati fondati dalla commissione, secondo cui l’avviso era stato emesso oltre il termine di cui all’art. 76 d.P.R. 131/86 e in applicazione falsa dell’art. 20 dello stesso d.P.R., riguardo ad una operazione contrattuale – data dal contratto del 19.7.2005, registrato il 25.7.2005 mediante pagamento di imposta fissa ai sensi dell’art. 4 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/86, con cui la S. spa aveva costituito la M. srl conferendovi un ramo di azienda e dal contratto, sempre del 19.7.2005, registrato il 2.8.2005 con applicazione della tassa sui contratti di borsa di cui al r.d. 3278/1923, con cui la S. aveva ceduto la M. alla S.G. srl, poi incorporata dalla B.S. spa – ingiustificatamente qualificata dalla Agenzia delle Entrate come contratto di vendita del ramo di azienda, da S. spa a S.G. srl, mai registrato e quindi sottoposto a registrazione d’ufficio ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. 131/86.

2. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della commissione regionale lamentando, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 76 d.P.R. 131/86, 37 bis d.P.R. 600/73, 20 d.P.R.131/86.

3. La società B.S. resiste con controricorso, illustrato con memoria, contenente ricorso incidentale con il quale ripropone le questioni relative alla illegittimità dell’avviso di liquidazione, dichiarate dalla commissione regionale assorbite, “per l’ipotesi in cui codesta Suprema Corte dovesse ritenere che i secondi Giudici le abbiano risolte, in maniera implicita in senso sfavorevole alla Società”.

4. Il ricorso è infondato:

4.1. il potere impositivo esercitato dall’amministrazione finanziaria suppone la considerazione della natura dell’imposta di registro come tributo evolutosi dal regime di tassa, avente come oggetto il singolo atto inteso nella sua forma documentale e come contenuto una determinata quantità di denaro da riscuotere in corrispettivo del servizio di registrazione, al regime, appunto, di imposta, avente come oggetto la manifestazione di capacità contributiva correlabile a una ben dimostrata forza economica;

4.2. su tale presupposto, l’amministrazione ha applicato gli artt. 1 e 20 del d.P.R. 131/1986 colpendo quello che ha qualificato come un meccanismo negoziale unitario, risultante dal collegamento dei due contratti registrati, ed avente la causa giuridica della vendita dell’azienda;

4.3. non è oggettivamente possibile individuare un formale contratto di vendita dell’azienda, ulteriore rispetto ai due contratti registrati, non registrato e suscettivo di registrazione d’ufficio;

4.4. il tentativo dell’Agenzia di individuare tale contratto si risolve in un mero nominalismo, strumentale a rivendicare un termine quinquennale e non triennale, ex art. 76 d.P.R. 131, di esercizio del potere impositivo;

4.5. questa Corte ha precisato che “in tema di imposta di registro, qualora l’ufficio, avvalendosi del potere, previsto dall’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, di interpretare gli atti presentati alla registrazione secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici, ravvisi la sostanziale unitarietà del fenomeno negoziale – trattandosi di un contratto a formazione progressiva o, quantomeno, di un oggettivo collegamento strutturale e funzionale tra gli atti stipulati dalle parti – il termine triennale di decadenza per richiedere l’imposta, previsto dal successivo art. 76, decorre dalla domanda di registrazione dell’ultimo atto dell’unica fattispecie complessa” (Cass. 15192/2010; Cass. 25001/2015).

4.6. nel caso di specie il termine ha preso a decorrere dal 2.8.2005 (data di registrazione del secondo dei contratti collegati a formare l’operazione unitariamente qualificata dall’Agenzia come vendita) mentre l’atto impositivo è stato notificato alla contribuente il 14.7.2009.

5. Il ricorso va quindi rigettato.

6. Il ricorso incidentale resta assorbito.

7. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna la Agenzia delle Entrate a rifondere alla Beni Stabili spa le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 10.000,00, oltre accessori.