CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 marzo 2019, n. 6935
Rapporto di lavoro a termine – Settore turistico – Recesso anticipato – Applicazione del più breve termine di preavviso previsto dal CCNL sopravvenuto
Rilevato che
1. La Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano, ha condannato la società S. di B.J. s.a.s. a corrispondere a L.K. la somma di € 2.545,97 con rivalutazione monetaria ed interessi legali, oltre che al pagamento del contributi assistenziali e previdenziali.
2. Il giudice di appello, dopo aver accertato che tra la società, che gestiva un’azienda a carattere annuale, e la lavoratrice, era intercorso un rapporto di lavoro a termine dal quale quest’ultima era anticipatamente receduta ha rilevato che al rapporto si applicava il c.c.n.l. del 2014 che, sostituito ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi ed accordi speciali del settore turistico nonché le norme e consuetudini locali, aveva però fatto salve le norme di maggior favore per i lavoratori. Ha quindi verificato che il Contratto Collettivo Provinciale di lavoro del 2012 (c.c.p.l.) non conteneva disposizioni di miglior favore. Al contrario ha accertato che, in applicazione della disciplina sopravvenuta, alla lavoratrice, in caso di dimissioni, doveva trovare applicazione il più breve termine di preavviso previsto dal c.c.n.l. sopravvenuto (15 giorni in luogo dei 25 già previsti) sicché in tali termini avrebbe dovuto essere contenuta la relativa indennità sostitutiva. Ha, poi, verificato che la domanda formulata dalla datrice di lavoro aveva ad oggetto il risarcimento del danno sofferto per effetto delle dimissioni e non l’indennità di mancato preavviso, sicché nulla per tale ultimo titolo poteva essere riconosciuto alla datrice di lavoro. Ha accertato infine che la società non aveva offerto alcuna prova del pregiudizio sofferto e che perciò nulla le era dovuto ed anzi alla lavoratrice doveva essere restituita la somma trattenuta di € 2.545,97, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria e che la società doveva essere del pari condannata a regolarizzare la posizione contributiva della lavoratrice.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la S. di B.J. s.a.s. affidato a quattro motivi al quale L.K. non ha opposto difese.
Considerato che
4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., degli artt. 1332, 1362 e 2077 cod. civ., del c.c.n.l. 18.1.2014 e del c.c.p.l. settore turismo del 29.11.2012. Sostiene la ricorrente che avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere che, per effetto dell’entrata in vigore del c.c.n.l. del 2014 sarebbe stato abrogato il Contratto Collettivo Provinciale del 31 dicembre 2012 per il quale, invece, le parti sociali avevano fissato la scadenza del 31 dicembre 2015 e comunque la proroga dello stesso fino all’approvazione di un nuovo contratto provinciale.
5. Con il secondo motivo di ricorso è censurata la sentenza per avere, ancora una volta in violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., degli artt. 1332, 1362 e 2077 cod.civ., del c.c.n.l. 18.1.2014 e del c.c.p.l. settore turismo 29.11.2012 trascurato di considerare che il c.c.p.l. del 2012 contiene una disciplina sul preavviso più favorevole al lavoratore rispetto a quella dettata dal c.c.n.l. 2014, in quanto per la legittima presentazione delle dimissioni non è richiesto che ricorra a una giusta causa essendo sufficiente rispettare il preavviso stabilito in venticinque giorni.
6. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113 e 116 cod. proc. civ., del c.c.n.l. 18.1.2014 e del c.c.p.l. settore turismo 29.11.2012 in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. oltre che I’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ.. Evidenzia la ricorrente che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto del fatto che dagli atti era emerso incontrovertibilmente che la lavoratrice non aveva rispettato neppure il più breve termine di preavviso previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro sopravvenuto.
7. Con l’ultimo motivo di ricorso, infine, la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 cod.proc.civ., degli artt. 1362 e 2077 cod.civ., del c.c.n.l. 2010 e 2014 e del c.c.p.l. settore turismo 29.11.2012. Evidenzia infatti che con la sottoscrizione modello di conferma delle dimissioni, il 31.8.2014, il rapporto di lavoro si era definitivamente risolto e perciò la società non era tenuta ad alcuna regolarizzazione contributiva ed assicurativa nei confronti della lavoratrice.
8. I primi due motivi di ricorso sono infondati.
8.1. In entrambe le censure la società ricorrente, pur denunciando anche una violazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., sostanzialmente si duole di una errata interpretazione delle disposizioni del c.c.p.l. del settore turismo e del sopravvenuto c.c.n.l. dello stesso settore evidenziando che una lettura aderente al contenuto letterale della norma di chiusura del c.c.p.l. avrebbe dovuto convincere la Corte della persistente vigenza dell’accordo territoriale anche perché più favorevole alla lavoratrice.
8.2. Così limitato il tema delle critiche, osserva il Collegio che le stesse sono destituite di fondamento.
8.3. La Corte territoriale ha infatti proceduto ad un esame dell’accordo territoriale coerente con il suo tenore letterale ed ha accertato, condivisibilmente, che il rapporto di lavoro della K. con la società era disciplinato dal c.c.n.I,. del 2014 vigente all’epoca della stipula del contratto, atteso che le disposizioni dell’accordo integrativo del 29 dicembre 2012 avrebbero potuto sopravvivere all’entrata in vigore del nuovo contratto collettivo, a norma dell’art. 2 comma 2 di quest’ultimo, solo ove avesse contenuto condizioni di miglior favore.
8.4. Il giudice di appello ha, correttamente, richiamato la giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito che i rapporti di successione temporale tra contratti collettivi non sono regolati dall’art. 2077 cod. civ., ma dal principio della libera volontà delle parti stipulanti ed in particolare, con riguardo ai rapporti tra contratti collettivi di livello diverso (nazionali, regionali, provinciali e aziendali), ha escluso che si applichi il criterio gerarchico, che comporterebbe la prevalenza della disciplina di livello superiore, o quello temporale, che è determinante solo nell’ipotesi di successione dei contratti collettivi con identità di soggetti stipulanti, evidenziando che ciò che rileva è il principio di autonomia (e, reciprocamente, di competenza) alla stregua del collegamento funzionale che le associazioni sindacali, nell’esercizio della loro autonomia, pongono, mediante statuti o altri idonei atti di limitazione, fra i vari gradi o livelli della struttura organizzativa e della corrispondente attività (Cass. n. 8892/2017). Ne consegue che le disposizioni possono essere modificate da quelle successive, anche se in seguito sfavorevoli al lavoratore, con il solo limite dei diritti quesiti, vale a dire di quei diritti che sono già entrati a far parte del patrimonio individuale del lavorato (cfr. Cass. 18/11/2016 n. 23525).
8.5. Correttamente allora il giudice di appello, chiarito che per espressa previsione del c.c.n.l. del 2014 solo le disposizioni contenute nel c.c.p.l. del 2012 più favorevoli al lavoratore sarebbero sopravvissute all’entrata in vigore del nuovo contratto nazionale, ha proceduto ad un esame coordinato delle disposizioni in tema di dimissioni previste dalla disciplina collettiva nazionale e da quella territoriale ed ha verificato, con una interpretazione che tiene conto sia del dato letterale che dell’intenzione delle parti collettive, che quella introdotta dal contratto collettivo nazionale sopravvenuto era complessivamente più favorevole. Mentre l’art. 21 lett. b) del c.c.p.l. del 2012 prevede un preavviso di 25 giorni, il c.c.n.l. del 2014 riduce il preavviso a 15 giorni. Conseguentemente l’indennità da corrispondere in caso di mancato rispetto del termine è proporzionalmente ridotta.
8.6. Si tratta di ricostruzione aderente al tenore letterale delle disposizioni che tiene conto della volontà manifestata dalle parti sociali, quale desumibile dal quadro normativo complessivo, e non viola le norme di legge denunciate.
9. Il terzo motivo di ricorso è, invece, fondato atteso che la Corte di appello ha effettivamente trascurato di considerare la circostanza, pur puntualmente allegata agli atti, che la lavoratrice non aveva rispettato, in ogni caso, anche il più breve termine di preavviso previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro sopravvenuto. E’ incontroverso tra le parti che la stessa, dimessasi il 18 agosto 2014, aveva cessato di lavorare il 31 agosto successivo quando il preavviso previsto dal c.c.n.l. del 2014 pacificamente non era ancora interamente decorso.
9.1. Per tale limitato aspetto, pertanto, assorbito l’esame dell’ultimo motivo che investe le eventuali conseguenze risarcitorie del mancato rispetto del preavviso, la sentenza deve essere cassata e rinviata alla Corte di appello di Trento che, in diversa composizione verificherà in che termini il preavviso non è stato rispettato e se spetti ed in che misura la relativa indennità.
9.2. Alla Corte del rinvio è demandata poi la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto motivo e rigettati il primo ed il secondo motivo. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Trento, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.