CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 marzo 2019, n. 6936

Licenziamento orale – Accertamento – Nuova assunzione presso lo stesso datore di lavoro – Prova della natura subordinata del rapporto di lavoro

Fatti di causa

1) Con sentenza 14.2.2007 n.673 la corte d’Appello di Trento, in parziale riforma della sentenza del tribunale della stessa città, ha respinto le domande di E. V. dirette a far dichiarare l’illegittimità del licenziamento orale che aveva dedotto essere stato adottato nei suoi confronti dalla B. Calcio spa e ad ottenere la condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno.

2) In particolare il V. aveva dedotto in primo grado di aver lavorato come massofisioterapista dal 2003 in virtù di contratti “economici” annuali o semestrali del tutto formali e che presso la direzione provinciale del lavoro risultava invece che egli fosse stato assunto a tempo indeterminato, poi dimessosi nel giugno 2014, per essere di nuovo assunto a termine sino al 30.6.2015; che, ai sensi dell’art. 138 del CCNL applicato tra le parti, la nuova assunzione presso lo stesso datore di lavoro dopo un licenziamento era improduttivo di effetti e che, comunque, le dimissioni erano invalide, equivalendo di fatto ad un licenziamento.

3) La corte territoriale, ritenuto che la domanda del V. contenesse comunque un petitum diretto a far accertare l’illegittimità di un licenziamento orale e che dunque andasse ritenuta l’ammissibilità del rito di cui all’art. 1 c. 47 della legge 92 del 2012 in ragione della prospettazione della domanda, ha tuttavia accertato che il lavoratore non aveva fornito la prova, a suo carico incombente, della natura subordinata del rapporto intercorso con la società.

4) In particolare, per la corte il lavoratore non aveva allegato quali fossero le concrete caratteristiche con cui si era atteggiato il rapporto, non emergenti dal contenuto dei vari contratti c.d. “economici” di volta in volta stipulati con la società, così da impedire una qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato.

5) Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso E. V. affidato a sei motivi, a cui ha opposto difese B. Calcio spa con controricorso, svolgendo altresì ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno poi depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Ragioni della decisione

6) Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 1325, 1346, 1362, 1363 c.c. e dell’art. 93 del contratto collettivo NOIF in relazione all’art. 360 c. l n. 3 c.p.c., ed in relazione all’art. 132 n. 4 c.p.c. e all’art. 111 cost., ai sensi dell’art. 360 c. l n. 4 c.p.c.: lamenta il ricorrente che la corte di merito, valorizzando elementi del tutto secondari ed irrilevanti, avrebbe erroneamente ritenuto che i contratti “economici” contenessero gli elementi di un contratto di lavoro, ma che non ne fosse invece individuato l’oggetto, ossia le precise mansioni che il lavoratore era chiamato a svolgere. Non avrebbe in sostanza considerato la sentenza impugnata che tali contratti avevano solo un valore di accordo economico come previsto dal regolamento NOIF della FIGC. Comunque la corte avrebbe omesso di considerare che la prestazione lavorativa relativa al primo contratto del 2003 era iniziata l’1.7.2003, ossia trenta giorni prima della sua stipulazione. Ma ancora i giudici di merito avrebbero omesso di valutare che la stessa società, in una lettera del 2013, aveva riconosciuto il valore meramente economico dei contratti stipulati. Pertanto la corte a avrebbe dovuto rilevare che il termine annuale era riferito solo alla pattuizione 7 regolatrice dell’aspetto economico e non delle modalità della prestazione lavorativa.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366 c. 2 n. 4 c.p.c.. Il ricorrente non esplicita le precise ragioni di diritto poste a fondamento della doglianza perché, nel dolersi che la sentenza abbia escluso la subordinazione, non censura quanto sul punto argomentato dalla corte di merito circa la mancata deduzione di elementi di fatto diretti a qualificarla – potere di impartire ordini e direttive circa le modalità di esecuzione della prestazione e relativo potere di controllo anche disciplinare – ma rileva soltanto che i contratti stipulati contenevano pattuizioni meramente economiche, richiamandosi per tale aspetto al regolamento NOIF della FIGC ed in particolare all’art. 93 comma 2A, che attribuirebbe “mero valore di accordo economico” alla scrittura privata stipulata tra le parti.

Tuttavia nell’escludere che tali accordi regolassero compiutamente il contratto di lavoro, il ricorrente non precisa quali siano state, a suo dire, le fonti pattizie regolatrici del rivendicato rapporto di lavoro subordinato.

7) Con il secondo motivo di gravame si deduce la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. l. n. 3 e n. 4 c.p.c., per vizio di ultra ed extra petizione in relazione alla pronuncia di decadenza dall’impugnazione dei contratti a termine, in assenza di qualsivoglia domanda di nullità del termine, nonché per violazione dell’art. 2967 c.c. in relazione alla mancata prova della decadenza dall’impugnazione. Il ricorrente non avrebbe mal inteso Impugnare i contratti a termine, ma la nullità delle dimissioni rassegnate in quanto non convalidate.

La censura non merita accoglimento. Il rilievo svolto dalla corte distrettuale sulla mancata impugnativa dei contratti a termine è una seconda e aggiuntiva ratio decidendi, la cui ipotetica erroneità non inficerebbe l’asse portante della motivazione della sentenza, che si fonda sulla mancata prova della natura subordinata della prestazione di lavoro che, secondo le argomentazioni delle corte, non emerge dal contenuto dei contratti succedutisi nel corso degli anni.

8) Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt.115 e 414 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. l n. 4 c.p.c. per avere la corte di merito rigettato le domande ritenendo non provata la subordinazione, mentre la relativa allegazione avrebbe dovuto essere implicitamente ritenuta in ragione dell’impugnativa del licenziamento, costituendone il presupposto logico. Peraltro – si continua in ricorso – detta subordinazione risultava implicitamente ammessa anche in base alle allegazioni della parte resistente in primo grado, che aveva affermato che i contratti erano stati stipulati nel rispetto dell’art. 1 del DLGS n.368/2001, oltre che provata dalle buste paga prodotte.

A parte l’errata indicazione in rubrica del vizio di omessa pronuncia di cui al n.4 dell’art.360 c.p.c., non trattandosi della denuncia di un error in procedendo, il motivo non merita accoglimento. La corte bresciana ha ritenuto che non sussistessero nel ricorso introduttivo di causa allegazioni idonee ad accertare la sostenuta subordinazione, ritenendo non idonea a tale scopo la documentazione prodotta – comunicazione alla DTL e contratti a termine -. Tale argomentazione, contenendo una valutazione di merito, non può essere sindacata in questa sede di legittimità, che consente solo di valutare l’esistenza di un omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, vizio non lamentato e, peraltro, non riscontrabile nel caso di specie.

9) Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 5 comma 4 del Dlgs n. 368/2001, nonché dell’art. 32 c. 5A legge n. 183/2010, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., in quanto l’interpretazione letterale di tali norme avrebbe dovuto necessariamente condurre il giudicante a ritenere che, nel caso in esame, anche la sola comunicazione da parte della società della volontà di non rinnovare il contratto scaduto costituiva un vero e proprio atto di licenziamento orale; pertanto in tal caso nessuna azione di nullità del termine avrebbe potuto essere esperita, ciò in quanto l’espressione contenuta nel 4 comma A dell’art. 5 DLGS citato (“il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalia data di stipulazione del primo contratto”) non può che comportare l’applicazione della tutela prevista per tale tipologia di rapporto, ossia quella relativa al licenziamento illegittimo. Quanto alla violazione dell’art. 32 legge n. 183/2010, avrebbe comunque errato la corte di merito ritenendo applicabile la decadenza prevista da tale norma all’ipotesi di successione dei contratti a termine di cui all’art. 5 citato, essendovi un’esclusione espressa di detta decadenza- ai sensi dell’art.6 della legge n. 604/1966 – per le azioni aventi ad oggetto le prosecuzioni di fatto e la riassunzione senza soluzione di continuità di cui all’art. 5 del DLGS 368/2001.

Tale motivo è per un verso inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, in violazione dell’art. 366 c. l n. 6 c.p.c., per un altro è infondato.

Sotto il primo profilo deve rilevarsi che il ricorrente non ha precisato a quali contratti ed in quali termini andava espressamente riferita la violazione della norma di cui all’art. 5 comma 4^del DLGS n.368/2001 invocata, in assenza di una dettagliata indicazione di tutti i contratti stipulati e delle date di stipulazione e cessazione degli stessi, al fine di esaminarne la dedotta continuità. Tale indicazione andava precisata e dettagliatamente illustrata in ricorso, non potendo sopperire a tale mancanza la generica indicazione di deposito dei contratti in questione, unitamente all’atto Introduttivo del presente giudizio.

Sotto il secondo profilo, l’infondatezza della doglianza deriva dal rilievo che, come statuito dalla corte distrettuale in relazione alla tempestiva eccezione di decadenza sollevata dalla società, il ricorrente non ha impugnato i contratti nel termine dall’art. 32 comma 5° legge n. 183/2010. Tale norma, a far tempo dal 25.6.2015 – data di entrata in vigore del DLGS n. 81/2015 -, ha modificato la precedente disciplina, stabilendo che per qualsiasi tipologia di contratto a termine è prevista l’impugnazione con le modalità previste la primo comma dell’art.6 della legge n. 604/1966, eliminando inoltre qualsiasi diversità di disciplina tra le diverse ipotesi contemplate nel decreto DLG n. 368/2001, abrogato in parte qua (v. art. 55). Detta nuova disciplina va applicata al rapporto in esame, essendo cessato in data 30.6.2015 l’ultimo contratto a temine tra le parti, nel vigore quindi della nuova normativa di cui al DLGS n. 81/2015.

L’orientamento di questa Corte (cfr. SSUU n. 15352/2015, Cass. ord sez. VI n. 25055/2015, Cass. n. 28984/2017), a cui si intende dare continuità, è nel senso che ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina opera anche per le situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine resta fissata con riferimento all’entrata in vigore della modifica legislativa. Nel caso di specie il ricorrente non ha impugnato i contratti in esame nel termine previsto di sessanta giorni di cui all’art. 6 legge n. 604/66, a far tempo dal 26.6.2015.

10) Con il quinto motivo si deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e n. 5 c.p.c., per omessa valutazione dei documenti e per la mancata ammissione delle prove testimoniali , nonché per omessa valutazione di fatti decisivi che, ove valutati, avrebbero dovuto condurre a ritenere la subordinazione a tempo indeterminato. In particolare la corte non avrebbe considerato che il rapporto era iniziato un mese prima della stipulazione del primo contratto a termine, come avrebbe ignorato anche la circostanza che dal documento modello “Unificato Lav.” risultava l’esistenza di un rapporto a tempo indeterminato sin dal 2003, con data di cessazione il 30.6.2014 per risoluzione consensuale, risoluzione prontamente disconosciuta dal V.. Infine la corte bresciana avrebbe omesso di valutare la rilevanza dei capitoli di prova di cui si era chiesta l’ammissione.

11) Con il sesto motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 2709 e 2735 c.c. e degli art. 113 e 116 c.p.c, in relazione all’art. 360 c. l n. 3 e 4 c.p.c. per avere la sentenza impugnata omesso di attribuire valore di confessione stragiudiziale alle risultanze dei cedolini paga e dei CUD ed alle comunicazioni della società al Centro per l’impiego, dichiarazioni unilaterali provenienti dal datore di lavoro dalle quali emergeva la natura a tempo indeterminato del rapporto, dichiarazioni che farebbero piena prova contro di lui, costituendo una confessione stragiudiziale.

Entrambi i motivi, connessi e dunque esaminabili congiuntamente, non meritano accoglimento. Come già rilevato esaminando il terzo motivo, la corte distrettuale ha fatto espresso riferimento ai documenti prodotti dall’odierno ricorrente – quali l’estratto contributivo INPS e le comunicazioni alla DTL – ritenendoli ininfluenti ai fini della prova della subordinazione e, pertanto, ogni diversa valutazione in ordine alla loro rilevanza è preclusa in questa sede, costituendo un inammissibile tentativo di introdurre una diversa valutazione di merito, preclusa in questa sede.

Il ricorso deve pertanto essere respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 4500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.