CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 marzo 2022, n. 7980 – In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) l’esenzione prevista dall’art. 7, comma primo, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell’esenzione, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali