CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 marzo 2022, n. 8051
Rapporto di lavoro – Permessi sindacali – Omessa comunicazione all’associazione del numero complessivo ed i beneficiari
Fatti di causa
1. Il Sindacato Nazionale Autonomo Forestali (di seguito, SNAF) ha agito davanti al Tribunale di Oristano nei confronti dell’Agenzia Regionale Forestas (di seguito, F.) denunciando ai sensi dell’art. 28 L. 300/1970 l’antisindacalità della condotta della convenuta che gli aveva denegato la destinazione di un locale idoneo per la propria attività sindacale ed aveva omesso di comunicare all’associazione il numero complessivo ed i beneficiari dei permessi sindacali concessi alle altre organizzazioni.
2. La domanda di attribuzione di un locale per le attività sindacali è stata accolta dal Tribunale, che ha invece disatteso la domanda di accesso alle richieste informazioni e la sentenza di primo grado è stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Cagliari.
3. F. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui ha opposto difesa con controricorso lo SNAF, che ha anche proposto un motivo di ricorso incidentale.
4. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso afferma la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (art. 360 n. 3 c.p.c.), mentre il secondo motivo riguarda l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.).
L’Ente Foreste, illustrando congiuntamente i due motivi, sostiene che, con la L.R. 12/2002, modificandosi la L.R. 24/1999, si era introdotto un sistema che prevedeva la regolazione dei rapporti di lavoro presso l’Ente Foreste in base ad un C.C.N.L. di diritto privato, cui la legge stessa (art. 9 L.R. 24/1999, come modificato appunto dall’art. 6 L.R. 12/2002) rinviava, in una con un C.C.I. regionale (di seguito, CIRL), di diritto pubblico, disciplinato, per quanto riguarda la composizione dell’organismo datoriale preposto alle trattative, sempre dall’art. 9 cit., al comma 2.
A dire dell’Ente Foreste, poiché lo S.N.A.F. rappresentava i dipendenti del settore agricolo forestale privato, esso non poteva dirsi organizzazione maggiormente rappresentativa nel comparto regionale, come prescritto dall’art. 60 della L. 31/1998 e dall’art. 43 del d. lgs. 165/2001, sicché non poteva partecipare alle trattative attinenti alla contrattazione collettiva in ambito pubblicistico e quindi neppure godere dei diritti sindacali rivendicati in causa.
Aggiunge altresì FORESTAS che tra le parti dispiegherebbe effetto preclusivo di giudicato l’accertamento, riveniente da Cass. 28 luglio 2008, n. 20522 in ordine all’insussistenza di SNAF di fruire delle prerogative sindacali successivamente all’entrata in vigore della L. R.12/2002, così come analogo accertamento derivava da Cass. 27 settembre 2011, n. 16795.
2. I motivi di ricorso sono infondati.
3. Si deve richiamare, perché qui condiviso, il principio di fondo, sancito da questa S.C., secondo cui «il godimento delle prerogative sindacali sui luoghi di lavoro è conseguenza, secondo un principio comune all’ordinamento privatistico (art. 19 della l. n. 300 del 1970, quale integrato da Corte cost. 23 luglio 2013, n. 231) ed a quello pubblicistico (art. 42 del d.lgs. n. 165 del 2001), della partecipazione delle organizzazioni sindacali alle trattative per la stipula dei contratti collettivi da applicare presso le unità produttive o le strutture interessate; conseguentemente, la legislazione regionale sarda va interpretata nel senso, armonico rispetto a tale principio ed a quelli di effettività del pluralismo sindacale (art. 39 Cost.), oltre che conforme alle esigenze di coerenza tra ordinamento nazionale ed ordinamenti regionali a statuto speciale (art. 116 Cost. e art. 3 dello Statuto Speciale per la Sardegna), che hanno diritto a partecipare alle trattative per la stipula dei contratti regionali integrativi per l’Ente Foreste, di cui all’art. 9 della l.r. Sardegna n. 24 del 1999, come modificato dall’art. 6 della l.r. Sardegna n. 12 del 2002, e quindi a godere delle conseguenti prerogative sindacali, le organizzazioni che risultino munite della rappresentatività, nel comparto destinato da tale legislazione al predetto Ente, nella misura minima del 5% stabilita dall’art. 60 della l.r. Sardegna n. 31 del 1998» (Cass. 24 luglio 2019, n. 20036).
Le argomentazioni della sentenza di appello, nella parte in cui essa assume che il livello collettivo cui si deve fare riferimento per accertare il requisito di rappresentatività fosse quello del comparto regionale, è del tutto in linea con le motivazioni sviluppate nel citato arresto di questa S.C., che si hanno qui per richiamate anche ai sensi dell’art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c. e che sono assorbenti di ogni altro aspetto.
4. Su tali premesse, il motivo di ricorso è altresì infondato anche nella parte in cui esso fa leva sulle sentenze inter partes passate in giudicato.
La presente causa muove infatti da una condotta asserita come antisindacale dell’anno 2013, rispetto alla cui valutazione valgono le regole di accesso alle prerogative riguardanti quel momento storico.
In particolare, ciò che conta è la rappresentatività esistente rispetto alla contrattazione integrativa regionale dell’epoca cui fa riferimento il comportamento antisindacale denunciato.
Rispetto ad essa, oltre a risultare il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. stante la ricorrenza di un c.d. “doppia conforme” di merito, è in realtà pacifica ed affermata dalla stessa FORESTAS la sussistenza del requisito percentuale rispetto al livello regionale cui deve farsi riferimento, senza contare che SNAF afferma anzi di avere anch’essa sottoscritto il CIRL vigente e su tale basa rivendica altresì i diritti di cui si dirà trattando del ricorso incidentale.
Nessun rilievo ha dunque il contenzioso definito da Cass. 28 luglio 2008, n. 20522, con riferimento alla precedente contrattazione (integrativa regionale), immediatamente successiva alla L.R. 12/2002, cui quella pronuncia affermò che SNAF non avesse partecipato.
Ma nessun rilievo ha altresì Cass. 29 luglio 2011, n. 16795, in quanto riguardante una fattispecie di antisindacalità risalente al 2003 ed un regime di esclusione della legittimazione di SNAF dalle trattative parimenti ed in ogni caso da riferire alla contrattazione dell’epoca.
Qui la contrattazione (integrativa regionale) di riferimento è ben successiva a quelle e del resto il giudicato, rispetto a situazioni pur intercorrenti tra le medesime parti, ma caratterizzate da elementi intrinseci di variabilità delle circostanze da considerare, non può dispiegare effetti per il futuro, valendo, in ciascun diverso momento storico, l’assetto fattuale volta a volta esistente,
A tale regola si è del tutto adeguata la Corte territoriale la quale, nel disattendere l’eccezione di F., ha pur sinteticamente svolto considerazioni del tutto analoghe a quelle qui sviluppate.
5. Il ricorso principale, con riferimento al diritto di SNAF di avere a disposizione un locale per l’attività sindacale presso il Servizio territoriale di Oristano (ai sensi dell’art. 27 L. 300/1970, richiamato attraverso il rinvio dell’art. 67 L.R. 31/1998 all’art. 47 d. lgs. 29/1993 – ora art. 42 d.lgs. 165/2001 – ed al rinvio di queste ultime norme all’art. 19 «e seguenti» della L. 300/1970) è dunque infondato.
Del tutto generico e tale da coinvolgere profili fattuali estranei al giudizio di legittimità è infine il passaggio dei motivi di ricorso in cui si assume che il locale avrebbe potuto essere messo a disposizione in ciascuno dei fabbricati di servizio dell’unità provinciale di Oristano e non necessariamente presso gli uffici di quella città.
6. Il ricorso incidentale assume invece la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) di norme di diritto sui contratti e accordi nazionali di lavoro, per non essere stato riconosciuto il diritto di SNAF ad ottenere da FORESTAS informazioni rispetto ai permessi rilasciati alle altre Organizzazioni Sindacali, così impedendosi il controllo sul rispetto della clausola di proporzionalità di cui all’art. 1 parte III del CIRL 2004/2007, di cui la ricorrente incidentale assume essere stata firmataria.
6.1 Il principio rivendicato con il motivo è in sé condivisibile.
A tal fine non ha pregio il richiamo all’art. 50 d. lgs. 165/2001 o all’art. 68 della L.R. 31/1998, nella parte in cui tali norme prevedono la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dei dati riguardanti permessi, in quanto si tratta chiaramente di regole finalizzate al controllo sui costi pubblici dei permessi sindacali concessi e non alla trasparenza intersindacale. Tuttavia, almeno rispetto alla P.A., per i principi di imparzialità che devono informare il suo procedere (art. 97 Cost.) e per il soggiacere delle attività sindacali da svolgere presso di essa a regole legali di fondo, secondo il sistema di cui agli artt. 40 ss. d. lgs. 165/2001 (ma, analogamente, v. artt. 58 ss. L.R. 31/1998), si deve ritenere che il godimento delle prerogative debba avvenire nel rigoroso rispetto della corrispondente disciplina e che ciascun sindacato abbia interesse a controllare il rispetto di essa al fine di escludere che vi siano favoritismi per l’una o l’altra delle compagini legittimate.
Di ciò è del resto chiaro indice, l’art. 43, co. 12, d. lgs. 165/2001 che riconosce il diritto delle organizzazioni sindacali a forme adeguate di informazione ed accesso agli atti sulla rappresentatività e che va inteso come espressione di un principio generale alle informative necessarie al controllo, da parte delle organizzazioni stesse, del rispetto da parte della P.A. delle regole legali e contrattuali di tempo in tempo vigenti.
Analoghi diritti di informazione vanno dunque riconosciuti in favore delle Organizzazioni rappresentative ed ammesse come tali al godimento dei permessi, tanto più quando di essi, come è nel caso dell’art. 1 del CIRL evocato dallo SNAF (ma v. anche art. 42, co.2, ultimo periodo, d.lgs. 165/2001), rispetto ad un monte-ore previsto in sede collettiva, sia prevista una ripartizione su base proporzionale.
In sostanza, il diritto a quelle informative sussiste, per quanto esso va esercitato, stante l’evidente necessità di abbinare l’interesse all’informazione con il buon andamento della P.A., a condizione che sia evidenziato un concreto e motivato interesse al controllo della legalità intersindacale.
6.2 La domanda dello SNAF, nel caso di specie, riguarda i permessi rilasciati alle Organizzazioni Sindacali del territorio di Oristano, mentre la norma del CIRL regola la fruizione proporzionale dei permessi con riferimento all’intero ambito regionale.
Sfugge e non è meglio precisato quale sia l’interesse ad informazioni su un dato disaggregato per una sola provincia, sicché il motivo non consente comunque, sulla base dei principi sopra fissati, di apprezzare l’esistenza di un diritto all’informazione che sia stato indebitamente leso dal diniego nei cui confronti lo SNAF è insorto.
7. Il contemporaneo rigetto del ricorso principale e di quello incidentale giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
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