CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 marzo 2022, n. 8052
Licenziamento – Superamento del periodo di comporto – Riconducibilità delle assenze alle lesioni riportate a causa dell’infortunio – Prova – Responsabilità
Fatti di causa
1. F.D.V. ha agito in giudizio nei confronti della A. s.r.l. per far accertare la nullità o l’illegittimità del licenziamento intimatogli il 13.6.2014, per superamento del periodo di comporto.
2. Il Tribunale di Cosenza, con ordinanza emessa all’esito della fase sommaria (art. 1, comma 49, l. n. 92 del 2012), ha respinto la domanda per difetto di allegazioni e di prova sulla riconducibilità delle assenze alle lesioni riportate dal lavoratore a causa dell’infortunio subito il 20.9.2013 e, con successiva sentenza, ha rigettato l’opposizione sul rilievo che il lavoratore solo in quest’ultima fase aveva descritto l’infortunio come causato dalla rottura di un gancio a cui era appesa la carne nella cella frigorifero, addebitandone la responsabilità al datore di lavoro, in tal modo realizzando una inammissibile mutatio libelli.
3. La Corte d’appello di Catanzaro ha accolto il reclamo del lavoratore e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato la nullità del licenziamento e condannato la società a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro ed a risarcirgli il danno commisurato a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
4. La Corte di merito ha escluso che fosse stata realizzata una mutatio libelli poiché il ricorrente in opposizione si era limitato a specificare circostanze di fatto sull’infortunio, già dedotto nel ricorso originario, ed aveva aggiunto ulteriori omissioni datoriali, lasciando inalterati i fatti costitutivi del diritto azionato. Ha accertato, in base alle prove testimoniali raccolte, la responsabilità della datrice di lavoro per l’infortunio verificatosi ai danni del dipendente; questi aveva riportato lesioni a causa della caduta della carne appesa alla struttura della cella frigorifero, divenuta inidonea a sorreggerla per omessa manutenzione. Ha ritenuto che le assenze dal lavoro del dipendente fossero riferibili alle lesioni riportate in seguito all’infortunio imputabile a responsabilità datoriale. Ha dichiarato nullo il licenziamento per violazione della norma imperativa di cui all’art. 2110, comma 2, cod. civ. ed applicato, nella incontestata sussistenza del necessario requisito occupazionale, la tutela prevista dall’art. 18, commi 7 e 4, l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012.
5. Avverso tale sentenza la A. s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. F.D.V. ha resistito con controricorso.
Ragioni della decisione
6. Con nota depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., le parti hanno dato atto dell’avvenuta conciliazione della lite, come da atto di transazione sottoscritto il 10.9.2019 e allegato.
7. Dall’atto di transazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo sulla controversia oggetto di causa, anche riguardo alle spese di lite, e tale atto è idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione e la conseguente mancanza di interesse delle parti a proseguire il giudizio.
8. Non ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, atteso che l’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, (Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015), nel caso di specie non sussistenti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
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