CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 novembre 2019, n. 29105 – L’illegittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo da parte di un’agenzia di somministrazione determina l’indennità risarcitoria ex art. 18 della legge n. 300 del 1970 parametrizzata all’indennità di disponibilità (di natura retributiva) percepita dai lavoratori al momento del licenziamento, essendo stato accertato in detta fattispecie che la collocazione dei lavoratori in disponibilità era avvenuta per fatto non imputabile all’agenzia di somministrazione