CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 ottobre 2019, n. 25679
Premi Inail – Responsabilità in solido – Esclusione – Solidarietà prevista dall’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 solo per i crediti contributivi e non anche ai premi Inail
Fatti di causa
1. Il Tribunale di Cremona, in parziale accoglimento dell’opposizione a cartella esattoriale proposta da L.K. Srl, riteneva che questa fosse responsabile in solido del pagamento dei premi Inail omessi dalla società CSA, che aveva ottenuto in subappalto i lavori di facchinaggio e pulizie già appaltati da K. a W. I., in relazione al periodo dal 1.1.2008 al 29.2.2008.
2. La Corte d’appello di Brescia rigettava l’appello principale proposto dall’Inail e accoglieva quello incidentale proposto da L.K. Srl e, in riforma della sentenza del Tribunale, accoglieva integralmente l’opposizione avverso la cartella esattoriale oggetto di causa escludendo la responsabilità solidale dell’opponente per i premi Inail dovuti dalla società subappaltatrice.
3. A fondamento della decisione la Corte riteneva che la solidarietà prevista dall’articolo 29 II comma del d.lgs n. 276 del 2003 si riferisca solo ai crediti contributivi e non anche ai premi Inail, in difetto di espressa previsione in tal senso, introdotta solo con la riforma del 2012.
4. Per la cassazione della sentenza l’Inail ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso L.K. Srl, che ha proposto altresì ricorso incidentale a sostegno del quale formula un motivo. Equitalia Esatri s.p.a. è rimasta intimata.
5. Il ricorso principale e quello incidentale, proposti avverso la medesima sentenza, sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c.
6. Questa Corte all’esito dell’adunanza del 20.2.2019 ha rimesso la causa alla pubblica udienza ritenendo che non ricorrano le ipotesi previste dall’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), per la decisione in camera di consiglio.
Ragioni della decisione
7. A fondamento del ricorso principale l’Inail deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 29 comma 2 del d.lgs n. 276 del 2003 e sostiene che nella dizione “contributi previdenziali” contenuta nel testo dell’articolo 29 anteriore alla riforma del 2012 debbano ritenersi compresi anche i premi Inail.
8. A fondamento del ricorso incidentale L.K. Srl deduce la violazione e la falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. e lamenta che la Corte d’appello di Brescia abbia ingiustificatamente disposto la compensazione integrale delle spese dei due gradi di giudizio sulla base di una motivazione illogica ed inconsistente che riguarda contrasti giurisprudenziali sulla questione di diritto affrontata.
9. Il ricorso principale è fondato.
Il testo dell’art. 29 comma 2 del d.lgs n. 276 del 2003 nella sua formulazione originaria, prevedeva che « in caso di appalto di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti».
10. Il testo è stato a più riprese modificato: dall’art. 6, comma 1, del d.lgs 6 ottobre 2004, n. 251, dall’art. 1, comma 911, della I. 27 dicembre 2006, n. 296, dall’art. 21, comma 1, del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, dall’art. 4, comma 31, lett. a) e b), della l. 28 giugno 2012, n. 92, dall’art. 28, comma 2, del d.lgs 21 novembre 2014, n. 175, e infine dall’art. 2, comma 1, lett. a) e b), del d.l. 17 marzo 2017, n. 25, convertito dalla I. 20 aprile 2017, n. 49.
11. Solo per effetto della modifica apportata dall’articolo 21, comma uno, del d.l. 9 febbraio 2012 n. 5, è stata esplicitamente prevista l’obbligazione solidale del committente imprenditore o datore di lavoro con riferimento anche ai premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, con previsione che è rimasta sino al testo attualmente in vigore.
12. La tesi della Corte territoriale, secondo la quale la formulazione dell’articolo 29 anteriore alla detta riforma del 2012 non si riferirebbe ai premi Inail, non è corretta.
13. Occorre premettere che il d.lgs n. 276 del 2003 all’art. 85 ha abrogato la I. 23/10/1960 n. 1369, e con essa l’art. 3, che prevedeva all’ultimo comma l’obbligo dell’imprenditore, in solido con l’appaltatore e relativamente ai lavoratori da questi dipendenti, «all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza».
14. La previsione era formulata in termini ampi, ed era idonea quindi a configurare la responsabilità solidale dell’imprenditore appaltante in relazione a tutte le obbligazioni, previdenziali, assistenziali ed assicurative Inail.
15. L’art. 29 comma 2 del suddetto d.lgs n. 276 ha mantenuto la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali, non riportando però il riferimento agli obblighi derivanti dalle leggi di assistenza.
16. Tale esclusione non può ritenersi sintomo della volontà del legislatore di far venire meno la responsabilità solidale del committente per i premi Inail, non potendo ravvisarsi tra gli obiettivi della delega conferita con la l. n. 30 del 2003 quello di indebolire la tutela dell’istituto assicuratore pubblico.
17. La funzione dell’istituto inoltre non rientra nel concetto di assistenza, che trova il proprio fondamento nel primo comma dell’art. 38 della Costituzione – che prevede che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento dell’assistenza sociale – potendosi qualificare piuttosto l’Inail come ente strumentale per la realizzazione degli obiettivi previsti dall’art. 38 II comma della Costituzione, là dove prevede che «i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria» (v. in tal senso Corte Cost. n. 36 del 7/2/2000; v. anche Corte UE 22 gennaio 2002 nel procedimento C-218/00, che ne ha evidenziato lo scopo sociale e l’attuazione del principio della solidarietà, così escludendo che la sua attività sia un’attività economica ai sensi del diritto della concorrenza e che, quindi, tale ente costituisca un’impresa ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato).
18. La disposizione del 2003 ha quindi piuttosto utilizzato il termine «contributi previdenziali» in modo atecnico, con formula ampia idonea a ricomprendere anche i premi Inail, non essendo spiegabile la lacuna di garanzia per il versamento dei premi che altrimenti si determinerebbe sino al 2012.
19. L’utilizzazione atecnica del termine contributi da parte del legislatore non è peraltro un novum nel sistema, potendosi richiamare l’art. 6 del d.lgs n. 124 del 2004, che prevede che «le funzioni ispettive in materia di previdenza e di assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza dell’Inps, dell’Inail, dell’Enpals e dagli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell’ambito dell’attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi», e l’art. 2778 c.c., in materia di privilegi sui mobili, in relazione al quale il Legislatore è intervenuto con l’art. 4 comma 3 del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, conv. dalla l. 7 dicembre 1989, n. 389, equiparando i crediti per i premi Inail a quelli per l’assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti (v. Cass. 15/07/2010, n. 16593).
20. Nel febbraio 2012, con il d.l. n. 5 del 9 febbraio e la successiva legge di conversione, il Legislatore ha dunque meglio definito i contorni dell’obbligazione solidale del committente, ribadendo con maggiore chiarezza aspetti già previsti dalle precedenti formulazioni della norma, quali la responsabilità solidale del committente anche per i premi Inail e la limitazione dell’obbligazione solidale a quanto relativo al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
21. Non ha pregio in senso contrario il rilievo della Corte d’appello secondo il quale l’art. 29 avrebbe la funzione di tutelare il lavoratore (e non gli enti), funzione che non ricorrerebbe con riferimento all’assicurazione Inail nella quale vige il principio dell’automaticità delle prestazioni, in quanto non vi sono sicuri elementi testuali per finalizzare la previsione all’esclusiva tutela del lavoratore, considerato che anche a seguito della novellazione del febbraio 2012 è stata mantenuta la formulazione secondo la quale il committente è obbligato in solido «… a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi…», mentre è evidente che i contributi, così come i premi, sono dovuti agli enti gestori.
22. Il ricorso principale deve quindi essere accolto e la sentenza gravata dev’essere cassata in relazione ad esso, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la fattispecie attenendosi al seguente principio di diritto: «anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, la responsabilità solidale del committente prevista dall’art. 29 del d.lgs n. 276 del 2003 aveva ad oggetto anche i premi Inail dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto»
23. L’esame del motivo posto a fondamento del ricorso incidentale rimane assorbito dall’accoglimento del ricorso principale, in quanto la questione delle spese processuali dovrà essere rivista all’esito della rivisitazione della questione riproposta.
24. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
25. Non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi principale e incidentale, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione.
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