CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 settembre 2018, n. 22079
Lavoro – Contratto a tempo determinato – Nullità – Prova del rispetto delle clausole di contingentamento – Conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato
Fatti di causa
1. Con la sentenza n. 2920, pubblicata il 16.6.205, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città, depositata il 20.3.2012, con la quale era stata respinta la domanda, proposta da G.D. nei confronti dell’A. spa, diretta a fare accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle clausole del termine apposte ai contratti a tempo determinato, nel numero di dieci, intercorsi tra le parti dal 17.12.2001 al 16.12.2010.
2. Avverso la decisione di secondo grado ha riproposto ricorso per cassazione G.D. affidato a 10 motivi.
3. Ha resistito con controricorso la società.
4. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cpc.
Ragioni della decisione
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4 e 5 D.lgs n. 368/2001 e dell’art. 1419 cc, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, per avere erroneamente la Corte di merito, in relazione al contratto a termine stipulato dal 15.12.2008 al 14.3.2009, poi prorogato fino al 3.4.2009, parificato, in una fattispecie di acclarata violazione degli artt. 1 e 4 D.lgs n. 368/2001 passata in giudicato, le due diverse autonome e distinte ipotesi disciplinate dagli artt. 4 e 5 D.lgs n. 368/2001, mentre avrebbe dovuto applicare, come conseguenza della violazione, la conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 CCNL 1998/2001, art. 13 CCNL 2002/2005, artt. 1 e 2 all. 3 Protocollo intesa 2007 (CCNL 2006/2009), dell’art. 23 legge n. 565 del 1987, art. 10 D.lgs n. 368/2001, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale, in relazione al contratto stipulato il 23.12.2002, erroneamente ritenuto rispettato il limite del contingentamento sulla base della documentazione prodotta, non considerando che le suindicate norme pattizie di settore indicavano quale base di riferimento “il personale di esercizio” e non tutto il personale del compartimento.
4. Con il terzo motivo il Durante si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 416 e 434 cpc, nonché dell’art. 2697 cc, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, per avere erroneamente la Corte distrettuale rilevato che essa appellante non aveva contestato la rispondenza al vero di quei dati numerici, essendosi limitato a contestare la formale valenza probatoria dei documenti allegati dalla controparte, quando, invece, la contestazione riguardava l’inidoneità dei dati ai fini della prova del rispetto delle clausole di contingentamento e che i dati stessi non consentivano altre contestazioni oltre quelle svolte.
5. Con il quarto motivo si deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 2697, 2709, 2710 cc e degli artt. 115 e 116 cpc, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, per avere erroneamente la Corte di merito assegnato particolare valenza ai presunti estratti di bilancio ritenendoli veri e propri documenti ufficiali in quanto provenienti dalla stessa parte che li aveva prodotti.
6. Con il quinto motivo il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per omessa pronuncia, nonché la violazione dell’art. 112 cpc, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cpc, per avere la Corte di appello omesso ogni necessaria pronuncia sulle contestazioni riguardanti: a) il capo della sentenza di primo grado che, pur in presenza di espresse contestazioni in relazione al mancato assolvimento dell’onere relativo alla percentuale del 30%, aveva ritenuto lo stesso “non vincolante” poiché di origine contrattuale ed avente valenza solo “convenzionale”; b) il capo della stessa pronuncia relativo alla carenza di preventiva procedura ritenuta “irrilevante”, per inesistente volontà delle parti o perché “venuto meno io spazio di intervento della contrattazione locale”.
7. Con il sesto motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 CCNL 1998/2001 e 2002/2005, degli artt. 1, 2 allegato 3 Protocollo intesa 2007 (CCNL 2006/2009) e degli artt. 23 legge n. 56 del 1987, 10 D.lgs n. 368/2001 e dell’art. 2697 cc, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, perché i fatti e le circostanze evidenziate nel motivo precedente rilevavano e potevano essere valutati anche sotto il profilo della violazione e falsa applicazione delle norme richiamate.
8. Con il settimo motivo si ascrive alla gravata sentenza la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 CCNL 1998/2001, art. 13 CCNL 2002/2005, artt. 1, 2 allegato 3 Protocollo intesa 2007 (CCNL 2006/2009), dell’art. 1 D. Igs. n. 368/2001, artt. 115 e 132 cpc, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, per difetto assoluto di motivazione e di coerenza nella sua globalità e, in particolare, sui seguenti punti: 1) per il primo contratto del 17.12.2001, ove non erano indicati “i lavori temporanei” come richiesto dall’art. 13 CCNL 1998/2001, e, ciononostante, era stata ritenuta specificata la causale; b) per il contratto del 20.12.2002, regolato dal D.lgs n. 368/2001, quando era stato ritenuto rispettato l’onere di specificazione sebbene la causale fosse generica; c) per i contratti successivi dal 2003 al 2010, laddove era stato ritenuto rispettato l’onere di specificazione, poiché era presente l’indicazione delle mansioni o del luogo di lavoro nonché il mero richiamo ad eventi atmosferici, o a rischi, quando, invece, si trattava di fatti neutri o si verteva in una ipotesi di indicazioni di scopo ovvero erano stati indicati come notori fatti che non rientravano nella comune esperienza.
9. Con l’ottavo motivo il ricorrente denunzia l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpc, per avere la Corte di merito omesso di rilevare che nel contratto del 2001 non era stata riportata la dizione “lavori temporanei”; che nel contratto del 2002 non vi era stato alcun richiamo ad eventi atmosferici, a lavori temporanei e al CCNL e, conseguentemente, alla esistenza del notorio sull’effettività di tali eventi atmosferici; che tutti i contratti richiamati, nel loro contenuto, avevano ritenuto sufficiente la qualifica di autista ai fini della effettività della sussistenza della causale.
10. Con il nono motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 CCNL 1998/2001, art. 13 CCNL 2002/2005, art. 1, 2 allegato 3 Protocollo intesa 2007 (CCNL 2006/2009), dell’art. 1 D.lgs n. 368/2001, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, per non avere la Corte distrettuale considerato che la “necessità” di svolgere lavori temporanei, prevista dall’art. 13 citato, richiedeva la “temporaneità della necessità” nonché per avere, invece, parificato le tipologie di rapporto (a tempo indeterminato e a tempo determinato) non richiedendo la specificità della causale.
11. Con il decimo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116, dell’art. 1 D.lgs n. 368/2001 e 2697 cc, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto provata la effettività delle causali in virtù del contenuto dell’interrogatorio reso dal Durante circa le mansioni di autista e per essere stati tratti argomenti di prova dalle risposte delle parti andando al di là del loro effettivo significativo.
12. Il primo motivo non è fondato.
13. L’assunto della Corte territoriale, secondo cui la nullità della proroga per la genericità delle ragioni addotte, non essendo andata la prosecuzione oltre il 20° giorno, non poteva determinare la conversione del rapporto di lavoro in uno a tempo indeterminato, è conforme all’orientamento di legittimità (cfr. in motivazione Cass. 21.1.2016 n. 1058) che in sostanza ha affermato che per i vizi della proroga di cui all’art. 4 ratione temporis applicabile, il successivo articolo 5 prescrive maggiorazioni retributive e, solo ove la prosecuzione del rapporto superi il termine iniziale di venti giorni la durata iniziale del rapporto, la trasformazione a tempo indeterminato. E’ stato anche chiarito che tale disposizione non si pone in contrasto con la clausola n. 5, punto 1, dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo indeterminato che, come affermato dalla Corte di Giustizia (sentenza 26.1.2012 C – 586/10) mira a limitare il ricorso a una successione di contratti e rapporti a tempo indeterminato attraverso l’imposizione agli Stati membri dell’adozione di almeno una delle misure in essa enunciate.
14. Il secondo, terzo e quarto motivo, da trattarsi congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica, sono, in parte, inammissibili e, in parte, infondati.
15. In primo luogo, giova premettere, in ordine alle denunziate violazioni di legge, che una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta da! giudice di merito, ma rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960); inoltre la violazione del precetto di cui all’art. 2697 cc si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che era gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 n. 5 cpc (Cass. 5.9.2006 n. 19064). In ordine, poi, alla tematica della “non contestazione” rilevata dai giudici di seconde cure, deve rilevarsi che la censura riguardante il contenuto dei documenti prodotti è infondata avendo la sentenza impugnata precisato che le contestazioni erano state svolte solo nell’atto di appello e non, pertanto, rite et recte (in quanto genericamente prospettate) alla prima udienza utile in primo grado, mentre le altre eccezioni, riguardanti l’esistenza di differenti aree operative e di esercizio, si palesavano nuove e, quindi inammissibili. Al riguardo occorre rimarcare che, seppure il principio di non contestazione vale per le allegazioni e non per i documenti, tuttavia la non contestazione dei documenti può essere liberamente valutata dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 6606/2016) rilevando comunque (cfr. Cass n. 13206/2013) come non contestazione dei fatti rappresentati nei documenti stessi (Cass. n. 8998/2001).
16. In secondo luogo, deve osservarsi anche che le restanti censure, di cui ai motivi in esame, si risolvono in una contestazione della valutazione probatoria alla base dell’accertamento in fatto della Corte di merito, adeguatamente motivato (perché i giudici di secondo grado hanno evidenziato che nella documentazione prodotta erano stati indicati i numeri del personale assunto a tempo indeterminato e a termine, con la suddivisione in compartimenti, di talché era ampiamente dimostrato il rispetto del cd. contingentamento) e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 7.4.2011 n. 7948; Cass. 25.5.2012 n. 8293).
17. Il quinto motivo è inammissibile.
18. Va precisato che costituisce vizio di omessa pronuncia l’omissione di qualsiasi decisione su un capo della domanda o su un’eccezione di parte o su un’istanza che richieda una statuizione di accoglimento o rigetto, tale da dare luogo all’inesistenza di una decisione sul punto per la mancanza di un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto (Cass. 23.2.1995 n. 2085) salva l’ipotesi in cui ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie (Cass. 25.2.2005 n. 4079; Cass. 29.7.2004 n. 14486).
19. Nel caso in esame, la Corte territoriale, come sopra precisato, ha invece ritenuto in ogni caso rispettato il cd. “contingentamento” e dalla lettura integrale della pronuncia (storico e motivazione) si rileva che non è ravvisabile il vizio denunciato essendosi appunto la Corte pronunciata sulle doglianze implicitamente o esplicitamente.
20. Il sesto motivo è anche esso infondato.
21. La Corte territoriale ha ritenuto, in sostanza, osservati – per tutti i contratti – i limiti percentuali di utilizzo di lavoratori a termine individuati nel CCNL. In assenza di successiva contrattazione a livello locale, correttamente la percentuale applicabile è stata ritenuta quella stabilita a livello nazionale: invero, non è stata indicata né è rilevabile alcuna disposizione nella contrattazione collettiva nazionale che rendesse obbligatorio un successivo confronto demandato alla negoziazione decentrata a livello locale (come è stato, invece, in altri settori cui fa riferimento la giurisprudenza richiamata dal ricorrente) per la operatività del limite nazionale già statuito tra le parti sociali.
22. Il settimo, ottavo e nono motivo, che devono essere scrutinati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.
23. Occorre in via di premessa ribadire come la ragione di specificità dell’indicazione della causale a giustificazione della stipulazione del contratto a tempo determinato risponda all’esigenza di consentirne la possibilità di verifica giudiziale della sussistenza delle ragioni addotte. E ad essa è conforme il principio di diritto secondo cui il legislatore, in linea con la direttiva comunitaria 1999/70/CE e dell’accordo quadro in essa trasfuso, come interpretata dalla Corte di Giustizia (sentenze del 23 aprile 2009, in causa C-378/07; del 22 novembre 2005, in causa C-144/04), ha imposto, con l’art. 1, secondo comma D.lgs. n. 368/2001, un onere di specificazione delle ragioni giustificatrici “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” del termine finale, che devono essere sufficientemente particolareggiate così da rendere possibile la conoscenza della loro effettiva portata e il relativo controllo di effettività (Cass. 27 gennaio 2011, n. 1931; Cass. 2 agosto 2013, n. 18532), spettando poi ai giudice di merito accertarne la sussistenza, valutando ogni elemento idoneo a darne riscontro (Cass. 11 febbraio 2015, n. 2680).
24. Ebbene, le censure avanzate in relazione al primo contratto (con decorrenza dal 17.12.2001) non sono meritevoli di pregio perché correttamente la Corte territoriale ha sottolineato che il contratto era stato stipulato ai sensi dell’art. 23 legge n. 56 del 1987 e dell’art. 13 comma 2 del CCNL A., che in esso si faceva riferimento alle “esigenze temporanee” («per esigenze temporanee (attività connesse all’emergenza causata dagli agenti atmosferici invernali) ai sensi dell’art. 23 della legge 28.2.1987 n. 56 e dell’art. 13 comma 2 del CCNL A. 1998 – 2001») previste dalla disposizione contrattuale e che ciò era sufficiente, trattandosi di una “delega in bianco” conferita alle parti sodali, per la legittimità della clausola.
25. La statuizione è corretta giuridicamente perché conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità (ex aliis 2.3.2006 n. 4588; Cass. 16.11.2010 n. 23119).
26. Anche le doglianze sul secondo contratto (avente la seguente causale: «… ai sensi del Decreto Legislativo n. 368 del 6.9.2001, al fine di fare fronte all’attività di sgombraneve lungo le strade statali di competenza di questo Compartimento: …. Durata mesi tre dal 23.12.2002; qualifica: Area Operativa e di esercizio; Profilo professionale Operatore Specializzato. Posizione economica Organizzativa B1 o che possono essere attribuite nel corso del rapporto di impiego sulla base dello sviluppo professionale e da quanto previsto dalle norme del vigente CCNL; Sede di lavoro Racc. A/16 ss 88….») non sono accoglibili perché, da un lato, il richiamo per relationem al CCNL vigente era facilmente individuabile e, dall’altro, correttamente è stato ritenuto soddisfatto il requisito della specificità, ai sensi del D.lgs n. 368/2001, in quanto l’attività di manutenzione e conservazione del manto stradale, evidentemente connesse a quella di raccolta e spalatura della neve, nel periodo invernale, può giustificare l’assunzione a tempo determinato del lavoratore quale scelta organizzativa imprenditoriale insindacabile dal giudice.
27. Per tutti gli altri contratti, per i quali è stata denunciata l’eccessiva genericità della clausola che non era idonea a specificare il collegamento eziologico tra l’assunzione e la ragione giustificatrice dell’apposizione del termine, sia per l’assenza di una effettiva esigenza straordinaria, sia per essere state indicate quali causali unicamente le mansioni da svolgere, va rilevato che le denunziate violazioni di legge non sussistono avendo la Corte capitolina ritenuto, in corretta applicazione dei su enunciati principi di diritto, che era sufficiente quanto riportato nei contratti di lavoro a tempo determinato.
28. La soluzione è coerente con la recente affermazione di questa Corte, in analogo contenzioso A. s.p.a., secondo cui è ammissibile il ricorso al contratto a termine, a fronte della necessità di integrazione dell’organico aziendale nel periodo invernale: per l’intensificazione dell’attività, pur rientrante nell’ordinario ciclo produttivo dell’azienda cui è rimessa la gestione della manutenzione delle strade, o in compiti direttamente connessi con le specifiche esigenze del periodo (sgombero di neve e spargimento di sale) o in altri compiti, pure espressamente indicati all’atto dell’assunzione, che, nel periodo medesimo, fanno registrare punte di operatività non fronteggiabili con il normale organico (Cass. 9 settembre 2016, nn. 17868, 17869, 71870, 17871).
29. Non si configura poi il vizio motivo denunciato, se non sotto il profilo di omissione di un fatto, alla luce del novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (in ogni caso non attinta al riguardo la mera motivazione apparente, non integrante il requisito di “minimo costituzionale”), che non ricorre, non avendo il ricorrente dedotto un fatto storico, tale non essendo la disamina dei richiami contrattuali, in ogni caso neppure decisiva, per il loro riferimento allo svolgimento di attività connesse, di ordinaria gestione per l’A., non preclusivo, come appena enunciato, dell’integrazione della ragione specifica di assunzione.
30. Il decimo motivo, infine, è inammissibile.
31. La censura, infatti, si risolve in un riesame dell’apprezzamento delle dichiarazioni rese con il libero interrogatorio che costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità perché sorretto da adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto.
32.1 giudici di seconde cure, invero, hanno dato atto che le dichiarazioni erano riferite a mansioni tutte collegate alla necessità di far fronte alla manutenzione della strada di assegnazione nel periodo invernale, in luoghi connotati da precipitazioni nevose e da particolari eventi atmosferici: Non risulta, del resto, che tali dichiarazioni siano state contestate o impugnate di falso.
33. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
34. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo, con distrazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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