CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 dicembre 2022, n. 36225

Tributi – Fermo amministrativo – Cartelle di pagamento per IVA, IRAP, IRPEF e tributi vari – Notifica ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c.- Palese incapacità dell’ “accipiens” – Notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. – Perfezionamento della notifica per il destinatario – Effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto

Fatti rilevanti e ragioni della decisione

1. M.S. ha proposto sei motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello da lui proposto avverso la sentenza con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta aveva accolto solo in parte il suo ricorso, disponendo l’annullamento (per mancata comunicazione preventiva) dell’iscrizione del fermo amministrativo su autovettura disposta da Equitalia Polis spa (poi Equitalia Sud) sulla base di tre cartelle di pagamento (per Iva, Irap, Irpef e tributi vari dal 1999 al 2004), ritenute dai giudici di merito comunque tutte regolarmente notificate.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che la sentenza di primo grado era congruamente motivata in ordine alla ritenuta regolarità della notificazione delle cartelle prodromiche.

Resistono con controricorso tanto Equitalia Sud quanto l’Agenzia delle Entrate, la quale eccepisce la propria sostanziale estraneità alla lite, in quanto caratterizzata dalla contestazione delle modalità di notificazione delle cartelle (attività imputabile in via esclusiva all’agente della riscossione), non anche della pretesa tributaria in quanto tale.

2. Assegnata la causa all’udienza pubblica dell’8 ottobre 2019, veniva dal ricorrente presentata istanza di sospensione, ovvero rinvio a nuovo ruolo, del giudizio stante l’avvenuta adesione alla definizione agevolata di cui all’articolo 1 commi 184 e 185 della legge n. 145 del 2018 (c.d. ‘saldo e stralcio’ per i debitori che versano in grave e comprovata situazione di difficoltà economica), come da dichiarazione di adesione inviata all’Agenzia delle Entrate Riscossione (recante anche l’impegno a rinunciare al giudizio) ed allegata all’istanza.

Con ordinanza 8 ottobre 2019 la Corte rinviava il giudizio a nuovo ruolo “in attesa dell’effettivo perfezionamento della definizione e subordinatamente alla produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati”.

 Fissato all’udienza pubblica odierna, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserit1o dalla legge di conversione n. 176 del 2020 (e proroghe successive) senza l’intervento in presenza fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

Con memoria 25.11.2022 il ricorrente ha dichiarato che la procedura di definizione non si è perfezionata, con conseguente istanza di decisione del ricorso.

3.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ. nella formulazione previgente al d.l. 83/12 conv.in l. 134/12, qui ancora applicabile ratione temporis – insufficiente ed inadeguata motivazione sulle ragioni che avevano indotto il giudice regionale a ritenere correttamente notificate le tre cartelle di pagamento, nonostante le puntuali contestazioni mosse anche in appello dal contribuente.

3.2 Il motivo è infondato.

La Commissione Tributaria Regionale ha sufficientemente esplicitato il fondamento del proprio convincimento mediante espresso richiamo e condivisione della motivazione già resa, sul punto specifico della rituale notificazione delle cartelle prodromiche, dai primi giudici.

La Commissione Tributaria Provinciale, segnatamente, aveva ritenuto che tali cartelle fossero state validamente notificate vuoi a mani della madre convivente del contribuente che ne aveva sottoscritto l’atto di ricezione il 27 ottobre 2003 (cartella 815000) ed il 19 ottobre 2006 (cartella 992000), vuoi mediante affissione, il 31.7.2006, all’albo del Comune ex articolo 140 cod.proc.civ. (cartella 57090). Questi adempimenti erano stati ritenuti conformi alla legge dai giudici di prima istanza, i quali avevano anche osservato che ragione di invalidità della notificazione non poteva desumersi dall’intervento di agenzia privata di recapito (D.) dal momento che quest’ultima si era poi avvalsa, vertendosi di procedura di notificazione ex articolo 140 cod.proc.civ. e 60 d.P.R. 600/73, dell’Ente Poste.

Ora, il giudice di appello ha ritenuto pienamente condivisibile questo ragionamento e ciò deve ritenersi supportato – tanto più a fronte di motivi di appello che si limitavano a riprodurre sostanzialmente le stesse argomentazioni già sul punto dedotte in primo grado e così disattese dai primi giudici – da una motivazione idonea e sufficiente a porre la parte in condizione di cogliere appieno la ragione decisoria adottata e di compiutamente contrastarla, in diritto, nel presente giudizio di legittimità.

Né il giudice di appello, una volta ammissibilmente richiamata per relationem la (succinta ma non per questo insufficiente) motivazione di primo grado, aveva l’onere di esaminare e disattendere punto per punto ogni singola prospettazione della parte appellante, essendo stata la sua conclusione di regolare notificazione delle cartelle basata su un convincimento assorbente e ben individuabile di ritenuta conformità dell’operato di Equitalia, viste le riferite modalità notificatorie qui da essa concretamente adottate, tanto all’articolo 60 cit., quanto agli articoli 139 e 140 cod.proc.civ. nella specie applicabili. Piena conformità che non trovava efficace smentita nelle doglianze di appello.

4.1 Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli articoli 139 secondo co. cod.proc.civ. e 26 primo co. d.P.R. 600/73 con riguardo alle cartelle n. 815000 (Iva ed Irap 1999, euro 15.470,88) e 992000 (Irpef, Iva ed Irap 2002, euro 18.116,45), erroneamente ritenute regolarmente notificate dalla Commissione Tributaria Regionale, nonostante che la loro consegna fosse stata effettuata a mani di persona convivente (Luigia Moschetti, madre) in stato di manifesta incapacità per grave patologia cerebrale ed invalidità al 100%, come da certificato medico già allegato in appello.

4.2 Il motivo è infondato.

L’agente postale ha consegnato il plico a mani di persona convivente che non era legalmente incapace e che neppure risultava ‘palesemente incapace’ nel senso indicato dall’art.139 co. 2 cod.proc.civ.; né il giudice di merito poteva trarre diversa conclusione sulla sola base di un certificato medico che non era di per sé in grado di inficiare la valutazione fattuale ed obiettiva resa al momento della consegna dal pubblico ufficiale a ciò preposto.

Va d’altra parte fatta qui applicazione dell’indirizzo di questa Corte di legittimità, secondo cui (Cass. n. 5669/14) “in materia di notificazioni, il limite di validità di quella eseguita ai sensi dell’art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., va individuato nella palese incapacità dell’ “accipiens” (legalmente equiparata all’immaturità di un minore di 14 anni), dovendosi escludere che l’ufficiale giudiziario sia tenuto a compiere indagini particolarmente approfondite sulla capacità di quest’ultimo, potendosi limitare ad un esame superficiale. Nè assume rilievo, quale causa di nullità della predetta notificazione, la prova della mera incapacità naturale, temporanea, del consegnatario”.

5.1 Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla cartella n.815000, atteso che alla consegna del plico alla madre non aveva poi fatto seguito la raccomandata informativa dell’avvenuta consegna a persona diversa dal destinatario.

5.2 Il motivo non può essere accolto in ragione del fatto che viene qui invocata la violazione di una disposizione (art.60 co. 1^ lett.b bis) d.P.R. 600/73) che non era ancora in vigore al momento della notifica della cartella in questione (ottobre 2003), in quanto introdotta soltanto con l’art.37 co. 27 d.l. n. 223 del 4 luglio 2006, conv.in l. n. 248 del 4 agosto 2006.

6.1 Con il quarto motivo di ricorso si lamenta violazione dell’articolo 140 cod.proc.civ. in relazione alla cartella n. 57090 (tributi vari 2000-04, euro 22.490,52), dal momento che l’avviso informativo era nella specie stato effettivamente spedito ma mai ricevuto dal contribuente, come risultante dall’indicazione postale di ‘mancato recapitò apposta il 5 settembre 2006; nè risultavano esperiti diversi tentativi di rituale consegna del plico all’effettivo destinatario.

6.2 Il motivo è fondato.

La notificazione in questione è avvenuta ex art.140 cod.proc.civ., disposizione che è stata fatta oggetto di pronuncia di illegittimità costituzionale (C.Cost. sent. n. 3/2010) “nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi 10 giorni dalla relativa spedizione”.

In particolare, risulta nella specie regolarmente inviato l’avviso informativo (in distinta RR), ma non vi è prova della sua ricezione da parte del contribuente; dalle risultanze in atti emerge come, in contesto di irreperibilità relativa, l’agente postale abbia restituito al mittente il plico non recapitato, previa apposizione di una dicitura manoscritta illeggibile e senza ‘spuntatura’ di alcuna delle caselle predisposte per l’indicazione della causa del mancato recapito medesimo.

Né dagli atti della procedura notificatoria emergono elementi per ritenere che vi sia stata compiuta giacenza del plico, con conseguente perfezionamento della notificazione stessa per mancato ritiro decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

In definitiva, non può dirsi che l’avviso raccomandato informativo sia stato ritualmente portato nella sfera di effettiva conoscibilità del contribuente e che, di conseguenza, la mancata ricezione di esso sia in qualche modo a questi imputabile.

Si è in proposito stabilito (tra le altre, Cass. n. 25351/20) che: “Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall’art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l’avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che da` atto dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale; avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall’agente postale in ordine all’assenza di persone atte a ricevere l’avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.”

7.1 Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione dell’articolo 60 primo comma lettera b bis) d.P.R. 600/73 in relazione alla cartella n. 992000 consegnata alla madre con invio di raccomandata informativa senza ricevuta di ritorno; e ciò in una data (19 ottobre 2006) nella quale era già in vigore la disposizione violata, del resto conforme a quanto sarebbe stato poi stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 3 del 2010

7.2 Il motivo è fondato in sede di adattamento nella concretezza del caso (notifica nell’ottobre 2006 di cartella consegnata a persona diversa dal destinatario e seguita da raccomandata informativa priva di avviso di ritorno o ricezione) degli stessi principi appena richiamati.

Si è più volte osservato (Cass.n. 2868/17; 25079/14) che nella notificazione ex art. 60 co. 1^ lett. b bis) d.P.R. 600/73 la raccomandata informativa, nel caso di divergenza tra destinatario e consegnatario, costituisce un adempimento essenziale del procedimento di notifica (anche alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all’art. 26, comma 3 (ora 4), del d.P.R. n. 602 del 1973 e n. 3 del 2010 cit.), “sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione” (cit.).

Nel caso in esame neppure Equitalia contesta nel controricorso l’effettiva mancanza dell’avviso di ricevimento della – pur spedita – comunicazione informativa.

8.1 Con il sesto motivo di ricorso si lamenta violazione dell’articolo 17, 6 co. d.lvo 112/99, stante l’illegittimità della voce a debito ‘compenso a carico del contribuente’ in relazione ad un provvedimento (quello di fermo amministrativo) che non aveva natura esecutiva ed espropriativa ma soltanto cautelare (tanto da risultare illegittima la sua inclusione nell’allegato A del D.M. 21 novembre 2000).

8.2 Si tratta di motivo inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, dal momento che esso concerne una voce a debito di natura accessoria in relazione alla predisposizione di un atto (fermo amministrativo) il cui annullamento (per vizi autonomi e diversi dalla asserita mancata notificazione delle cartelle prodromiche) è ormai coperto da giudicato interno.

 La non debenza degli importi in questione, dunque, discende direttamente dall’annullamento giurisdizionale dell’obbligazione principale riferita all’attività di iscrizione del fermo, prescindendo del tutto dalla natura – esecutiva o cautelare – di quest’ultimo, così come posta dalla ricorrente a base della doglianza in esame.

9. Ne segue, in accoglimento del quarto e del quinto motivo di ricorso, la cassazione della sentenza in parte qua, con decisione nel merito mediante annullamento delle cartelle n. 12057090000 e n. 02820060019580992000.

Le spese del giudizio di merito vengono compensate per intero stante il sopravvenire in corso di causa dei su richiamati indirizzi interpretativi; le spese del presente giudizio di legittimità vengono compensate, visto il solo parziale accoglimento del ricorso, in ragione della metà, con accollo della metà residua all’agente per la riscossione controricorrente, risultando in effetti estranea all’agenzia delle entrate la contestazione sulle modalità di notificazione delle cartelle.

La liquidazione avviene come in dispositivo.

P.Q.M.

– accoglie il ricorso limitatamente al quarto ed al quinto motivo;

– cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente in relazione alle cartelle n. 12057090000 e n. 02820060019580992000;

– compensa per intero le spese dei gradi di merito; compensa in ragione della metà le spese del presente giudizio di legittimità che pone, per la residua metà, a carico dell’agente per la riscossione controricorrente, liquidandole – nell’intero – in euro 5.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esposti, rimborso forfettario ed accessori di legge.