CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 febbraio 2019, n. 4067
Tributi – ICI – Immobile di proprietà del console onorario, locato allo Stato estero rappresentato per attività consolari – Esenzione ex art. 7, lett. i), del D.Lgs. n. 504/92 – Esclusione
Ritenuto che
1. Di G. M. proponeva ricorso avverso il provvedimento di rigetto emesso dal Comune di Napoli in ordine all’istanza di rimborso della maggior somma versata a titolo di lci per l’anno 2004 in relazione ad un immobile sito in Napoli per il quale il contribuente riteneva spettasse l’agevolazione di cui all’articolo 7, lettera i), del decreto legislativo 504/92, trattandosi di locali ove svolgeva l’attività di console onorario di Malta e del Giappone. La commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale della Campania.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Napoli affidato a due motivi illustrati con memoria. Il contribuente si è costituito in giudizio con controricorso.
Considerato che
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 7, lettera i), del decreto legislativo 504/92 e 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 446/97 nonché in relazione alla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari stipulata il 24 aprile 1963. Sostiene il ricorrente che l’articolo 59, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 446/97 prevede che i comuni possano con regolamento stabilire che l’esenzione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applichi soltanto a condizione che i fabbricati, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore. Ne consegue che l’agevolazione di che trattasi spetta nel caso in cui il possesso sia ascrivibile allo Stato estero titolare della funzione consolare mentre, nel caso di specie, il contribuente, che svolgeva le funzioni di console onorario di Malta e del Giappone, era egli stesso proprietario dell’immobile. Ed anche la convenzione di Vienna del 24 aprile 63 prevede, all’articolo 60, l’esenzione fiscale per le stanze consolari di cui lo Stato di invio è proprietario o conduttore, escludendo che l’esenzione spetti nel caso in cui le imposte siano a carico della persona che ha contrattato con lo Stato di invio.
2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione contraddittoria ed insufficiente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., in quanto la CTR non ha considerato che l’esenzione spetta all’ente non commerciale e non già alla persona fisica che, essendo proprietario dell’immobile, svolga in esso attività non lucrativa.
3. Osserva la Corte che motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati. Invero va considerato che l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d. Igs. 504/92, spetta agli enti pubblici e privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio secondo il quale, in tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile dell’attività di assistenza o delle altre equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (art. 87, ora 73, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986, cui il citato art. 7 rinvia), sicché non è applicabile ove l’immobile sia locato, rilevando in tale ipotesi l’utilizzo a fini di lucro da parte del proprietario, a prescindere dall’attività posta in essere al suo interno dal conduttore e dalle modalità di reimpiego dei canoni riscossi ( Cass. n. 8870 del 04/05/2016 ). Nel caso che occupa il proprietario dell’immobile non si identifica nello Stato estero che, quale ente che non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, così come previsto dall’art. 73, comma 1, lettera c), del d. P.R. 917/86, vi esercita attività oggettivamente esente, ma nella persona fisica che, nella qualità di console onorario, ha messo a disposizione dello Stato estero, per finalità verosimilmente lucrative, i locali di sua proprietà.
Oltre a ciò va altresì considerato che, conformemente a quanto dedotto dal Comune, la convenzione di Vienna del 24 aprile 63 prevede, all’articolo 60, l’esenzione fiscale per le stanze consolari di cui lo Stato di invio è proprietario o conduttore, escludendo che l’esenzione spetti nel caso in cui le imposte siano a carico della persona che ha contrattato con lo Stato di invio.
Ne consegue che l’esenzione prevista dalla norma non spetta.
4. Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., ed il ricorso originario del contribuente va rigettato. Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti per il dispiegarsi delle vicende processuali e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna il contribuente a rifondere al Comune di Napoli le spese processuali di questo giudizio che liquida in complessivi euro 500,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.
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