CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 febbraio 2019, n. 4067 – In tema di ICI l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile dell’attività di assistenza o delle altre equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali