CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 febbraio 2019, n. 4081
Contratti a termine – Conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Riammissione in servizio – Risarcimento del danno
Fatti di causa
La Corte di appello di Perugia con la sentenza n. 254/2013 aveva rigettato l’appello proposto da Z.G. avverso la decisione con la quale il tribunale di Terni aveva respinto le domande proposte da quest’ultima dirette alla declaratoria di illegittimità dei contratti a termine intercorsi con la E. srl, alla conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, alla riammissione in servizio ed al risarcimento del danno sofferto per le vessazioni subite dal datore di lavoro.
La corte territoriale aveva ritenuto ammissibile la motivazione per relationem effettuata dal primo giudice e completa la stessa per gli elementi desunti dalle ragioni poste e comunque desumibili dagli atti richiamati, costituenti parte integrante della sentenza. Aveva poi rigettato, per impossibilità di esaminarli nel merito, i motivi inerenti al risarcimento del danno e alla retribuzione per i periodi di intervallo tra un contratto e l’altro, ed aveva altresì rigettato, con differenti motivazioni, le domande relative alla illegittimità dei termini apposti ai singoli contratti ed aveva quindi complessivamente confermato la decisione del tribunale.
Avverso detta decisione Z.G. proponeva ricorso affidandolo a quattro motivi ed a successiva memoria cui resisteva con controricorso la società che in via preliminare insisteva per la inammissibilità del ricorso e comunque per la sua infondatezza. Veniva disposta dal Collegio la trattazione della causa alla pubblica udienza. Entrambe le parti depositavano memoria successiva.
Ragioni della decisione
1)- Risulta preliminare esaminare la eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte controricorrente avente ad oggetto la mancata contestazione di un punto decisivo della sentenza cui conseguirebbe la inammissibilità degli attuali motivi di ricorso.
La società E. ha dedotto che il tribunale adito in prima battuta dalla Z., per quel che qui rileva, oltre che decidere nel merito della legittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro stipulati tra le patti, aveva anche ritenuto che il rapporto di lavoro tra le stesse si era consensualmente risolto per l’inequivocabile disinteresse della lavoratrice costituito dal lungo lasso temporale intercorso tra la fine del rapporto e la impugnazione del recesso e dalla mancata ripresa del lavoro successivamente all’incontro delle parti in sede di Commissione di conciliazione. La società in quel contesto aveva dichiarato la propria disponibilità a far riprendere, anche da subito, il servizio alla Z..
Tale statuizione, impugnata in sede di appello contestualmente agli altri punti della decisione, risulta pure considerata dalla corte di appello (sentenza pg. 2), quale contenuto decisorio della sentenza del tribunale, e deve quindi ritenersi rigettata dal giudice del gravame insieme agli altri motivi di censura, allorché’ ha confermato la decisione del tribunale rigettando l’appello.
Consegue a tale rilievo che rispetto alla decisione impugnata in questa sede, fondata su due differenti ragioni quale la risoluzione per mutuo consenso e la illegittimità dei termini apposti ai contratti, non sono state proposte censure inerenti la statuizione sul mutuo consenso.
Tale decisum resta quindi valida ragione non impugnata e quindi passata in giudicato a sostegno del rigetto della originaria domanda della Z..
I motivi del ricorso per cassazione, (1) violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c. n. 3) dell’art. 115 c.p.c. e 2697 c.c., per aver, la corte di merito, ritenuto pacifico che la società producendo gelati, svolgesse attività produttiva con incremento stagionale, (2) violazione e falsa applicazione (ex art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 1 e dell’art. 10 comma 7 del D.Lvo n. 368/2001, con riguardo alla ritenuta stagionalità; 3) omessa insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio quale l’invalidità delle proroghe dei contratti del periodo 2002-2008; 4) violazione e falsa applicazione (ex art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 4 D.lvo n. 368/2001 anche in correlazione all’art. 2697 c.c., per non aver, la corte perugina, considerato l’onere della prova incombente sul datore di lavoro con riguardo alle ragioni giustificative dell’eventuale proroga), tutti diretti a censurare la illegittima apposizione dei termini ai contratti intercorsi tra le parti, risultano dunque assorbiti dal passaggio in giudicato della decisione fondata sulla esistenza della risoluzione degli stessi contratti per mutuo consenso delle parti.
La presenza di una doppia ratio decisoria e del passaggio in giudicato di una delle ragioni poste a sostegno della sentenza impugnata rende infatti ininfluente la decisione sull’altra.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 3.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.