CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 febbraio 2019, n. 4082

Rapporto di agenzia – Recesso – Violazione del patto di non concorrenza – Indennità di preavviso

Fatti di causa

La Corte di appello di Milano con la sentenza n. 209/2014 aveva parzialmente riformato la decisione con la quale il Tribunale di Lecco aveva condannato la società O.P. srl al pagamento in favore di V.I. ed in ragione del rapporto di agenzia intercorso tra le parti, a pagare la somma di E. 41.843,80 a titolo di indennità per violazione del patto di non concorrenza e di E. 10.050,00 a titolo di indennità di preavviso.

La Corte territoriale aveva invece escluso che fosse dovuta la indennità di preavviso solo confermando la condanna della società a pagare la somma relativa alla indennità per violazione del patto di non concorrenza.

Il Giudice di appello aveva preliminarmente escluso che si fosse realizzata la violazione del principio del ne bis in idem in relazione alle domande di pagamento delle indennità derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro, oggetto del presente giudizio, in quanto nel precedente giudizio instaurato tra le parti le medesime domande erano state sostanzialmente valutate e dichiarate inammissibili.

La stessa corte aveva poi ritenuto sussistente la giusta causa del recesso della società attesi gli addebiti mossi all’agente, consistenti nello svolgimento di altra attività da parte di quest’ultimo, anche se non di natura concorrenziale, determinante il rallentamento dell’attività presso la società O.P., nonché nella omessa partecipazione ad importante evento fieristico; tutte circostanze, queste, confortate dalle risultanze istruttorie raccolte nel precedente giudizio tra le parti ed acquisite in questo giudizio.

La corte milanese aveva quindi ritenuto non dovuta l’indennità di preavviso invece riconosciuta dal tribunale, confermando la condanna della società relativa alla restituzione del corrispettivo (a lei non dovuto) per la violazione del patto di non concorrenza, non essendo risultati sufficienti elementi attestativi di attività concorrenziale.

Avverso detta decisione O.P. srl proponeva ricorso affidato a otto motivi anche illustrati da successiva memoria, cui resisteva lo I. con controricorso.

Ragioni della decisione

1) Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione del principio del ne bis in idem di cui all’art. 2909 c.c.(art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.), per aver la corte territoriale erroneamente escluso il giudicato sulle attuali domande proposte dallo I..

2) Con il secondo motivo è sempre dedotta (ex art. 360 1 co. n. 3 c.p.c.) la violazione del principio del ne bis in idem di cui all’art. 2909 cc e nonché dell’art. 287 cpc in merito alla presenza di un errore materiale nella formazione del provvedimento giudiziale . Con tale motivo la ricorrente si duole di quanto statuito dalla corte milanese sulla difformità tra il dispositivo della sentenza del tribunale, che conteneva una pronuncia di rigetto del ricorso, e la motivazione che invece faceva riferimento alla inammissibilità della domanda inerente le somme conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

3) Con il terzo motivo è dedotto lo stesso vizio (ex art. 360 1 co. n. 3 c.p.c.) violativo del principio in questione (art. 2909 c.c.) in relazione alla errata interpretazione della sentenza del tribunale di Lecco, ove la stessa aveva rilevato che, a fronte delle domande relative al pagamento del corrispettivo per il patto di non concorrenza e dell’indennità sostitutiva del preavviso, il convenuto opposto (I.) avrebbe dovuto instaurare causa ordinaria dinanzi al giudice del lavoro.

I motivi possono essere trattati congiuntamente poiché attengono al medesimo vizio, sotto differenti profili, inerente il decisum della sentenza del tribunale di Lecco relativamente alle domande oggetto del presente giudizio.

Deve preliminarmente essere rilevato che in nessuna delle tre censure è riportata la decisione del tribunale di Lecco con conseguente carenza sotto il profilo della specificità dei motivi, non essendo questi formulati in modo tale da consentire l’esatta prospettazione dell’errore denunciato. La valutazione del giudicato formatosi su una statuizione presuppone infatti che di tale statuizione si dia conto per intero , riportando tutti i passaggi motivazionali, tali da consentire l’esame dell’intero percorso argomentativo seguito dal giudice.

Peraltro la necessità dell’inserimento del decisum del tribunale risulta ancor più evidente in presenza del percorso argomentativo seguito dalla corte milanese relativo al riscontro della valutazione di inammissibilità delle domande assunta dal tribunale pur a fronte di una pronuncia dispositiva di rigetto del medesimo ricorso.

La critica a tale statuizione avrebbe richiesto la giustapposizione, nel motivo di censura, tra la statuizione del tribunale e la statuizione (ritenuta errata) della corte territoriale. Solo un siffatto confronto avrebbe consentito una corretta valutazione sulla congruità della decisione assunta dalla corte territoriale rispetto al percorso logico e decisionale del tribunale.

Già solo tale aspetto rende inammissibili i motivi.

Peraltro la Corte territoriale e prima il Tribunale, ha applicato correttamente i principi secondo cui “nell’ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto, i rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l’ingiunzione, potendo a tale principio derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall’opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione di una “reconventio reconventionis”, che però, per non essere tardiva, può essere introdotta solo nella domanda di risposta e non nel corso del giudizio di primo grado” (Cass. n. 22754/2013; conf. Cass.n.16564/2018). In ragione di ciò il secondo motivo risulta comunque infondato.

Quanto alla difformità tra dispositivo e motivazione la corte milanese ha interpretato complessivamente la sentenza dando rilievo al percorso argomentativo della decisione, peraltro dalla stessa condiviso, sul dictum più generale di rigetto del dispositivo.

I tre motivi devono essere rigettati.

4) Con il quarto motivo è dedotta la violazione del principio del giusto processo art. 111 cost. e dei principi di correttezza e buona fede artt. 1175 e 1375 cc (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c) per aver la corte territoriale consentito la parcellizzazione della domanda giudiziale.

Il motivo è infondato in quanto non vi è stata parcellizzazione trattandosi di domande differenti. A riguardo questa Corte ha chiarito che “In tema di plurime obbligazioni pecuniarie relative al medesimo rapporto contrattuale di durata, la domanda del lavoratore che, dopo aver ottenuto la condanna del datore di lavoro passata in giudicato al pagamento delle differenze retributive dovute per un rapporto qualificato come apprendistato, chieda successivamente la retrodatazione del medesimo rapporto e la simulazione dell’apprendistato, al fine di ottenere il riconoscimento di ulteriori somme, non costituisce abusivo frazionamento del credito, in considerazione dell’apprezzabile interesse a conseguire subito quanto facilmente accertabile, anche in via monitoria, con salvezza delle ulteriori ragioni creditorie all’esito del complesso giudizio di simulazione, non coperta dal precedente giudicato, essendo diverse le circostanze di fatto poste dal lavoratore a base delle due pretese” (Cass. n. 19738/2018; conf. Cass.n. 24698/2018).

Il principio enunciato evidenzia la meritevolezza di tutela dell’interesse del creditore al soddisfacimento rapido delle pretese creditorie di più facile accertamento , ove differenti pretese, pur legate al medesimo rapporto di lavoro, richiedano tempi di accertamento più articolati. La ragionevole durata del processo in questo caso garantisce la possibilità di ottenere in tempi più rapidi somme di facile accertamento e non confligge con il principio di infrazionabilità del credito che trova ragione nella presenza di una fonte unica dell’obbligazione che non richieda differenti modalità di accertamento rispetto alle singole pretese creditorie.

5) Con il quinto motivo è rilevato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ( ex art. 360 1 co. c.p.c n. 5) nonché la violazione dell’art. 1751 bis c.c ( ex art. 360, 1 co. n. 3 c.p.c).

I fatti asseritamente omessi : 1) non aver considerato la allegazione di O.P. su attività di concorrenza della società L.; 2) non aver considerato la allegazione della O. secondo cui la società O. aveva già pagato l’indennità per il patto di non concorrenza.

Entrambe le circostanze sono state valutate dalla Corte di appello alle pagine 12 e 23 della sentenza, allorché ha escluso la natura concorrenziale della L. anche alla luce delle testimonianze e dell’esame delle visure camerali relative alle attività svolte dalle due società. Quanto al pagamento del corrispettivo del patto in corso di rapporto, ha rilevato che si trattava di nuova questione posta per la prima volta in appello. Tale statuizione non ha trovato contrastanti ragioni .

Il motivo è infondato.

6) Con il sesto motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ( ex art. 360 co.1 n. 5 c.p.c.) nonché la violazione dell’art. 1751 bis c.c. (ex art. 360 1 co. n. 3 c.p.c) , per non aver considerato la allegazione della O. secondo cui la società O. aveva già pagato l’indennità per il patto di non concorrenza.

Il motivo ripropone quanto già esaminato con riguardo alla quinta censura alla quale si fa riferimento per determinarne l’infondatezza.

7) Con il settimo motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ( ex art. 360 co.1 n. 5 c.p.c.) nonché la violazione dell’art. 1751 bis c.c. (ex art. 360 1 co. n. 3 c.p.c), nonché la violazione del principio del divieto di nova in appello art. 345 c.p.c. (ex art. 360 1 co. n. 3 e 5 c.p.c)

Le censure prospettate vanno esaminate congiuntamente. Quanto al pagamento del corrispettivo del patto in corso di rapporto, il giudice del gravame ha rilevato che si trattasse di nuova questione posta per la prima volta in appello. Tale statuizione non ha trovato contrastanti ragioni e tali non possono essere considerati i documenti allegati relativi al pagamento asserito in quanto ogni documento inserito in giudizio deve comunque essere veicolato e finalizzato ad una domanda o ad una eccezione o difesa il cui riferimento deve essere chiarito dalla parte a ciò interessata, non avendo i detti documenti un significato astratto e assoluto in sé rilevabile d’ufficio (come richiesto). Il motivo è infondato.

8) Con l’ultimo motivo è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (ex art. 360 1 co. n. 5 c.p.c.) nonché la violazione dell’art. 1751 bis cc ( ex art. 360 1 co. n. 3 c.p.c) per aver, il giudice d’appello, valutato erroneamente il contenuto del patto di non concorrenza e dell’attività svolta così da rendere erronea la ulteriore valutazione sull’attività concorrenziale della L..

La censura è inammissibile in quanto in sostanza richiede una nuova valutazione non consentita in questa sede, non trattando di segnalare una specifica omissione di un fatto storico decisivo per il giudizio.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che “In tema di ricorso per cassazione costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa ( Cass. n. 18368/2013; Cass. n. 17761/2016)

Ha anche specificato che “L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondarlo, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia” (Cass. n. 23238/2017)

La decisività del “fatto” omesso assume nel vizio considerato dalla disposizione richiamata rilevanza assoluta poiché determina lo stretto nesso di causalità tra il fatto in questione e la differente decisione ( non solo eventuale ma certa).

Tale condizione deve dunque essere chiaramente allegata dalla parte che invochi il vizio, onerata di rappresentare non soltanto l’omissione compiuta ma la sua assoluta determinazione a modificare l’esito del giudizio.

Il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.