CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 febbraio 2021, n. 3593
Tributi – ICI – Terreni – Delibera di edificabilità – Determinazione valore – Criteri
Esposizione dei fatti di causa
1. Il Comune di L’Aquila, apposto il vincolo di pubblica utilità sui fondi dei coniugi F.R.- V.D.B., per la realizzazione di opere di interesse collettivo, non procedeva alla espropriazione nei termini di legge, determinando la decadenza del vincolo nell’anno 2006. I coniugi, accertato l’inadempimento dell’amministrazione comunale nel conferire ai fondi la dovuta destinazione urbanistica, si rivolgevano al giudice amministrativo che nominava un commissario ad acta.
Il 16 gennaio 2009, il commissario ad acta adottava la delibera con la quale dichiarava l’edificabilità delle aree; detta delibera veniva poi approvata dal Comune con atto del 7.08.2014 e pubblicato nel Burc il 10.12.2014.
Il Comune notificava ai proprietari delle ree l’avviso di accertamento per il pagamento dell’imposta comunale immobili (ICI) dovuta per l’anno 2009, che veniva impugnato dai coniugi sul presupposto che erano stati violati sia il regolamento comunale che il disposto dell’art. 31 L. 289/2002.
La CTP di L’Aquila accoglieva il ricorso dei contribuenti limitatamente alle sanzioni con sentenza che veniva impugnata dai coniugi R..
La CTR dell’Abruzzo confermava la prima decisione.
I contribuenti propongono tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 575/111/2016, depositata il 9.06.2016 e non notificata, con la quale la commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che l’adozione della delibera da parte del commissario ad acta fosse idonea a conferire vocazione edificatoria ai terreni di proprietà R. di B..
Resiste con controricorso il Comune di L’Aquila, cui replicano i contribuenti con memorie difensive in prossimità dell’udienza.
Con ricorso notificato il 9.01.2017, l’amministrazione comunale propone a sua volta ricorso per cassazione avverso la medesima ‘sentenza sulla base di un solo motivo. Parte contribuente replica con controricorso.
Il P.G. ha concluso per il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale.
Esposizione delle ragioni di diritto
2. In via preliminare, si osserva che il Comune ha proposto ricorso per cassazione notificato il 9.01.2017, cinque giorni dopo la notifica del ricorso per cassazione effettuata dai contribuenti.
Alla luce del principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; quest’ultima modalità, tuttavia, non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte in ricorso incidentale, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ..
Il ricorso proposto dall’ente comunale il 9 gennaio 2017 nei termini di cui all’art. 370 c.p.c. impone dunque la riunione delle impugnazioni, che, nella specie, è obbligatoria, ai sensi dell’art. 6 335 c.p.c., in quanto queste investono lo stesso provvedimento (Cass. sez. un. n. 1521 del 2013; conf. Cass. n. 27550 del 2018).
3. Con il primo motivo di ricorso si prospetta la nullità della sentenza per l’omesso esame della doglianza relativa alla erronea determinazione del valore venale in comune commercio delle aree edificabili, per violazione dell’art. 112 c.p.c., ex art.360, 1^ co. n. 4, cod.proc.civ.; per avere i giudici regionali omesso di esaminare la domanda proposta, in via subordinata, con il ricorso introduttivo volta ad ottenere un diverso accertamento del valore delle aree, in considerazione della sostanziale differenza economica tra aree oggetto di prima adozione e quelle già cantierabili e delle interruzioni procedimentali concernenti l’edificabilità dei fondi, derivanti da espressi, provvedimenti giurisdizionali (ordinanza .Tar Abruzzo n. 547/2011) e dalle numerose impugnazioni della Provincia.
Deducono i ricorrenti, altresì, di aver evidenziato che il valore attribuito ai fondi di loro proprietà era analogo a quello assegnato, alle aree di effettiva e prossima edificabilità, sebbene l’iter di trasformazione urbanistica nel caso in esame fosse iniziato solo nel 2009; aggiungendo che, comunque, la valutazione effettuata dal Comune era erronea, in quanto fondata sulla base della data di redazione e non di adozione della delibera.
Criticano altresì la sentenza per non aver valutato che le aree di loro proprietà, in quanto ricadenti in zone diverse (Zona A direzionale e zona B di completamento del capoluogo), avrebbero dovuto essere stimate secondo i valori al metro quadro delle norme tecniche di attuazione del PRG.
4. Con la seconda censura, in via subordinata, si lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente, avendo i giudici confermato il valore venale attribuito alle aree accertate e la quantificazione dell’imposta ICI senza considerare le doglianze proposte al riguardo; violando il disposto dell’art. 36, n. 4, del d.lgs. n. 546/92, dell’art. 132, comma 2°, n. 4, c.p.c. nonchè dell’art. 118 c.p.c., ex art. 360 n. 4 c.p.c..
5. Con il terzo motivo si prospetta, in via subordinata, l’illegittimità della sentenza impugnata, per avere i giudici regionali confermato la pretesa fiscale violando l’art. 5, quinto comma, del d.lgs. n. 504/92, ex art. 360, n. 4, c.p.c., mentre avrebbero dovuto valutare l’effettiva potenzialità edificatoria delle aree possedute ai fini della quantificazione del valore venale in comune commercio.
6. Con ricorso incidentale, l’ente comunale si duole della violazione ex art. 360, n. 3, c.p.c. dell’art.. 11, comma 2, e dell’art. 14 del d.Ig. n. 504/92, nonché dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui il decidente ha ritenuto la sussistenza dell’errore scusabile del contribuente in assenza di domanda in tal senso.
In particolare, l’amministrazione locale critica la decisione impugnata per aver ritenuto la buona fede di parte contribuente ai fini dell’esonero dall’applicazione delle sanzioni, benchè detta clausola generale non fosse stata affatto invocata nel ricorso introduttivo, ove era stata censurata la debenza della pretesa tributaria.
7. La prima censura del ricorso principale è fondata, assorbiti i restanti motivi proposti in via subordinata.
In primo luogo, i ricorrenti hanno assolto l’onere di riportare nella loro integralità nel ricorso le doglianze formulate sia nel primo grado che nel giudizio di appello, sì da consentire a questa Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte» . (principio consolidato: Cass. 20/08/2015, n.17049; Cass. n.7536/2019; n. 545/2020, in motiv.).
Essi hanno trascritto le parti salienti del contenuto dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado per evidenziare quale fosse l’esatto tenore della domanda giudiziale proposta davanti alla commissione provinciale (tra le varie, Sez. 1 – , Sentenza n. 2771 del 02/02/2017 Rv. 643715; Sez. 5, Sentenza n. 1170 del 23/01/2004 Rv. 569603; v. anche Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012 Rv. 622361).
A fronte di ciò, dalla lettura della sentenza, tanto nella parte in fatto quanto in quella in diritto, non si evince alcuna pronuncia corrispondente; si versa, dunque, in ipotesi di omessa pronuncia perché i giudici di merito non hanno neppure identificato l’oggetto della domanda di riduzione della pretesa tributaria attraverso una rivalutazione del valore in comune commercio delle aree.
I ricorrenti avevano subordinatamente dedotto fin dal ricorso introduttivo e poi ribadito nei motivi di appello che ai terreni in questione non poteva essere attribuito il valore venale sostenuto in accertamento, poiché l’iter di edificabilità (ove riconosciuto) era soltanto all’inizio; avevano poi dedotto vari parametri fattuali e comparativi attestanti l’eccessività del valore venale attribuito.
Su questi aspetti la CTR non si è minimamente pronunciata.
Ricorre quindi il vizio di omessa pronuncia, difettando qualsivoglia statuizione sul capo della domanda indicata, così dando luogo alla inesistenza di una decisione sul punto della controversia, per la mancanza di un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto (v. Cass. n.27354/2019; n. 7472 del 23/03/2017; n. 2085 del 23/02/1995). .
Al riguardo, vale osservare che la giurisprudenza di questa Corte reitera l’insegnamento secondo cui «L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, dello stesso codice, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di me. rito, nonché, specificamente, dell’atto di appello (Cass. n. 22759 del 27/10/2014, Cass. n. 6835 del 16/3/2017). Ne consegue che l’omessa pronuncia determina nullità della sentenza.» (Cass., Sez. 5, n. 10036 del 24/04/2018).
8. Il ricorso incidentale, attendendo alle sanzioni -, è assorbito dall’accoglimento del ricorso” principale che riguarda la determinazione del valore dell’area, questione da riproporre al giudice di rinvio. Quando la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, disposta in accoglimento del ricorso principale, pone in dubbio l’esistenza di un diritto, si determina l’assorbimento dell’impugnazione incidentale relativa ad un accessorio di tale diritto, e le ragioni relative a tale ultima questione possono essere fatte valere nel giudizio di rinvio (Cass. n. 11242 del 13/11/1997, n. 9164 del 05/11/1994).
9. In conclusione, il primo motivo del ricorso principale deve essere accolto, dichiarati assorbiti i restanti mezzi proposti in via subordinata, nonché, per le ragioni esposte, il ‘ricorso incidentale; con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR dell’Abruzzo, in altra composizione, per la valutazione in merito alla congruità del valore attribuito all’area di proprietà della parte contribuente ed alle questioni consequenziali.
P.Q.M.
– accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti i restanti mezzi, proposti in via subordinata, ed assorbito il ricorso incidentale;
– cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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