CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 giugno 2018, n. 15303
Assegno ordinario di invalidità – Patologia quale misura invalidante – Accertamento della riduzione della capacita lavorativa dell’assicurato in occupazioni confacenti alle attitudini – Verifica in riferimento anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente
Rilevato che
1. con sentenza in data 4 settembre 2012 la Corte di appello di Bari, rigettando il gravame dell’INPS, confermava la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto all’assistito il diritto all’assegno ordinario di invalidità;
2. per la Corte di merito, in adesione alle conclusioni rassegnate dagli ausiliari officiati in giudizio, la patologia tumorale maligna della quale era affetto l’attuale intimato doveva ritenersi invalidante nella misura di legge nonostante l’avvenuta asportazione del tumore maligno;
3. per la cassazione della sentenza propone ricorso l’INPS;
4. l’intimato ha resistito con controricorso;
Considerato che
5. la parte ricorrente affida l’impugnazione ad un articolato motivo di censura con il quale deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (legge n. 222 del 1984, art. 1) e vizio di motivazione, per avere il Giudice del gravame, in adesione alla consulenza tecnica d’ufficio, emesso un giudizio del tutto avulso dall’accertamento della riduzione della capacita lavorativa dell’assicurato in occupazioni confacenti alle attitudini, ed anche in riferimento all’attività svolta dall’assistito, impiegato assicurativo, con conseguente mancanza di riferimento alla possibilità di attività lavorative proficue;
6. ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso;
7. costituisce principio consolidato, affermato da questa Corte, che ai fini del riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell’assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall’assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell’assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l’adattabilità professionale al nuovo lavoro, senza esporre l’assicurato ad ulteriore danno per la salute (v., fra le altre, Cass.20 maggio 2015, n. 10424; Cass. 14 marzo 2011, n. 5964; Cass. 6 luglio 2007, n. 15265);
8. la Corte di appello è incorsa nella denunciata violazione di legge non avendo tenuto conto, nella valutazione della capacità lavorativa dell’assicurato, dell’attività dallo stesso svolta di impiegato;
9. il giudizio, espresso sinteticamente, si è limitato ad un apprezzamento di tipo sanitario non incentrato altresì sulla possibilità, per l’assicurato di svolgere attività confacenti alle sue attitudini, avuto riguardo alla personalità professionale (impiegato) e, dunque, alle sue esperienze di lavoro e capacità di adattamento;
10.il ricorso va, pertanto accolto e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la sentenza va cassata con rinvio della causa alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame della controversia alla luce del principio sopra espresso ed anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione.