CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 marzo 2018, n. 5944

Collocazione in mobilità – Criteri di scelta – Prossimità alla pensione – Impugnazione

Rilevato

che con sentenza del 20.11.2014 – 7.1.2015 nr. 1528 la Corte d’Appello di Catanzaro rigettava l’appello della società C.G. spa avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto la domanda proposta da A.R. per la impugnazione della propria collocazione in mobilità; riteneva la genericità della indicazione, nella comunicazione di cui all’articolo 4, comma 9, legge 223/1991, delle modalità applicative dei criteri di scelta delle esigenze tecnico – organizzative (nella specie, «accreditamento e qualità della prestazione») e della prossimità alla pensione.

che ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la società C.G.. spa, articolato in due motivi ed illustrato con memoria; ha resistito con controricorso A.R..

Considerato

che la società ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo – ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’articolo 4, commi da 2 a 12 e dell’articolo 5 legge 223/1991, esponendo che dal verbale di esame congiunto (del 14.11.2011) emergeva l’accordo con le Organizzazioni Sindacali per la applicazione dei criteri di scelta legali, con prevalenza del criterio delle esigenze tecnico produttive e che la comunicazione finale (del 25.11.2011) dava atto della applicazione del criterio della prossimità alla pensione in riduzione del punteggio assegnato al lavoratore (-3 punti). Tali emergenze, in una alla comunicazione di avvio della procedura, complessivamente esaminate, davano conto dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.

La lavoratrice aveva contestato la detrazione di 3 punti dal punteggio attribuitole per le esigenze tecnico produttive, detrazione dipendente dalla prossimità al pensionamento, criterio autosufficiente ed obiettivo.

– con il secondo motivo – ai sensi dell’articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ. – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti nonché violazione e falsa applicazione dell’articolo 4,commi da 2 a 12 e 5 legge 223/1991.

La censura ha ad oggetto la statuizione di genericità delle modalità applicative del criterio delle esigenze tecnico organizzative.

La ricorrente ha dedotto l’omesso esame di quanto discusso nelle precedenti fasi della procedura – ed in particolare con l’accordo sindacale – nonché di quanto indicato nella comunicazione di avvio, fasi nelle quali le esigenze tecnico organizzative sottese alla scelta degli esuberi erano state compiutamente indicate.

che, ritiene il collegio, si debba dichiarare inammissibile il ricorso; che sulla questione di causa questa Corte si è già pronunziata, respingendo il ricorso della società C.G. spa, con sentenza del 28.7.2016 nr. 15674

che in limine si evidenzia che le censure non colgono nel segno laddove valorizzano la comunicazione e l’accordo intervenuti nel corso della procedura di mobilità sui due criteri di scelta della prossimità al pensionamento e delle esigenze organizzative; la ratio decidendi, infatti, non è costituita dalla mancata comunicazione dei criteri di scelta ma dalla mancata specificazione delle modalità – (criteri di applicazione dei punteggi quanto alle esigenze tecnico organizzative; arco temporale di riferimento quanto alla prossimità alla pensione) – con le quali i criteri erano stati applicati nell’esaminare le posizioni dei singoli lavoratori.

La suddetta valutazione costituisce giudizio di fatto censurabile in questa sede con la deduzione (non già di un vizio di violazione di legge ma) di un vizio di motivazione ex articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ.

Nella fattispecie di causa la deducibilità del vizio di motivazione resta in radice esclusa dalla previsione di cui all’articolo 348 bis co 4 e 5 cod.proc.civ. – applicabile ratione temporis – per la conformità dell’accertamento di fatto compiuto nei due gradi di merito sicché neppure sotto tale profilo il ricorso supera il vaglio di ammissibilità.

che il ricorso deve essere conclusivamente dichiarato inammissibile; che le spese seguono la soccombenza che trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art. 1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per esborsi ed € 5.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con attribuzione.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.