CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 marzo 2018, n. 5962 – Per le prestazioni assistenziali dell’assegno di invalidità e della pensione di inabilità, di cui agli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 1971, ciò che rileva è il reddito imponibile agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del T.U.I.R.