CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 marzo 2020, n. 7088
Pagamento indennizzo per i commercianti – L. n. 207/1996 – Domanda di pensione di vecchiaia – Compimento di 60 anni – Applicazione del regime delle “finestre”
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce, ha accolto la domanda di M.S.D.V. volta ad ottenere la condanna dell’Inps al pagamento dell’indennizzo per i commercianti previsto dall’art. 1, comma 272, della L. n. 207/1996 – da essa goduto fino dal febbraio 2005 – per il periodo 17/1/2008, data in cui aveva presentato domanda di pensione di vecchiaia al compimento di 60 anni, e fino all’1/10/2008, data di decorrenza effettiva della pensione con l’applicazione del regime delle “finestre”.
La Corte ha esposto che la D.V. si era vista sospendere l’erogazione dell’indennizzo al compimento dell’età pensionabile nonostante non le fosse stata ancora corrisposta la pensione di vecchiaia dovendo attendere l’apertura delle “finestre”; che un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa portava a ritenere che l’indennizzo fosse dovuto fino all’effettivo pagamento della pensione in quanto rispondente ai principi di equità e di affidamento.
2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps con un motivo. Resiste la D.V..
Ragioni della decisione
3. L’Inps denuncia violazione dell’art. 3, comma 4, D.lgs. n. 207/1996 e dell’art. 1, comma 272, L. n. 311/2004.
Rileva che la normativa prevedeva che l’indennizzo fosse corrisposto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino a tutto il mese in cui il beneficiario avesse compiuto 65 anni se uomo, e 60 se donna (criterio letterale); che la legge n. 311/2004 aveva consentito di godere del beneficio anche per il periodo successivo tra il 1/1/2005 ed il 31/12/2007 fermi i requisiti, i presupposti, la misura, la durata e le modalità di erogazione.
Osserva che la costruzione accolta dalla Corte non trovava riscontro nella normativa da applicarsi, correttamente interpretata dall’Istituto;
che non era prevista affatto una sorta di alternatività tra l’indennizzo per cessazione dell’attività e la pensionerei senso che l’erogazione del primo non potesse cessare se non con l’erogazione della seconda;
che il riconoscimento dell’indennizzo costituiva un’elargizione dello stato e non un corrispettivo maturato dall’assicurato, tanto che il beneficio era rigidamente limitato nel tempo, si trattava di norme eccezionali insuscettibili di interpretazione analogica o estensiva anche in considerazione dei costi a carico della società;
che non poteva invocarsi l’affidamento essendo chiara la norma nell’individuare il termine finale; che la tesi dell’Istituto trovava conforto nell’art. 19 ter D.L. n. 185/2008 con cui si era collegato il termine finale dell’erogazione con quella della decorrenza del trattamento pensionistico.
4. Il ricorso deve essere rigettato .
5. L’art. 1 del d.lgs. n. 207/1996 istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 1996, un indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa,anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche.
L’art. 2 fissa requisiti e condizioni per l’erogazione e stabilisce che l’erogazione dell’indennizzo è subordinata alle seguenti condizioni: a) cessazione definitiva dell’attività commerciale; b) riconsegna dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale e dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest’ultima sia esercitata congiuntamente all’attività di commercio al minuto; c) cancellazione del soggetto titolare dell’attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio,industria,artigianato e agricoltura.
L’art. 3 definisce “Misura,durata e modalità di erogazione” e prevede che l’indennizzo è pari all’importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali dell’INPS; che il periodo di godimento dell’indennizzo, da computare nell’ambito della Gestione di cui al comma 1, è utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione; che l’erogazione dell’indennizzo viene effettuata dall’INPS con le stesse modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali e, infine, che l’indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie il 65° anno di età, se uomo, ovvero il 60°anno di età, se donna.
6. La ratio della normativa, quale desumibile dalla sua disciplina, è quella di consentire, a chi versa nelle condizioni previste dalla norma, di cessare definitivamente la propria attività commerciale potendo godere di una fonte di reddito alternativa fino alla pensione di vecchiaia. L’indennizzo costituisce, in sostanza, un beneficio volto ad accompagnare l’esercente attività commerciale, in possesso delle condizioni previste dalla norma, fino al pensionamento.
Il richiamo esplicito all’età pensionabile, di 60 per gli uomini e di 65 per le donne, lungi dal costituire, come preteso dall’Inps, soltanto il limite oltre il quale l’indennizzo non può essere ulteriormente erogato, costituisce, anche, un rinvio generale alla disciplina propria della gestione a carico della quale grava la pensione dell’esercente attività commerciale, da aggiornarsi sulla base delle modifiche normative intervenute nel tempo, tra cui quella relativa ai requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche.
7. Deve, pertanto, tenersi conto, a decorrere dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 5, L. n. 247/2007, del regime delle “finestre”, con il quale è stato differito il conseguimento delle prestazioni pensionistiche rispetto alla data di maturazione dei requisiti da parte dell’assicurato, che resta immutata, permanendo il diritto all’erogazione del beneficio in esame fino al conseguimento della prestazione pensionistica.
8. Né contrari argomenti a quanto sopra possono essere desunti dall’art. 19 ter D.L. n. 185/2008 con cui il legislatore ha collegato il termine finale dell’erogazione con quello della decorrenza del trattamento pensionistico. Tale disposizione ha l’evidente carattere esplicativo resosi necessario dopo l’entrata in vigore del regime delle “finestre” con la conseguenza che, rientrando la fattispecie in esame, già sotto il vigore di detto regime, non può che essere applicata la medesima disciplina.
9. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge con distrazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del dpr n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
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