CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 marzo 2020, n. 7090
Inps – Prosecuzione della contribuzione volontaria – Gestione previdenziale INPDAP – Insegnante – Domanda per l’accesso alla pensione di anzianità
Ritenuto in fatto
1. La signora A.B. adiva il Tribunale di Bologna esponendo di essere stata assicurata presso l’INPS e di aver ottenuto l’autorizzazione alla prosecuzione della contribuzione volontaria in data 30 dicembre 1972; di essere stata in seguito iscritta alla gestione previdenziale INPDAP in qualità di insegnante; di avere richiesto in data 11 luglio 2008 la costituzione presso l’INPS di un’unica posizione assicurativa ai sensi della l. n. 332 del 1958 e di aver presentato domanda per l’accesso alla pensione di anzianità con decorrenza dal primo gennaio 2009, avendo compiuto l’età di 57 anni nel secondo trimestre del 2008.
2. L’Inps riconosceva la pensione di anzianità, ma con decorrenza dal primo gennaio 2010, ritenendo che dovesse applicarsi nel caso l’innalzamento dell’età pensionabile stabilito dall’ aggiornamento della tabella di cui alla legge n. 247 del 2007.
3. La Corte d’appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale che aveva accolto la domanda della signora Bordoni e riconosciuto la pensione di anzianità con la decorrenza anticipata richiesta, assumendo che dovesse nel caso applicarsi la deroga all’applicazione dei nuovi requisiti per la pensione di anzianità contenuta nell’articolo 1 comma 8 della l. n. 243 del 2004, come modificato dalla legge numero 247 del 2007, essendo stata la ricorrente autorizzata ai versamenti volontari antecedentemente alla data del 20 luglio 2007, così come richiesto dalla previsione normativa richiamata, a ciò non ostando il fatto che il versamento dei contributi per la prosecuzione volontaria fosse già stato esaurito prima della predetta data.
4. Per la cassazione della sentenza l’INPS ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui A.B. ha resistito con controricorso.
Considerato in diritto
5. A fondamento del ricorso l’istituto previdenziale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 8 della I. 23 agosto 2004 n. 243, come modificato dalla I. 24 dicembre 2007 n. 24. Sostiene che la norma speciale limiterebbe i suoi effetti ai procedimenti di contribuzione volontaria in itinere alla data del 20 luglio 2007, ipotesi che non sussiste nel caso.
6. Il ricorso non è fondato.
7. La disposizione che viene in esame è l’art. art. 1 comma 8 della l. n. L. 23/08/2004, n. 243 (come modificato dal comma 2 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247), a mente del quale «Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 20 luglio 2007, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Il trattamento previdenziale del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, dei personale di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché dei rispettivi dirigenti continua ad essere disciplinato dalla normativa speciale vigente».
8. L’interpretazione restrittiva sostenuta dall’istituto non ha supporto normativo, in quanto la norma non richiede la sussistenza di altre condizioni, ulteriori rispetto a quella dell’intervenuta autorizzazione alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 20 luglio 2007, nessuna rilevanza assumendo la data in cui i relativi versamenti contributivi siano avvenuti.
9. L’ autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione – di cui alla L. n. 47 del 1983, art. 1 – è un beneficio che consente ai soggetti assicurati, in caso di interruzione o cessazione del rapporto, e quindi in assenza di un rapporto di lavoro, di proseguirne il versamento traslando sul lavoratore l’obbligazione di pagamento dei contributi – già del datore di lavoro – ed è una misura finalizzata a tutelare una situazione di debolezza dell’assicurato allo scopo di consentirgli di conservare i diritti derivanti dall’assicurazione generale obbligatoria o di raggiungere i requisiti necessari per accedere alla pensione.
10. La ratio della deroga all’innalzamento dell’età pensionabile di cui si discute in causa è quindi quella di tutelare coloro che abbiano conseguito i requisiti pensionistici avvalendosi di tale prosecuzione volontaria e quindi con sacrifici personali, e che si verrebbero a trovare a causa delle modifiche normative introdotte a non poter accedere al pensionamento per l’inasprimento dei requisiti stessi.
11. Segue coerente il rigetto del ricorso.
12. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
13. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo.
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