CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 novembre 2019, n. 29167 – In tema di esenzione dai dazi doganali in ragione dell’origine preferenziale delle merci, grava anche sul rappresentante indiretto dell’importatore l’obbligo di vigilare – con la diligenza qualificata da ragguagliare, ex art. 1176, comma 2, c. c., alla natura dell’attività esercitata – sull’esattezza delle informazioni fornite dall’esportatore allo Stato di esportazione, al fine di evitare abusi