CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 novembre 2020, n. 25631 – In tema di società cooperative la deliberazione, nell’ambito di un piano di crisi aziendale, di una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi dei soci lavoratore e di forme di apporto economico da parte di questi, ex art. 6, comma 1, lett d) ed e) della l. n. 142 del 2001 in deroga al principio generale del divieto di incidenza “in pejus” del trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva, di cui all’art. 3 della predetta legge, è condizionata alla necessaria temporaneità dello stato di crisi e, quindi all’essenziale applicazione di un termine finale ad esso