CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 settembre 2018, n. 22180
Licenziamento – Assenza dal lavoro – Esistenza di una diversa patologia impeditiva – Svolgimento di altra attività presso un bar intestato al figlio
Fatti di causa
1. 1. Con ricorso al Tribunale di Napoli, A.M., dipendente della A. S.p.A., quale addetto alle vendite, conveniva in giudizio la società per sentir accertare l’illegittimità del licenziamento intimatogli in data 5/6/2008.
1.2. Il Tribunale respingeva la domanda.
1.3. La decisione veniva rifermata dalla Corte di appello di Napoli che, con sentenza n. 3796/2016, accoglieva la domanda rilevando la totale insussistenza giuridica del fatto contestato (e cioè T. il dipendente sottratto fraudolentemente all’obbligo di adempiere la prestazione lavorativa nelle giornate del 6, 29 e 30 marzo, asserendo di volta in volta e per ciascun giorno l’esistenza di una diversa patologia impeditiva, smentita invece dall’attività dal medesimo svolta presso un bar intestato al figlio).
2. Contro la sentenza d’appello ricorre la A. S.p.A. con quattro motivi.
3. A.M. resiste con controricorso.
4. Successivamente la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettata dal controricorrente.
Ragioni della decisione
1. L’intervenuta rinuncia al ricorso comporta, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del processo, senza pronuncia sulle spese vista l’accettazione manifestata da parte controricorrente.
2. Il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, co. 1 – quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, co. 17, I. 24 dicembre 2012, n. 228, prevedente l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 – quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis, dello stesso articolo 13.