CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 settembre 2018, n. 22183

Lavoro temporaneo ex L. n. 196/1997 – Assenza della causale giustificativa – Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

Fatti di causa

1. Con sentenza n. 1007/2013, depositata il 26 agosto 2013, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale di Cosenza aveva ritenuto sussistente, fra P.D.P. e P.I. S.p.A. rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far tempo dal 25 dicembre 2003, rilevando, come già il primo giudice, l’assenza di concreta dimostrazione della causale giustificativa (“sostituzione di lavoratori assenti per ferie e malattia”) del ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo ex I. n. 196/1997, alla cui disciplina era da ricondursi ratione temporis la fattispecie.

2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza P.I. S.p.A. con due motivi, assistiti da memoria.

3. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

4. La società di lavoro interinale A. S.p.A. è rimasta intimata.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo, deducendo il vizio di cui all’art. 360 n. 5, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per avere omesso di valutare le risultanze della prova per testi espletata, risultanze che, ove adeguatamente esaminate, avrebbero giustificato la diversa conclusione della sussistenza delle affermate ragioni sostitutive.

2. Con il secondo, deducendo la violazione dell’art. 1, comma 2, I. n. 196/1997 e degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., la ricorrente censura la sentenza per non aver considerato che tra le legittime sostituzioni di lavoratori assenti debbano essere incluse anche quelle di lavoratori distaccati ad altro ufficio per sostituire, a loro volta, lavoratori assenti per ferie e malattia.

3. Il primo motivo è inammissibile.

4. La società non si è, infatti, conformata, nella redazione di esso, al principio di diritto, più volte ribadito, secondo cui il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la Corte deve essere in grado di compiere sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative: cfr., fra le molte conformi. Cass. n. 17915/2010 (ord.) e, ancora di recente. Cass. n. 19985/2017 (ord.).

5. Non può parimenti essere accolto il secondo motivo di ricorso.

6. Anche in relazione a tale motivo deve invero osservarsi che P.I. S.p.A. non si è conformata al consolidato principio, secondo il quale, nel ricorso per cassazione, il vizio della violazione e falsa applicazione della legge, giusta il disposto di cui all’art. 366, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., deve essere, a pena di inammissibilità, dedotto non solo con l’indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla Corte di cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione: cfr., fra le molte conformi, Cass. n. 16038/2013 (ord.).

7. D’altra parte, la sentenza di appello, con accertamento non censurato, ha ritenuto che P.I. S.p.A. fosse incorsa in una radicale carenza probatoria, tale da implicare il superamento della questione della legittimità della c.d. sostituzione “a scorrimento” o “a cascata”, in particolare osservando, a tale riguardo, come non fosse stata allegata dalla società appellante “la documentazione attinente alla presenza del personale per i mesi da ottobre a dicembre 2003, vale a dire per il periodo originariamente fissato nel contratto” e, per altro verso, come in ogni caso “per i mesi da gennaio a marzo 2004, ma anche per il mese di maggio, le assenze del personale negli uffici postali cui è stato addetto il D.P., assumevano carattere assolutamente fisiologico ed episodico, riguardando solo pochi giorni al mese” (ctr. sentenza impugnata, p. 8).

8. Il ricorso deve conclusivamente essere respinto.

9. Le spese sostenute nel presente giudizio dal lavoratore sono a carico di P.I. e si liquidano come in dispositivo.

10. Di esse deve essere disposta la distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore dei procuratori del controricorrente, avvocati M.B. e R.S., come da loro dichiarazione e richiesta.

11. Non vi è luogo invece a liquidazione delle spese di giudizio nei confronti di A. S.p.A., rimasta intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avv.ti M.B. e R.S.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.