CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 settembre 2018, n. 22201
Contratto a tempo determinato – Nullità del termine – Costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Riammissione in servizio – Accordo transattivo
Fatti di causa
1. Con la sentenza n. 41/2015, oggetto di correzione di errore materiale con ordinanza del 26.3.2015, la Corte di appello di L’Aquila, in accoglimento del gravame proposto da P.S. nei confronti dell’A. spa, ha dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti e, conseguentemente, la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dall’1.2.2008; ha poi condannato la società alla riammissione in servizio del lavoratore con la qualifica di Cantoniere, area di inquadramento B2 del CCNL di settore, con assegnazione a mansioni conformi o equivalenti e a corrispondere tutte le retribuzioni, dalla data della sentenza all’effettivo ripristino del lavoro, oltre accessori, nonché al risarcimento del danno nella misura di n. 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto sempre dalla data della sentenza sino al soddisfo.
2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l’A. spa affidato a cinque motivi.
3. Ha resistito con controricorso P.S.
Ragioni della decisione
1. Nelle more del giudizio di cassazione è stato depositato, nella cancelleria della Corte, verbale di conciliazione intervenuto tra le parti in sede sindacale in data 7.6.2018.
2. Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge. Tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.
3. In tal senso va emessa la corrispondente declaratoria.
4. In ragione del contenuto transattivo dell’accordo, è conforme a giustizia disporre la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti, come del resto dalle stesse statuito in sede di verbale.
5. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13 comma 1 quater dpr 115/2002. Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata. Inoltre, il presupposto dell’insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi della disposizione citata, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 13306 del 13.5.2014) e non è, pertanto, operante nei casi di sopravvenuto difetto di interesse (cfr. Cass. n. 13636/2015) a seguito di conciliazione della lite.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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