CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 settembre 2019, n. 22751
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Notifica del ricorso a mezzo posta – Mancata costituzione in giudizio della controparte – Omesso deposito avviso di ricevmento – Inammissibilità del ricorso
Fatti di causa
1. A seguito di indagini svolte sull’attività della società di spedizioni W.S.C. s.r.l., dal Servizio Antifrode di Livorno, in collaborazione con la Compagnia della Guardia di Finanza, nell’ambito del procedimento penale presso la Procura di Livorno n. 423/2005, trasferito per competenza alla Procura della Repubblica di Roma n. 3393/2006, poi alla Procura della Repubblica di Tortona e quindi presso il Tribunale di Genova Rg. 4664/2015 e Rg. 4666/2015, era emersa l’irregolarità di diverse operazioni di importazione doganale – effettuate negli anni 2005-2006 – consistenti in dichiarazioni di valori inferiori a quelli reali delle merci importate, mediante l’utilizzo di società di comodo (rappresentate da soggetti “nullatenenti”), al fine di non consentire l’individuazione del reale importatore (nella specie, la P. s.r.l.) nonché nell’irregolare utilizzo del deposito Iva. Da qui l’emissione da parte dell’Ufficio delle dogane di Napoli 1 di un avviso di rettifica di accertamento prot. N. 26205 del 22/06/11 con il quale – a fronte della bolletta doganale n. 15305/Q del 6 aprile 2006 – veniva richiesto all’importatore P. s.r.l e in solido alla W.S.C. s.r.l. nonché ad altri, tra cui G.M., dipendente della società di spedizioni, la corresponsione dei maggiori diritti doganali, oltre interessi e spese.
1.1. Avverso il suddetto avviso di rettifica G.M. ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli deducendo l’intervenuta decadenza per decorrenza del termine triennale ex art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990; la carenza di legittimazione passiva e la mancata prova di una propria partecipazione dolosa o colposa ai fatti contestati. Aveva controdedotto la Agenzia delle dogane – Ufficio Napoli 1.
1.2. La CTP di Napoli, con sentenza n. 4465/2014, aveva accolto il ricorso.
1.3. Avverso la sentenza di primo grado, aveva proposto appello l’Agenzia deducendo che il M., quale collaboratore della W.S. s.r.l., non poteva non avere partecipato alle operazioni di irregolare introduzione delle merci così come non poteva non sapere di tali irregolarità. Aveva controdedotto il M. chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
1.4. La CTR della Campania, con sentenza n. 11261/23/15, in punto di diritto per quanto di interesse, ha affermato che: 1) il M. era dipendente della casa di spedizioni W.S. s.r.l. e, quindi, non poteva essere considerato responsabile per una “presunta” irregolarità del suo datore di lavoro; 2) la Dogana di Napoli 1 non aveva dato prova del coinvolgimento di M., in prima persona, alla introduzione irregolare della merce e, dunque, non aveva individuato gli elementi di fatto e di diritto per la configurabilità in capo a quest’ultimo della responsabilità per le importazioni in contestazione.
1.5. Avverso la sentenza della CTR, propone ricorso per cassazione la Agenzia delle dogane affidato a quattro motivi; è rimasto intimato G.M..
Ragioni della decisione
l.Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 31 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 24 Cost., non essendo stata data comunicazione all’Agenzia, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, con ciò precludendo alla stessa di depositare documenti, memorie illustrative e repliche scritte nonché di proporre istanza di discussione in pubblica udienza.
2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 202-205 del Reg. CEE n. 2913 del 1992, come interpretati dalla Corte di giustizia, per avere la CTR erroneamente escluso la qualità di debitore doganale in capo a G.M., quale dipendente della W.S. s.r.l., sul presupposto che non ricorressero le condizioni oggettive e soggettive per la configurabilità della responsabilità, ai sensi dell’art. 202 C.D.C., quale soggetto diverso dal dichiarante doganale; ciò in quanto – ad avviso della Agenzia – la qualifica di dipendente della casa di spedizioni non escludeva a priori la partecipazione e la conoscenza o conoscibilità delle irregolarità contestate.
3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 6 e 7 del d.l. n. 146/1983, conv. dalla legge n. 17/1984, e dell’art. 8 della legge n. 213 del 2000, per avere la CTR richiamato impropriamente, nella specie, l’art. 8 cit., ancorché il M. non rivestisse la qualifica di spedizioniere doganale, e, comunque, per avere escluso a priori la responsabilità dello spedizioniere, ancorché quest’ultimo, in quanto professionista ed esperto del settore, rispondesse nella misura in cui risultava avere partecipato sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere dell’irregolarità dell’operazione.
4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR erroneamente escluso la responsabilità di M. ex artt. 202 e segg. C.D.C., senza considerare che la documentazione versata in atti dall’Agenzia emergeva la partecipazione attiva e consapevole del medesimo, con un ruolo specifico nell’organizzazione ed esecuzione delle spedizioni di merci, nella preparazione delle false documentazioni, nei rapporti con gli altri correi.
5. Preliminare all’esame dei motivi di ricorso è la verifica della regolarità della notifica del ricorso, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’intimato.
Al riguardo, parte ricorrente ha avviato il procedimento notificatorio del ricorso, avvalendosi del servizio postale, mediante spedizione al M. Gianfranco – presso il difensore domiciliatario Avv.to B.D. con studio in Via (…) Roma del relativo plico, effettuata in data 10 giugno 2016.
Di questa spedizione, la ricorrente non ha depositato la relativa cartolina di ricevimento, risultando agli atti una nota di deposito dell’Agenzia del 22 febbraio 2018 – con esatta indicazione del n. RG 14962/16 e del nome delle parti – cui è allegato un avviso di ricevimento relativo ad altro e diverso soggetto (AM Uno Trading Consorzio Grandi Magazzini), dunque, non pertinente al procedimento in oggetto.
Poiché la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, ne consegue che la mancata produzione dell’avviso di ricevimento, in quanto unico documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita, comporta l’inammissibilità del ricorso, non potendosi accertare l’effettiva e valida instaurazione del contraddittorio, mancando la costituzione in giudizio della controparte (cfr. Cass., ord., 31 ottobre 2017, n. 25912; Cass. 10 aprile 2013, n. 8717; Cass. 7 settembre 2018, n. 21852; Cass. 14 novembre 2018, n. 29288).
6. In assenza di attività difensiva di controparte, rimasta intimata, nulla va disposto in tema di governo delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
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