CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 dicembre 2019, n. 32857
Iscrizione ipotecaria per mancato pagamento di cartelle – Notifica del preavviso di fermo amministrativo
Esposizione dei fatti di causa
1. F. C. impugnava la comunicazione di iscrizione ipotecaria effettuata a seguito del mancato pagamento di cartelle. Sosteneva il ricorrente che alcune cartelle erano state già pagate, che altra non gli era mai stata notificata e che altra era di importo inferiore alla somma di euro 8.000,00. La commissione tributaria provinciale di Caserta rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale della Campania sul rilievo che la cartella di euro 58.904,15 che il ricorrente assumeva non essergli mai stata notificata, in realtà era pervenuta a conoscenza dello stesso a seguito della notifica del preavviso di fermo amministrativo basato sulla cartella stessa. Il contribuente aveva impugnato il fermo amministrativo deducendo la nullità della notifica della cartella prodromica ma aveva omesso di impugnare la cartella stessa, per il che essa era divenuta definitiva.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso- per cassazione .F. C. svolgendo sei motivi. L’agenzia delle entrate, Equitalia Sud s.p.a. e la Regione Campania si sono costituite in giudizio con distinti controricorsi.
Esposizione delle ragioni della decisione
1. Con i primi tre motivi di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge, nullità della sentenza e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., per aver la CTR posto a base della decisione elementi di fatto e questioni giuridiche che nessuna delle parti aveva introdotto in giudizio nelle proprie allegazioni, ovvero la presunta validità della cartella posta a base dell’iscrizione ipotecaria a prescindere dalla sua notificazione e la pretesa piena conoscenza della cartella stessa da parte dell’appellante nel momento in cui gli era stato comunicato il preavviso di fermo amministrativo.
2. Con il quarto motivo deduce omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione delle disposizioni in materia di notifica delle cartelle di pagamento, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ. avendo omesso la CTR di pronunciarsi sui rilievi afferenti la nullità della notifica della cartella prodromica alla iscrizione ipotecaria.
3. Con il quinto motivo deduce omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione dell’articolo 7 della legge 212/2000, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che, a norma dell’articolo 7 della legge 212/2000, alla comunicazione d’iscrizione ipotecaria avrebbe dovuto essere allegata la cartella esattoriale che non era conosciuta al destinatario.
4. Con il sesto motivo deduce omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione degli articoli 76, 77 e 50 del d.p.r. 602/73, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ.. Sostiene che la CTR non ha considerato che Equitalia non avrebbe potuto iscrivere ipoteca sulla base di una cartella il cui importo inferiore ad euro 8.000,00, dovendosi considerare che quella di importo maggiore non era mai stata notificata.
5. Osserva la Corte che i motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi. Essi sono infondati. Il ricorrente ha impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria affermando di non essere venuto ritualmente a conoscenza della cartella prodromica di euro 58.904,15 in quanto la stessa non gli è mai stata notificata. Tuttavia il ricorrente stesso nel ricorso afferma che il concessionario della riscossione, sulla base della medesima cartella, aveva provveduto a notificare il preavviso di fermo amministrativo e la CTP di Caserta, a cagione della rilevata omessa notifica della cartella, con sentenza del 28/9/2009, aveva accolto il ricorso. Il ricorrente, quantomeno alla data del 28/9/2009, era venuto a conoscenza della cartella ed aveva omesso di impugnarla ai sensi dell’art. 19, comma 3, d. lgs 546/92, essendosi limitato ad impugnare il preavviso di fermo amministrativo sul rilievo della mancata notifica della cartella stessa. Ne consegue che, come correttamente rilevato dalla CTR, la cartella, che costituisce il titolo sulla base del quale è stata iscritta ipoteca, esiste ed è divenuta definitiva in quanto il ricorrente ne è venuto a conoscenza a seguito dell’impugnazione del preavviso di fermo amministrativo ed ha omesso di impugnarla nei termini. Non assumono rilievo alcuno, conseguentemente, i rilievi afferenti il difetto di notifica della cartella o la mancata allegazione di essa alla comunicazione di iscrizione ipotecaria in quanto la cartella stessa deve ritenersi essere pervenuta a conoscenza dei contribuente a seguito della proposizione del ricorso avverso il provvedimento di fermo amministrativo.
6. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’agenzia delle entrate, ad Equitalia Sud s.p.a. ed alla Regione Campania le spese processuali che liquida in euro 5.000,00, oltre alle spese prenotate a debito per l’agenzia delle entrate ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge per le altre parti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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