CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 dicembre 2022, n. 36325
Tributi – Avviso di accertamento – Cessioni immobiliari – Omessa registrazione in contabilità dei ricavi corrispondenti – Principio del raddoppio dei termini – Accertamento unitario emesso nei confronti della società di persone – Litisconsorzio necessario tra società e soci – Contraddittorio non integro
Fatti di causa
1. Con sentenza n. 81/4/12, depositata il 13 novembre 2012 la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate e dei contribuenti D.M.C. & A. S.a.s. e D.M.F. socio e liquidatore, proposti avverso la sentenza n. 82/7/10 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza la quale aveva dichiarato inammissibile il ricorso avanzato dai contribuenti avverso l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2002.
2. La società contribuente svolgeva attività di vendita al dettaglio di capi di abbigliamento, ponendo in essere per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 – e dunque anche per l’anno di imposta oggetto dell’accertamento alla base del presente processo – cessioni immobiliari omettendo la registrazione in contabilità dei ricavi corrispondenti.
Il giudice di prime cure per il 2002 dichiarava nullo l’accertamento relativamente al reddito di impresa imputabile al socio e legittima la ripresa IVA. La CTR confermava la decisione di primo grado, ritenendo da un lato infondato l’appello dell’Agenzia per intervenuta decadenza dal potere di accertamento ai fini dei redditi di impresa per inoperatività del principio del raddoppio dei termini di cui agli artt. 37 del d.lgs. n.223 del 2006 e 43 comma 3 del d.P.R. n.600 del 1973. Dall’altro, con riferimento all’IV A, non trovava accoglimento l’appello dei contribuenti, con il quale veniva invocata l’intervenuta prescrizione dei termini di accertamento anche ai fini dell’imposta armonizzata.
3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo. I contribuenti non hanno svolto difese e la causa è stata dimessa alla pubblica udienza per acquisizione del fascicolo di merito.
Ragioni della decisione
4. In via pregiudiziale, va rilevato il mancato rispetto del litisconsorzio necessario nel caso di specie. Si ribadisce che: «In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi» (Cass. 21 ottobre 2013 n.23762; Cass. 4 giugno 2008 n.14815).
5. Tale è il caso di specie in presenza di necessario accertamento unitario emesso nei confronti della società di persone D.M.C. & A. S.a.s. di F.G.L. D.M. e dei soci, dal momento che, a differenza della sentenza della CTR piuttosto generica a riguardo, la sentenza della CTP precisa che con «l’avviso di accertamento n.846020100121/2009», ossia l’atto impositivo alla base del processo, l’Agenzia «ha recuperato a tassazione, per l’anno 2002, ai fini reddituali, da imputare ai soci, ricavi omessi per euro 884.000 ed ai fini IVA, a carico della società, il 20% pari ad euro 176.800». Nel caso in esame è pacifico il fatto che nei due gradi di merito non sia stato integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i soci, essendo presente sin dal primo grado solo D.M. F.G.L..
6. Questa Corte ha più volte statuito che il litisconsorzio necessario tra la società di fatto e ciascun socio sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. Sez. l, Sentenza n. 121 del 04/01/2005).
7. Non essendo stato integrato il contraddittorio né in primo né in secondo grado e non vertendo le riprese solo sull’imposizione armonizzata, è pertanto nullo l’intero giudizio per violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt. 101 cod. proc. civ., 111, comma 2, Cost. e 14, d.lgs. n.546 del 1992.
8. In conclusione, pronunciando sul ricorso, esso va accolto, la sentenza impugnata dev’essere cassata e il giudizio è nullo con rinvio, ai sensi della legge n.130/2022, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio, per la liquidazione delle spese di lite e per ulteriore trattazione.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità del giudizio e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio, la liquidazione delle spese di lite e per ulteriore trattazione.
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