CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 gennaio 2012, n. 396
Indennità di trasferta – Prestazioni erogate in luoghi sempre diversi – Ritenuta previdenziale – Necessità – Fondamento
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 26 marzo 2007, la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado di rigetto dell’opposizione proposta dalla società S. s.p.a. avverso la cartella esattoriale notificatale da l. s.p.a. per il pagamento della somma di € 106.946,81, a titolo di contributi dovuti all’INPS, ai sensi dell’art. 48 D.P.R. n. 917/1986 (attualmente 51, comma 6° TUIR 2007), così come modificato dall’art. 3, 5° comma D. Lgs. n. 314/1997 e dall’art. 1 L. n. 229/2000, sul 50% dell’indennità di trasferta (trasferta Italia) corrisposta ai propri dipendenti ed. “‘trasfertisti” (trattasi di n. 8 operai specializzati nella istallazione, manutenzione e gestione di impianti).
La Corte d’appello, rilevato che la società, nell’attività indicata, svolta in diverse parti di Italia su richiesta di vari committenti, si avvale di personale generico assunto nel luogo di istituzione del relativo cantiere, mentre utilizza gli otto operai specializzati assunti presso la sede di Trezzano sul Naviglio per affiancare nei vari cantieri, quali capo gruppo o capo cantiere, gli operai generici, corrispondendo pertanto loro una indennità di trasferta, ha valutato che tale indennità sia assoggettabile ai sensi della norma di legge citata alle ritenute previdenziali per il 50% della stessa ed ha pertanto ritenuto fondata la tesi dell’INPS posta a fondamento della iscrizione a ruolo del relativo credito, non essendosi la società attenuta a tale regola legale.
Per la cassazione della sentenza indicata, la S. s.p.a. propone ricorso, notificato il 20 giugno 2007, affidato a tre motivi, riguardanti: il primo, la violazione delle norme di legge citate, il secondo, la violazione del C.C.N.L. per i dipendenti dell’industria metalmeccanica privata e il terzo, il vizio di motivazione della sentenza impugnata nell’argomentare l’interpretazione delle norme di legge e del contratto collettivo citati.
L’INPS, anche quale mandatario della società di cartolarizzazione S. s.p.a., resiste alle domande della società con rituale controricorso.
La E. s.p.a., regolarmente intimata, non ha svolto difese In questa sede.
La società ricorrente ha infine depositato una memoria ai sensi dell’art. 378c.p.c.
Motivi della decisione
A norma del 5° comma dell’art. 51 del Testo Unico delle Imposte Dirette (T.U.I.R.), applicabile anche per la definizione della nozione di reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, “Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno…”
Il sesto comma del medesimo articolo di legge stabilisce poi “Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto ali ‘espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità… concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare.””
La ricorrente censura, coi motivi indicati, la valutazione della Corte d’appello di Milano relativa alla applicabilità del sesto comma dell’articolo citato all’indennità di trasferta corrisposta dalla società agli otto operai specializzati assunti presso la sede di Trezzano sul Naviglio in occasione del loro invio in luoghi sempre diversi per affiancare nei vari cantieri gli operai generici assunti in loco per l’attività di istallazione, manutenzione e gestione di impianti.
La società sostiene infatti che al caso in esame sarebbe applicabile il quinto comma dell’art. 51, sulla base delle seguenti considerazioni, trascurate o sottovalutate dalla Corte territoriale:
1 – richiama una circolare del Ministero delle finanze del 1997, ritenuta applicabile anche in materia di retribuzione previdenziale dalla circolare della Direzione Generale dell’INPS n. 27272 del dicembre 2008, secondo la quale la disciplina dell’art. 51, comma 6° sarebbe applicabile unicamente per quelle indennità o maggiorazioni della retribuzione attribuite per tutti i giorni retribuiti, senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove questa si è svolta;
2 – ne deduce che “trasfertista” ai sensi della norma indicata sarebbe unicamente il dipendente che a) per contratto non ha una sede di lavoro prestabilita; b) riceve una indennità di trasferta per tutti i giorni di lavoro retribuiti; c) indipendentemente dall’essersi recato o meno in trasferta;
3 – rileva che gli otto operai specializzati sono stati assunti con sede di lavoro fissata consensualmente presso la sede di Trezzano sul Naviglio, che la loro indennità non è fissa ma variabile in relazione alla destinazione (che può essere dalla provincia di Milano alle più diverse parti dell’Italia e anche all’estero) e che viene corrisposta solo quando il dipendente sia effettivamente in trasferta e non in caso di ferie, assenze per malattia, festività.
La società aggiunge che anche il C.C.N.L. applicabile (per gli addetti all’industria metalmeccanica privata), ingiustamente trascurato dalla sentenza impugnata, detta una disciplina della trasferta in linea con l’interpretazione della legge data dalla circolare citata, escludendo la natura retributiva dell’indennità erogata in caso di prestazione del lavoro fuori della sede di assunzione, ”’anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili e diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione”.
II ricorso è infondato.
L’unico problema da risolvere è quello (che compete esclusivamente all’autorità giudiziaria) della interpretazione delle norme di legge citate, dettate in una materia (quella della definizione della retribuzione contributiva previdenziale) in cui il contratto collettivo (in ipotesi, con una disciplina derogatoria, del resto inesistente nel caso in esame, in cui la normativa collettiva è dettata unicamente per escludere il computo della indennità nella base di calcolo di alcuni istituti retributivi), come quello individuale, non hanno possibilità di incidere.
I fatti cui applicare la disciplina indicata sono infatti pacifici, non avendo l’INPS mai contestato che gli otto dipendenti indicati siano stati assunti con sede in Trezzano sul Naviglio, che gli stessi vengano inviati a prestare la loro opera in cantieri diversi dislocati in una qualsiasi delle Province italiane, ivi compresa quella di Milano, che percepiscano una indennità per ogni giornata di lavoro fuori della sede di Trezzano. di importo differente a seconda della collocazione geografica (per le possibili diversità del costo della vita locale) e che tale indennità non venga loro erogata in caso di assenza per malattia, ferie, infortuni, etc.
Da precisare peraltro che la società non ha mai dedotto, in maniera specifica, che tali lavoratori prestino normalmente o in una qualche occasione, la loro opera presso la sede legale e operativa di Trezzano sul Naviglio.
Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente col richiamo alle circolari citate del Ministero delle finanze e dell’INPS, l’art. 51, sesto comma del T.U.I.R. non richiede per la sua applicazione che le indennità e le maggiorazioni ivi previste siano corrisposte in maniera fissa e continuativa, anche indipendentemente dalla effettuazione della trasferta e dal tipo di essa. La norma indica infatti come eventuale tale rigida continuità (“anche se”) mentre concentra il nucleo significativo della disposizione, in rapporto a quello del precedente comma, nel dato relativo ad una erogazione corrispettiva dell’obbligo contrattuale assunto dal dipendente di espletare normalmente le proprie attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi e quindi al di fuori di una qualsiasi sede di lavoro prestabilita.
Sede di lavoro, appunto e non mera sede di assunzione o comunque luogo in cui il dipendente non è chiamato a svolgere normalmente la propria attività lavorativa e costituente sostanzialmente mero riferimento per la gestione burocratica del rapporto di lavoro.
Questo essendo il significato della norma alla stregua del dato testuale e dello scopo perseguito dal legislatore (di trattare, al riguardo, in maniera differenziata chi per mestiere svolge la propria prestazione lavorativa subordinata in località sempre diverse, mentre il dato formale della assunzione in una determinata località, se questa non è anche la sede di lavoro non intercetta alcuna ragione di una differenziazione di trattamento), di essa la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione al caso esaminato.
In proposito, la Corte ha infatti accertato che il lavoro degli otto operai citati viene normalmente svolto in luoghi variabili e diversi, ed ha correttamente ritenuto irrilevante, sul piano considerato, il fatto che l’indennità venga corrisposta in importi variabili (variabilità che, anche se collegata in ipotesi – che comunque non è sufficientemente specificata in ricorso – ai diversi costi della trasferta, qualifica, nell’ottica della legge, unicamente il 50% dell’importo erogato) e non venga erogata nelle giornate di assenza dal lavoro (come stabilito dal contratto collettivo).
Il ricorso va pertanto respinto, sulla base dell’affermazione del seguente principio di diritto: “L’art. 51, sesto comma del T.U.I.R. – il quale prevede che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, concorrono a formare il reddito, anche ai fini contributivi, nella misura del 50% del loro ammontare – si riferisce al caso in cui la normale attività lavorativa si debba svolgere contrattualmente al di fuori di una sede di lavoro prestabilita – ancorché l’assunzione del dipendente sia formalmente avvenuta per ima determinata sede – e con riguardo al pagamento di una indennità o una maggiorazione retributiva erogata in ragione di tale caratteristica, anche se non nei giorni di assenza dal lavoro per ferie, malattia, e te. e anche se in misura variabile in relazione alle località di volta in volta assegnate. “
Al rigetto del ricorso consegue, come effetto normale, la condanna della ricorrente a rimborsare all’INPS (anche in rappresentanza della s.p.a. S.C.C.I.) le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo. Nulla per le spese di E. s.p.a., che non ha svolto difese in questa sede
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a rimborsare all’INPS (anche quale mandatario della S.C.C.I. s.p.a.) le spese di questo giudizio, liquidate in € 70,00 per esborsi ed € 4.000,00, oltre accessori (12,50%, IVA e CPA),per onorari; nulla per le spese di E. s.p.a.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 agosto 2020, n. 16673 - In materia di trattamento contributivo dell'indennità di trasferta, l'art. 51, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986, si applica ai lavoratori per i quali sussistono contestualmente le seguenti…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 giugno 2018, n. 16579 - E' estranea alla disciplina dell'art. 51, comma 6, TUIR l'ipotesi dei lavoratori che non svolgono fuori sede "in via continuativa" la loro prestazione ovvero che non ricevono "in misura fissa"…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 27840 depositata il 4 ottobre 2022 - Gli interessi di mora dovuti per il ritardato pagamento del debito tributario non sono deducibili poiché l'art.109, comma V, del TUIR esclude espressamente la deducibilità degli oneri…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 gennaio 2022, n. 657 - In caso di passaggio di personale conseguente al trasferimento di attività concorrono a formare la base di calcolo ai fini della quantificazione dell’assegno personale le voci retributive corrisposte in…
- INPS - Circolare 23 dicembre 2019, n. 158 - Elementi identificativi del c.d. trasfertismo di cui all’articolo 51, comma 6, del D.P.R. n. 917/1986 per i lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 7110 depositata il 9 marzo 2023 - In tema di dirigenza medica del settore sanitario pubblico, la P.A. è tenuta a dare inizio e a completare, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, il procedimento per l'adozione…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 202…
- La non vincolatività del precedente deve essere ar
La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di ga…
- Decreto Lavoro: le principali novità
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti p…
- Contenuto dei contratti di lavoro dipendenti ed ob
L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti impo…
- Contratto di lavoro a tempo determinato e prestazi
L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la d…