CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 gennaio 2022, n. 867 – Nel giudizio di cassazione, il riconoscimento o il disconoscimento di un fatto come notorio può essere censurato solo per vizio di motivazione dipendente dall’erronea determinazione dei criteri di notorietà, mentre sfugge al sindacato di legittimità l’erroneo giudizio sulla notorietà che non sia desumibile dalla motivazione, non dipendendo dall’utilizzazione di criteri impropri.