CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 giugno 2018, n. 15520
Borsa di studio – Medici specializzandi – Remunerazione – Criteri di determinazione – Sospensione dell’adeguamento del compenso al tasso di inflazione – Direttiva comunitaria
Fatti di causa
1. Gli odierni ricorrenti, laureati in Medicina e Chirurgia, avevano frequentato i Corsi di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università di Sassari negli anni dal 2002 al 2006 e avevano percepito la borsa di studio prevista dal D.Igs. nr. 257 del 1991.
2. Essi avevano convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero della Salute, la Regione Autonoma della Sardegna, e l’Università degli Studi di Sassari per ottenere:
3. in via principale: la disapplicazione, per contrasto con la Direttiva Comunitaria 93/16/CEE del 5.4.1993, dell’art. 46 del D. Lgs. nr. 268 del 1999 come modificato dall’art. 8 del D. Lgs. nr. 517 del 1999 e da ultimo dall’art. 1 c. 300 della L. nr. 266 del 2005, nella parte in cui ha stabilito che le disposizioni di cui agli artt. da 37 a 42 del D. Lgs. nr. 368 del 1999 si applicano a decorrere dall’anno accademico 2006-2007; la dichiarazione del diritto di essi ricorrenti a percepire l’adeguata remunerazione con applicazione retroattiva del D. Lgs. n. 368 del 1999; la condanna delle parti appellate al pagamento delle differenze tra gli importi percepiti e quelli ritenuti spettanti ed al versamento dei correlati contributi previdenziali;
4. in via subordinata la condanna degli appellati al risarcimento del danno per mancata e non fedele attuazione della direttiva comunitaria quantificandolo nella misura corrispondente alla differenza economica tra l’importo della borsa di studio percepito e quanto ritenuto spettante;
5. in via ulteriormente subordinata gli odierni ricorrenti avevano chiesto al giudice adito di sollevare la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 46 c. 2 del D. Lgs. nr. 368 del 1999, come modificato dall’art. 8 c. 3 del D. Lgs. nr. 517 del 1999 e dall’art. 1 c. 300 dell’art. 1 della L. n. 266 del 2005, nella parte in cui ha previsto che le disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 del D. Lgs. nr. 368 del 1999 si applicassero a decorrere dall’anno accademico 2006-2007.
6. La Corte di Appello di Cagliari (sezione distaccata di Sassari), con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto dai medici nei confronti della sentenza di primo grado che aveva rigettato le domande.
7. La Corte territoriale, richiamando i principi affermati da questa Corte, ha escluso che i rapporti dedotti in giudizio potessero essere sussunti entro lo schema della subordinazione ovvero in quello della parasubordinazione e che per queste ragioni non trovava applicazione l’art. 36 della Costituzione. Ha anche rilevato che gli elementi sintomatici della subordinazione allegati dai medici erano compatibili con la speciale disciplina della specializzazione dettata dal legislatore.
8. Inoltre, la Corte di territoriale ha ritenuto che: la pretesa dei medici specializzandi di vedersi applicato retroattivamente l’art. 46 del D. Lgs. nr. 368 del 1999, come modificato dalla L. nr. 266 del 2005, era infondata al pari della domanda volta alla condanna dello Stato al risarcimento dei danni perché il legislatore nazionale aveva dato attuazione alle direttive Comunitarie disciplinando, già con il D. Lgs. nr. 257 del 1991, la formazione specialistica dei medici e riconoscendo in favore di questi ultimi il diritto a percepire una borsa di studio; la sospensione dell’adeguamento del compenso al tasso di inflazione, disposta per contenere la spesa pubblica, non era in contrasto con le Direttive perché queste avevano rimesso alla discrezionalità del legislatore nazionale la determinazione dell’adeguatezza del compenso; la Corte di Cassazione non aveva mai ritenuto illegittima o contrastante con la regolamentazione europea detta adeguatezza; le questioni di illegittimità Costituzionale poste dai ricorrenti erano infondate sia con riguardo all’art. 36 della Costituzione perché i rapporti di formazione specialistica non erano sussumibili entro lo schema del rapporto di lavoro subordinato e sia con riguardo all’art. 3 della Costituzione perché i rapporti dei medici specializzandi non erano comparabili con quelli dei medici strutturati del S.S.N.
9. Avverso questa sentenza i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, al quale hanno resistito con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri dell’Istruzione Università e Ricerca, dell’Economia e Finanze, della Salute, del Lavoro e Politiche Sociali nonché l’Università degli Studi di Sassari. La Regione Autonoma della Sardegna è rimasta intimata. I ricorrenti e la Presidenza del Consiglio dei Ministeri ed i Ministeri hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
Sintesi dei motivi
10. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.1 nr. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione delle Direttive nr. 82/76/CEE e nr. 93/16/CEE e dell’art. 36 della Costituzione per avere la Corte territoriale escluso la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato o di formazione e lavoro nell’attività prestata nelle scuole di specializzazione universitarie. Deducono che i medici in formazione specialistica: sono tenuti ad eseguire le prestazioni di lavoro nell’ambito di un orario di lavoro predeterminato, secondo quanto previsto anche nella Direttiva 2000/34/CEE recepita dallo Stato Italiano con il D. Lgs. nr. 66 del 2003; godono ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. n. 368 del 1999 di tutela in caso di malattia e di gravidanza; ricevono un compenso comprensivo degli oneri previdenziali; la remunerazione compensa l’attività di assistenza prestata ed è erogata prescindendo sia dalle condizioni economiche che dal merito del medico.
11. Assumono che l’importo della borsa di studio, per essere rimasto immutato nel tempo, non corrisponde ai parametri di cui all’art. 36 della Costituzione ed alla nozione di adeguatezza di cui alla Direttiva Comunitaria e che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare retroattivamente i trattamenti economici previsti per i medici specializzandi a partire dall’anno accademico 2006-2007 al fine di rendere conforme la legislazione nazionale alle direttive europee.
12. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c. 1 nr. 5 cod. proc. civ., omessa e carente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio e, ai sensi dell’art. 360 c. 1 nr. 3 cod. proc. civ., violazione, falsa applicazione, travisamento della “rado” della Direttiva 93/16/CEE e degli art. 3 e 36 della Costituzione. Assumono che il diritto all’adeguato compenso previsto dalla Direttiva ha trovato attuazione solo con il D.P.C.M. del 2007 e deducono la inidoneità della borsa di studio riconosciuta dal D.Igs. 257 del 1991 a realizzare gli scopi della direttiva e sostengono che tale inidoneità è verificabile avuto riguardo al diverso e miglior compenso stabilito dal DPCM 2007.
13. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c. 1 nr. 5 cod. proc. civ., omessa e carente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio e, ai sensi dell’art. 360 c. 1 nr. 3 cod. proc. civ., violazione, falsa applicazione e travisamento della “rado” della Direttiva n. 93/16/CEE. Sostengono che la Corte territoriale, nel rigettare la domanda principale e quella subordinata, ha dato una interpretazione formale della Direttiva comunitaria, non considerandone le finalità e non ha interpretato il diritto interno allo scopo di raggiungere il risultato perseguito dalla Direttiva.
14. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c. 1 nr. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione per non avere la Corte territoriale considerato che il recepimento della direttiva solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 ha determinato una disparità di trattamento sulla base del solo elemento temporale e non ha rimosso detto effetto pregiudizievole con il riconoscimento del perdurante inadempimento dello Stato Italiano e del diritto degli appellanti al risarcimento del danno.
15. Ricostruzione quadro normativo
16. Reputa il Collegio che premessa dell’esame delle censure sia la ricostruzione critica del complesso quadro normativo di fonte sovranazionale e nazionale nel quale si colloca la controversia in esame.
17. Le direttive europee
18. In materia di formazione dei medici specialisti l’art. 13 della Direttiva 82/76/CEE (la quale ha modificato la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico), aveva previsto che la formazione stessa si effettuasse in posti specifici riconosciuti dalle autorità competenti e che implicasse la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettuava la formazione, comprese le guardie, in modo che lo specialista in via di formazione potesse dedicare a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l’intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell’anno, secondo le modalità fissate dalle autorità competenti.
19. Inoltre, la Direttiva aveva stabilito che tale formazione costituisse oggetto di una adeguata remunerazione.
20. Detti principi sono stati ribaditi dalla successiva Direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli. Tale Direttiva ha confermato i contenuti della direttiva 75/362/CEE e della direttiva 75/363/CEE ed ha riunito in un testo unico “per motivi di razionalità e per maggior chiarezza” le disposizioni vigenti (cfr. 10 “considerando” della direttiva 93/16/CEE).
21. Per quanto attiene alla formazione dei medici specialisti, la Direttiva 93/16/CEE non ha apportato alcuna modifica di significativo rilievo in ordine alle modalità ed ai tempi della formazione specialistica. In continuità con la direttiva 82/76/CEE, essa mira a garantire che i medici in questione dedichino alla formazione pratica e teorica tutta la propria attività professionale per tutta la durata della settimana lavorativa oppure, nel caso degli specialisti in formazione a tempo ridotto, una parte significativa di quest’ultima (cfr. con riguardo alla direttiva 75/363 in tal senso, sentenze del 25 febbraio 1999, Carbonari e a., C-131/97, punto 33, 3 ottobre 2000, Gozza e a., C-371/97, punto 43 e CGUE 24.1.2018 Presidenza del Consiglio dei Ministri e a. cause riunite C 616/2016 e C617/2016 punto 46), ma non obbliga gli Stati membri a disciplinare l’attività di formazione specialistica dei medici secondo lo schema del rapporto di lavoro subordinato.
22. Inoltre, la Direttiva 93/16/CEE, al pari della Direttiva 82/76/CE, non contiene alcuna definizione comunitaria della remunerazione da considerarsi adeguata, né dei criteri di fissazione di tale remunerazione. Definizioni del genere rientrano, in via di principio, nella competenza degli Stati membri che devono, in tale settore, adottare specifici provvedimenti di attuazione (cfr. con riguardo alla direttiva 75/363 in tal senso, sentenze del 25.2.1999 Carbonari e a., C-131/97, punti 45 e 54, del 3.10.2000 Gozza e a., C-371/97, punti 36 e 45; e 24.1.2018 Presidenza del Consiglio dei Ministri e a. cause riunite C 616/2016 e C617/2016, punto 41).
23. La disciplina nazionale
24. Il D. Lgs. 8 agosto 1991 nr. 257 ha dato attuazione alla direttiva nr. 76 del 1982 e ha previsto che la formazione del medico specialista a tempo pieno comportava (“implica”) la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali essa si effettua, ivi comprese le guardie e l’attività operatoria per le discipline chirurgiche, nonché la graduale assunzione dei compiti assistenziali in modo che lo specializzando dedicasse alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l’intero anno (art. 4).
25. L’art. 6 del richiamato D. Lgs. nr. 257 del 1991 ha disposto che agli ammessi alle scuole di specializzazione (nei limiti definiti dalla programmazione di cui all’art. 2, comma 2) in relazione all’attuazione dell’impegno a tempo pieno la loro formazione, deve essere corrisposta, per tutta la durata del corso, ad esclusione dei periodi di sospensione della formazione specialistica, una borsa di studio determinata per l’anno 1991 in L. 21.500.000, da incrementare annualmente, a partire dal 1 gennaio 1992, del tasso programmato d’inflazione e da rideterminarsi, ogni triennio, con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con i Ministri dell’ Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e del Tesoro, in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale (c. 1).
26. Successivamente la materia è stata nuovamente disciplinata dal D. Lgs. 17 agosto 1999 nr. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE).
27. Il decreto contiene specifiche disposizioni volte ad individuare il fabbisogno dei medici specialisti da formare, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale e del numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione (art. 35).
28. Esso ha previsto, inoltre, che: all’atto dell’iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione-lavoro (definito di “formazione specialistica” dall’art. 1 c. 300 lett. a) della L. 23 dicembre 2005 n. 266 che ha modificato l’art. 37 c. 1), disciplinato dallo stesso decreto legislativo; tale contratto è finalizzato esclusivamente all’acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista “mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall’ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell’Unione europea”, e non dà diritto all’accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell’università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.
29. Il Decreto legislativo nr. 368 del 1999 ha regolato in maniera dettagliata e puntuale l’attività formativa (art.39), precisando che “La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell’unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la direzione sanitaria e con dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo” (art. 38 c. 3).
30. L’art. 39 del richiamato D. Lgs. nr. 368 del 1999 ha, inoltre, disciplinato il trattamento economico dei medici specializzandi, prevedendo che al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, sia corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo (c. 1), determinato ogni tre anni con il decreto di cui all’articolo 35, comma 1, nei limiti dei fondi previsti dall’articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e delle quote del Fondo sanitario nazionale destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti (c.2).
31. Ha, inoltre, disposto che il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso di specializzazione, e da una parte variabile, differenziata per tipologie di specializzazioni, per la loro durata e per anno di corso (c. 3) e che esso viene corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione (art. 39).
32. Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 300, lettera b) della L.23 dicembre 2005 n. 266, il c. 3 dell’art. 39 del D. Lgs. nr. 368 del 1999 dispone che il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, ed è determinato annualmente (ogni tre anni a partire dall’anno accademico 2013- 2014, secondo la modifica introdotta dall’art. 21 c. 2 del D. L. 12 settembre 2013, convertito con modd. dalla L. 8 novembre 2013 nr. 128) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni e che in fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 2007- 2008, la parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa).
33. Tuttavia la normativa innanzi richiamata non ha trovato immediata applicazione in quanto l’art. 46 dello stesso D. Lgs. nr. 368 del 1999 dopo avere disposto che “agli oneri recati dal Titolo VI del presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle risorse previste dall’art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, delle quote del Fondo sanitario nazionale destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti, nonché delle ulteriori risorse autorizzate da apposito provvedimento legislativo” ha stabilito che le disposizioni di cui agli articoli 39 e 41 si applicano dall’entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 1; fino all’entrata in vigore del predetto provvedimento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, nr. 257″.
34. In seguito il D. Lgs. 21 dicembre 1999, nr. 517 ha disposto, con l’art. 8 comma 3, la modifica dell’art. 46, comma 2, del D. Lgs. nr. 368 del 1999 ed ha differito all’adozione del provvedimento di cui al comma 1 l’applicazione degli artt. da 37 a 42.
35. L’art. 1 c. 300 lett. e) della L. 23 dicembre 2005, nr. 266, dopo avere stabilito che “Le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 si applicano a decorrere dall’anno accademico 2006-2007” ha disposto che “I decreti di cui all’articolo 39, commi 3 e 4-bis, sono adottati nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1” e che fino all’anno accademico 2005- 2006 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, nr. 257.
36. E’ evidente che con il D. Lgs. 17 agosto 1999 nr. 368 il legislatore italiano nel disciplinare la formazione specialistica dei medici e nel regolare il trattamento economico loro spettante ha dato attuazione alla direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.
37. Il legislatore nel disporre il differimento dell’applicazione delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 e la sostanziale conferma del contenuto del D. Lgs. nr. 257 del 1991 ha esercitato legittimamente la sua potestà legislativa (Cass. 15362/2014) non essendo vincolato a disciplinare il rapporto dei medici specializzandi secondo un particolare schema giuridico né ad attribuire una remunerazione di ammontare preindicato (cfr. punti nn. 21 e 22 di questa sentenza). Né vale argomentare che lo stesso legislatore italiano, intervenendo in materia, ha modificato la legislazione del 1991 con l’introduzione di una nuova normativa nel 1999 incentrata sullo schema della “formazione -lavoro”; anche ammettendo che il nuovo sistema sia più congeniale a disciplinare la specifica condizione dei medici specializzandi, non può ricavarsi dalla sola successione di leggi diverse la prova che la precedente disciplina non fosse idonea in ordine al recepimento delle direttive ed a dare effettiva tutela al diritto ivi affermato dell’ “adeguata retribuzione”.
38. Esame dei motivi
39. Il primo motivo è infondato nella parte in cui i ricorrenti, denunciando la violazione delle Direttive 82/76/CEE e 93/16/CEE e dell’art. 36 della Costituzione, addebitano alla sentenza di avere errato nell’escludere la sussumibilità dell’attività svolta durante il periodo di formazione specialistica entro lo schema della subordinazione.
40. In ordine alla dedotta violazione delle Direttive 82/76/CEE e 93/16/CEE, vanno richiamate le considerazioni svolte nei punti nn. da 20 a 22 di questa sentenza sulla insussistenza dell’obbligo degli Stati membri di disciplinare l’attività di formazione specialistica dei medici secondo lo schema del rapporto di lavoro subordinato e sulla inesistenza della definizione comunitaria della remunerazione da considerarsi adeguata e dei criteri di determinazione di tale remunerazione.
41. Quanto alla dedotta sussumibilità della attività di formazione nell’ambito della subordinazione, va ribadito il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro autonomo l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione che costituisce una particolare ipotesi di “contratto di formazione-lavoro”, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività suddetta e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi. E’ stato osservato che tale emolumento è destinato a sopperire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno degli interessati nell’attività rivolta alla loro formazione e non costituisce, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l’Università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi ed al conseguimento, al fine corso, di un titolo abilitante (Cass. SSUU 9147/2009, 10461/2008; Cass. 15362/2014, 5889/2012, 2632/2012, 20403/2009, 24781/2008, 6089/1998; Ord.19792/2017, 19449/2017, 18670/2017).
42. Dalla inconfigurabilità dei rapporti di formazione specialistica in termini di subordinazione consegue la inapplicabilità dell’art. 36 Cost. (Cass. 2632/2012).
43. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso con i quali i ricorrenti sostengono, sotto diversi profili, che i compensi corrisposti in applicazione del Dlgs nr. 257 del 1991 non realizzerebbero l’obbligo imposto dalle Direttive di attribuire ai medici specializzandi una “adeguata remunerazione” (secondo, terzo e quarto motivo), non rispetterebbero i principi degli artt. 3 e 36 della Costituzione (secondo e quarto motivo) e che per queste ragioni dovrebbe disporsi la disapplicazione dell’art. 46 del D. Lgs. nr. 368 del 1999 come successivamente modificato, con riconoscimento del diritto anche ai ricorrenti delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 di tale decreto (quarto motivo), devono essere trattati congiuntamente.
Tanto avuto riguardo alla correlazione delle prospettazioni difensive esposte in ciascuno dei motivi.
44. I motivi sono infondati.
45. Come evidenziato nei punti nn. 36 e 37 di questa sentenza, il legislatore nel disporre il differimento dell’applicazione delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 e la sostanziale conferma del contenuto del D. Lgs. nr. 257 del 1991 ha esercitato legittimamente la sua potestà legislativa, non essendo vincolato a disciplinare il rapporto dei medici specializzandi secondo un particolare schema giuridico né ad attribuire una remunerazione di ammontare preindicato.
46. Né vale argomentare che lo stesso legislatore italiano, intervenendo in materia, ha modificato la legislazione del 1991 con l’introduzione di una nuova normativa nel 1999 incentrata sullo schema della ” formazione -lavoro”; anche ammettendo che il nuovo sistema sia più congeniale a disciplinare la specifica condizione dei medici specializzandi, non può ricavarsi dalla sola successione di leggi diverse la prova che la precedente disciplina non fosse idonea in ordine al recepimento delle direttive ed a dare effettiva tutela al diritto ivi affermato dell’ “adeguata retribuzione”.
47. Come già osservato, l’ampia discrezionalità riconosciuta agli Stati membri nel dare esecuzione agli obblighi europei è stata esercitata, nel tempo, attraverso due diversi meccanismi di remunerazione, entrambi idonei a perseguire le finalità delle direttive ed il secondo ancora più efficiente e razionale.
48. Né è giuridicamente possibile attribuire alle disposizioni contenute nel D. Lgs. nr. 368 del 1999 portata retroattiva, in quanto l’art. 11 delle preleggi prevede che la legge non dispone che per l’avvenire.
49. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 3 della Costituzione va osservato che non sussiste un’irragionevole disparità di trattamento tra gli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione a decorrere dall’anno 2006/2007 e quelli frequentanti i corsi nei precedenti periodi accademici, ben potendo il legislatore, per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, differire nel tempo gli effetti di una riforma, senza che, per ciò solo, ne possa derivare una disparità di trattamento tra soggetti che, in ragione dell’applicazione differente nel tempo della normativa in questione, ricevano trattamenti diversi (Corte. Cost. sentenza 94/2009; sentenza 432/1997, in tema di trattamento retributivo degli specializzandi medici, con particolare riferimento all’esclusione dell’indicizzazione annuale del compenso, solo per alcuni anni accademici; Ord. 25/2012, 224/2011, 61/2010, 170/2009, 212/2008, 77/2008).
50. Va anche osservato che non è comparabile la situazione dei medici neoassunti che lavorano nell’ambito del S.S.N. con i medici specializzandi avuto riguardo alla peculiarità del rapporto che si svolge nell’ambito della formazione specialistica (cfr. punto n. 41 di questa sentenza).
51. Sulla scorta delle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato.
52. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Ministeri, nonché all’Università degli Studi di Sassari le spese del giudizio di legittimità, che liquida, quanto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Ministeri, in euro 10.000,00 oltre spese prenotate a debito e, quanto all’Università, in euro 10.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.
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