CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 luglio 2020, n. 14890 – In ipotesi di denuncia di un error in procedendo, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura per cui il ricorrente è tenuto – in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso non solo ad enunciare le norme processuali violate, ma anche a specificare le ragioni della violazione