CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 luglio 2020, n. 14891 – La legge n. 88 del 1989 ha avuto come scopo quello di attribuire all’INPS un ampio potere classificatorio delle imprese e dei datori di lavoro da valere «a tutti i fini previdenziali ed assistenziali» e con portata onnicomprensiva sono classificabili nel settore terziario le attività commerciali, ivi comprese quelle turistiche, le attività di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari, e le attività professionali ed artistiche nonché le relative attività ausiliarie