CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 maggio 2021, n. 12942
Licenziamento disciplinare – Sospensione dal servizio – Falsa attestazione della presenza in servizio – Valutazione dellla gravità dei comportamenti
Fatti di causa
1. La Corte d’ Appello di Napoli ha respinto il reclamo proposto da A.A. avverso la sentenza del Tribunale di Nola che, all’esito del giudizio di opposizione, aveva confermato l’ordinanza emessa nella fase sommaria e rigettato il ricorso volto ad ottenere la declaratoria d’illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato dall’Inps all’A. con lettera del 14 ottobre 2016.
2. La Corte territoriale ha premesso, in punto di fatto, che la reclamante era stata coinvolta nelle indagini preliminari sfociate nell’applicazione da parte del GIP di Nola della misura cautelare della sospensione dal servizio per mesi sei, disposta in quanto l’indagata, nel periodo 14 dicembre 2015/7 gennaio 2016, aveva più volte attestato falsamente la presenza in servizio, consegnando ad altri il tesserino personale perché ne facessero uso al suo posto all’entrata o all’uscita, ed aveva anche consentito che un’analoga falsa attestazione fosse resa dal collega R., al quale ella si era sostituita nella timbratura.
3. Ha evidenziato che la dipendente nella immediatezza dei fatti aveva sostanzialmente ammesso gli addebiti e riconosciuto di aver tenuto le condotte contestate, sicché nessuna ulteriore verifica doveva effettuare l’Istituto, il quale ben poteva limitarsi a valutare la gravità dei comportamenti, a prescindere dagli sviluppi penali della vicenda.
4. Il giudice del reclamo ha ritenuto che non fossero verosimili e credibili le giustificazioni addotte solo in sede giudiziale e pertanto, richiamata la giurisprudenza di questa Corte in tema di interpretazione dell’art. 55 quater comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 165/2001, ha effettuato il giudizio di proporzionalità pervenendo alla conclusione che la sanzione del licenziamento per giusta causa fosse adeguata all’illecito, sia in ragione dell’espressa previsione normativa, sia perché l’A. si era sottratta all’adempimento dei propri doveri in modo da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e arrecando anche un danno all’immagine del datore di lavoro, in ragione della risonanza mediatica che aveva avuto l’indagine sul fenomeno dell’assenteismo verificatosi presso l’Agenzia INPS di San Giuseppe Vesuviano.
5. Per la cassazione della sentenza A.A. ha proposto ricorso affidato a tre motivi, ai quali ha opposto difese con tempestivo controricorso l’Inps.
La Procura Generale ha concluso ex art. 23, comma 8 bis del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, per l’inammissibilità del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2106 e 2119 cod. civ., dell’art. 55 del d.lgs. n. 165/2001, del regolamento di disciplina dei dipendenti dell’Inps, degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e, richiamata giurisprudenza di questa Corte, sostiene che il giudice del reclamo non ha proceduto all’apprezzamento unitario e sistematico dei vari elementi di giudizio, necessario per poter affermare la grave lesione del vincolo fiduciario, non avendo tenuto in alcun conto la condotta irreprensibile osservata in oltre venticinque anni di servizio, l’assenza di precedenti disciplinari, il raggiungimento di elevati obiettivi di produttività.
2. La seconda censura, egualmente ricondotta al vizio di cui all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., addebita alla sentenza impugnata la violazione degli artt. 2106 e 2119 cod. civ. nonché dell’art. 24 Cost., ravvisata nell’avere valorizzato, ai fini della formazione del convincimento, la condotta tenuta dall’A. nel corso del procedimento disciplinare ed in particolare l’ampia ammissione di responsabilità, poi parzialmente ritrattata in sede giudiziale. La ricorrente precisa che il lavoratore è libero di esercitare la propria difesa nella forma che ritiene più opportuna ed aggiunge che le dichiarazioni dallo stesso rese non hanno valore confessorio né fanno piena prova delle circostanze riferite.
3. La terza critica denuncia ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo ai fini del giudizio oggetto di discussione fra le parti in relazione alla dedotta disparità di trattamento con altri dipendenti raggiunti, a fronte della medesima condotta di rilievo disciplinare, solo da sanzione conservativa. Premesso che in relazione a questo aspetto la sentenza gravata ricostruisce il fatto in termini difformi rispetto alla pronuncia resa dal Tribunale, la ricorrente sostiene che il giudice del reclamo non ha correttamente valutato la documentazione prodotta, dalla quale si evince che l’Istituto negli altri casi ha valorizzato ai fini del giudizio di proporzionalità elementi che, sebbene egualmente sussistenti, non sono stati ritenuti nella fattispecie idonei ad incidere sulla gravità della condotta.
4. Il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni perché, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, censura la valutazione delle risultanze istruttorie e sollecita un diverso giudizio di merito sulla gravità dei fatti contestati, non consentito in sede di legittimità.
E’ ius receptum il principio secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, solo nei limiti fissati dalla normativa processuale succedutasi nel tempo. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi è, dunque, segnato dal fatto che quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. fra le più recenti Cass. n. 26033/2020; Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 640/2019; Cass. n. 24155/2017).
In tema di licenziamento, poi, questa Corte, dopo avere affermato che la nozione legale di giusta causa richiede di essere specificata in sede interpretativa, ha precisato che tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito ( cfr. fra le tante Cass. n. 7426/2018; Cass. n. 10017/2016; Cass. n. 6498/2012; Cass. n. 5095/2011).
Quest’ultima evenienza ricorre nella fattispecie perché, come sinteticamente riassunto nello storico di lite, la Corte territoriale:
a) si è attenuta ai principi di diritto enunciati da questa Corte in ordine all’interpretazione dell’art. 55 quater lett. a) del d.lgs. n. 165/2001 ed alla necessità di esprimere il giudizio di proporzionalità anche nell’ipotesi di tipizzazione legislativa della sanzione espulsiva;
b) ha valutato la materialità delle condotte addebitate e le giustificazioni addotte dalla ricorrente, ritenendole non credibili, sia perché in contrasto con l’ampia ammissione di responsabilità resa nell’immediatezza dei fatti, sia in ragione dell’inverosimiglianza delle stesse;
c) ha sottolineato l’abitualità del comportamento, ponendo anche l’accento sulla circostanza che ciascun dipendente possedesse due badges, il che consentiva ai colleghi di poterne disporre all’occorrenza;
d) ha tenuto conto della posizione ricoperta dall’A. nell’organizzazione dell’ente e del particolare grado di fiducia richiesto dalle mansioni alla stessa assegnate;
e) ha escluso che la gravità della condotta, accentuata dal fatto che l’INPS aveva richiamato tutti i dipendenti al rigoroso rispetto delle modalità di rilevamento della presenza in servizio, potesse essere attenuata dall’esistenza di prassi irregolari e dai livelli di produttività raggiunti;
f) ha rilevato, quanto alla denunciata disparità di trattamento, che non erano stati offerti i dati necessari ai fini della comparazione con altre posizioni e che l’Istituto aveva documentato di avere inflitto la medesima sanzione espulsiva ad altri due dipendenti;
g) ha ritenuto, in via conclusiva, che fosse stato irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario inteso come necessario affidamento che il datore di lavoro, pubblico e privato, deve poter riporre sulla correttezza futura dell’adempimento della prestazione lavorativa.
4.1. Il giudice del reclamo, dunque, ha correttamente applicato i principi elaborati da questa Corte in tema di licenziamento per giusta causa ed il giudizio espresso non può essere ritenuto erroneo solo perché non sarebbe stata oggetto di specifica valutazione la precedente condotta tenuta dalla dipendente, mai incorsa in rilievi disciplinari.
E’ stato già affermato (cfr. Cass. n. 13534/ 2019 e la giurisprudenza ivi richiamata) che gli elementi da apprezzare ai fini dell’integrazione della giusta causa di recesso sono molteplici (gravità dei fatti addebitati, portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, circostanze in cui sono state commessi, intensità dell’elemento intenzionale, etc.) sicché in sede di legittimità la parte, per ottenere la cassazione della sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di sussunzione, non può limitarsi a fare leva sull’omesso richiamo, nella motivazione, ad uno degli innumerevoli parametri che concorrono a connotare in termini di maggiore o minore gravità la condotta addebitata, non essendo ciò sufficiente a rendere il giudizio di sussunzione irragionevole o incoerente con il concetto di giusta causa come elaborato dal giudice di legittimità.
4.2. Il giudizio di merito espresso dalla Corte territoriale non può essere sindacato neppure attraverso la denuncia del vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., perché la violazione delle norme processuali invocate è ravvisabile solo qualora il ricorrente alleghi che siano state poste a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o che il giudice abbia disatteso delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1229/2019, Cass. n. 23940/2017, Cass. n. 27000/2016).
5. Il secondo motivo svolge considerazioni non specificamente riferibili al decisum della sentenza gravata, perché la Corte territoriale non ha affatto affermato che è precluso al lavoratore fare leva in sede giudiziale su argomenti difensivi diversi da quelli addotti a propria discolpa nel corso del procedimento disciplinare né ha attribuito alle prime dichiarazioni valore confessorio, bensì ha solo dato atto della diversità di linea difensiva ed ha poi valutato le giustificazioni rese, pervenendo al convincimento, non censurabile in questa sede, dell’assoluta illogicità ed inverosimiglianza di quelle fornite nel corso del giudizio.
Nel giudizio di cassazione i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione, richiesta dall’art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d’ufficio ( cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007).
6. Infine inammissibile è anche la terza censura.
Le Sezioni Unite di questa Corte con la recente sentenza n. 34476/2019 hanno riassunto i principi, ormai consolidati, affermati in relazione alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. ad opera del d.l. n. 83/2012 e, rinviando a Cass. S.U. n. 8053/2014, Cass. S.U. n. 9558/2018, Cass. S.U. n. 33679/2018, hanno evidenziato che il novellato testo dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne unicamente l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo. Hanno, poi, ribadito che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Nel caso di specie la censura non è riconducibile al vizio denunciato, sia perché la lamentata disparità di trattamento non costituisce un “fatto”, sia perché la deduzione difensiva è stata esaminata dalla Corte territoriale, che l’ha ritenuta non provata e, comunque, non idonea a far ritenere la sanzione inflitta non proporzionata alla gravità dell’illecito.
7. In via conclusiva deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 6.000,00 per competenze professionali, oltre ad € 200,00 per esborsi, al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
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