CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 marzo 2019, n. 7166
Licenziamento collettivo – Criterio selettivo dell’assegnazione dei dipendenti in esubero – Fungibilità delle mansioni – Accertamento
Fatti di causa
1. Con sentenza n. 1781/2016, pubblicata il 16 febbraio 2017, la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato, con le pronunce conseguenti, il licenziamento intimato il 16/2/2009 a M.S. da A.Z. S.p.A. all’esito di una procedura di licenziamento collettivo, osservando come il criterio selettivo – stabilito in via sussidiaria nell’Accordo sindacale del 21 gennaio 2009 – dell’assegnazione dei dipendenti in esubero, con mansioni di informatore scientifico del farmaco, ad una delle tre linee soppresse (per l’appellante, quella “oncologica”) non potesse essere posto legittimamente alla base della risoluzione del rapporto, posto che il S. nel tempo si era occupato – come non era stato contestato dalla società datrice di lavoro – anche di altre categorie di prodotti farmaceutici, così da risultare pienamente fungibile nello svolgimento delle relative attività di promozione.
2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la società con cinque motivi, assistiti da memoria, cui ha resistito il lavoratore con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotto il vizio di falsa applicazione degli artt. 115 e 416 cod. proc. civ. per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che non fosse stata contestata dalla società datrice di lavoro, in sede di costituzione nel primo grado di giudizio, la pregressa assegnazione del lavoratore anche a settori diversi da quello della “linea oncologica” e non dichiarati in esubero nell’ambito della procedura di mobilità.
2. Con il secondo viene dedotto ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, avendo la Corte di appello del tutto omesso di valutare le contestazioni della società emergenti dagli atti di causa.
3. Con il terzo viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per avere la Corte territoriale affermato, a sostegno della ritenuta fungibilità delle mansioni, che gli informatori scientifici potessero passare da una linea di farmaci ad un’altra al più dopo brevi e semplici corsi di formazione: accertamento che peraltro la Corte aveva fondato, recependola senza apprezzamento critico e nel difetto di ulteriori elementi di prova, su una sentenza del Tribunale di Milano (n. 1482/2012) resa in un giudizio promosso da altro ex dipendente della società.
4. Con il quarto viene dedotto dalla ricorrente il vizio di cui all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. per non avere la Corte territoriale considerato che la sentenza del Tribunale di Milano n. 1482/2012 aveva formato oggetto di impugnazione e che il relativo giudizio di appello si era concluso con una pronuncia di cessazione della materia del contendere; ed inoltre per avere reso una motivazione apparente, là dove aveva ritenuto la fungibilità di mansioni tra gli informatori scientifici del farmaco, non avendo chiarito in alcun modo le ragioni alla base del proprio convincimento.
5. Con il quinto (subordinato) motivo viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 I. n. 223/1991 e degli artt. 1362 e ss. cod. civ. per avere la Corte di appello erroneamente considerato irragionevole il criterio previsto dall’Accordo sindacale sebbene esso, rispondendo ad obiettive esigenze tecniche, produttive e organizzative dell’impresa, consentisse di limitare la scelta dei lavoratori da licenziare entro un ambito più ristretto del complesso aziendale e per non avere conseguentemente considerato che il criterio dell’appartenenza alla linea soppressa è legittimo indipendentemente dalla fungibilità o meno fra gli addetti alle varie linee.
6. Il primo e il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, risultano inammissibili.
7. E’, infatti, consolidato il principio, per il quale “l’apprezzamento del giudice del merito, che abbia ritenuto pacifica e non contestata una circostanza di causa, quando sia fondato sulla mera assunzione acritica di un fatto, può configurare travisamento del fatto denunciabile soltanto con istanza di revocazione, ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ., mentre è sindacabile in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione ex art. 360 cod. proc. civ., ove si ricolleghi ad una valutazione ed interpretazione degli atti del processo e del comportamento processuale delle parti” (Cass. n. 1427/2005 e successive numerose conformi).
7.1. Nella specie, la sentenza impugnata si è basata, per la parte che qui rileva, solo sulla non meglio precisata, e pertanto del tutto apodittica, affermazione, secondo la quale non sarebbe contestato che il S. si fosse in precedenza “occupato”, prima di essere assegnato a quella oncologica, “dell’area anestesiologica, antisettica, antinfettiva, gastrointestinale, respiratoria, cardiologica, neurologica” (cfr. sentenza, pp. 6-7); con la conseguenza che il denunciato errore di fatto, in cui sarebbe incorso il giudice di appello, avrebbe dovuto formare oggetto di impugnazione della sentenza per revocazione, ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., e non di ricorso per cassazione.
8. Il terzo motivo è infondato.
9. Al riguardo si deve anzitutto rilevare che la sentenza impugnata non ha attribuito alla sentenza n. 1482/2012 del Tribunale di Milano valore di cosa giudicata ma ne ha soltanto richiamato gli accertamenti, relativi alla facilità per gli informatori scientifici nel passare da una linea di farmaci all’altra, a sostegno della propria ricostruzione della fattispecie e nel quadro di una più ampia valutazione in fatto, comprensiva della non contestazione di questa come di altre circostanze da parte della società resistente.
10. D’altra parte, è da ritenersi consentita la motivazione della sentenza per relationem quando il precedente sia esplicitamente collegato alla fattispecie controversa (come nel caso in esame, riferendosi la sentenza n. 1482/2012 del Tribunale di Milano ad altro ex dipendente della società ricorrente con mansioni di informatore scientifico, già adibito ad altra linea), così da inserirsi nel procedimento logico-argomentativo seguito dal giudice e da renderne possibile il controllo, anche per quella parte che derivi dall’utilizzazione della pronuncia richiamata.
11. Il quarto motivo di ricorso è infondato, per le stesse considerazioni già svolte sub 9 e 10, con riferimento alla prima delle censure in cui esso si articola.
12. Ed è parimenti infondato con riferimento alla seconda, posto che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Sez. Il n. 22232/2016).
12.1. La sentenza impugnata è invece del tutto chiara nell’indicare le ragioni che hanno portato il giudice di appello ad annullare il licenziamento e cioè la fungibilità di mansioni degli informatori scientifici del farmaco, dimostrata dal frequente e agevole passaggio degli stessi dall’una all’altra linea (o a più linee) di prodotti.
13. Il quinto motivo è inammissibile, là dove denuncia la violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ., trascurando di specificare i canoni ermeneutici che in concreto sarebbero stati violati e, in particolare, il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sarebbe da essi discostato (Cass. n. 28319/2017, fra le molte conformi).
14. Il motivo è nel resto infondato, essendosi la Corte uniformata al consolidato principio di diritto, per il quale “in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore solo sulla base di oggettive esigenze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale.
Tuttavia il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a tale reparto o settore se essi siano idonei – per il pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell’azienda – ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti, con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative” (Cass. n. 203/2015; conforme n. 19105/2017).
15. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
16. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 gennaio 2020, n. 118 - In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad una unità produttiva o ad uno specifico settore…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 febbraio 2020, n. 3628 - In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 04 marzo 2021, n. 6086 - In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 ottobre 2021, n. 27311 - In caso di licenziamento collettivo per riduzione del personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o a uno specifico settore…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 novembre 2021, n. 34418 - In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva, le esigenze di cui all'art. 5, comma 1,…
- CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 35797 depositata il 6 dicembre 2022 - In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva, le esigenze di cui all'art.…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 202…
- La non vincolatività del precedente deve essere ar
La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di ga…
- Decreto Lavoro: le principali novità
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti p…
- Contenuto dei contratti di lavoro dipendenti ed ob
L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti impo…
- Contratto di lavoro a tempo determinato e prestazi
L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la d…