CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 novembre 2018, n. 29083
Tributi – Controllo dichiarazione dei redditi ed IVA ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/73 e art. 54 – bis d.P.R. n. 633/72 – Disconoscimento credito IVA per tardiva presentazione della dichiarazione da cui ha origine – Cartella di pagamento – Legittimità
Fatti di causa
All’esito di controllo automatizzato della dichiarazione presentata da Immobiliare L. s.r.l. per l’anno di imposta 2007, ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/73 e art. 54 – bis d.P.R. n. 633/72, vennero recuperati a tassazione con cartella di pagamento gli omessi versamenti per IVA e IRAP, pari rispettivamente ad € 42.420,00 ed € 2.265,00, e ciò stante il mancato riconoscimento da parte dell’Ufficio di eccedenze IVA maturate nel precedente anno d’imposta, giacché la dichiarazione era stata presentata oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza.
Proposto ricorso dalla contribuente, la C.T.P. di Roma lo respinse con sentenza del 12.6.2012, ma la C.T.R. di Roma, con decisione del 30.10.2013, in riforma della prima decisione, annullò la cartella impugnata.
L’Agenzia delle Entrate ricorre ora per cassazione, sulla base di due motivi, cui resiste Immobiliare L. s.r.l. in liquidazione con controricorso, illustrato da memoria.
Ragioni della decisione
1.1 – Con il primo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 19 e 20 del d.P.R. n. 633/72, dell’art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 322/98, nonché dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/73 e dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633/72, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si osserva che, pur avendo la società presentato la dichiarazione Mod. Unico 2008 relativa all’anno 2007, l’Ufficio aveva rilevato che essa tanto non aveva fatto per l’anno 2006, avendo presentato la relativa dichiarazione oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza. Pertanto, essa non avrebbe potuto riportare l’eccedenza IVA detraibile nella dichiarazione dell’anno successivo, sicché correttamente l’Ufficio aveva proceduto alla rettifica ai sensi dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633/72, trattandosi in sostanza di dover correggere un errore materiale commesso dalla società nel riportare l’eccedenza d’imposta.
1.2 – Con il secondo motivo, di denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi del vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Per l’ipotesi in cui dovesse ritenersi che, secondo la C.T.R., la dichiarazione sarebbe stata omessa non già per l’anno d’imposta 2006, ma per il 2007, la stessa C.T.R. non avrebbe esaminato un fatto decisivo, ossia che la dichiarazione omessa era quella del 2006, come emerge dagli atti di causa.
2.1 – Il primo motivo è fondato.
La C.T.R. ha ritenuto che, dal mancato riconoscimento del credito d’imposta per l’anno 2006 da parte dell’Ufficio, non potesse derivare l’emissione di cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato, procedura da riservarsi esclusivamente ai casi di correzione di errori materiali o di calcolo contenuti nelle dichiarazioni, ovvero di esclusione di ritenute o deduzioni, ma non anche qualora venga in discussione, come nella specie, l’an debeatur, occorrendo in tal caso emettere un autonomo avviso di accertamento.
Ritiene in proposito il Collegio che, nella specie, l’operato dell’Ufficio non abbia implicato una vera e propria attività valutativa, trattandosi in definitiva di verificare, semplicemente, la non spettanza dell’eccedenza d’imposta sulla base di un fatto – la tardiva presentazione della dichiarazione IVA – di immediata percezione. E’ noto, del resto, l’insegnamento di Cass., Sez. 5, n. 1471/2017, secondo cui “In tema di imposte sui redditi, l’Amministrazione finanziaria può disconoscere le perdite di impresa di esercizi precedenti, relativamente ai quali dall’anagrafe tributaria risulti l’omessa presentazione della dichiarazione, e conseguentemente procedere alla correzione dell’errore materiale, consistente nel riporto della perdita, commesso dal contribuente nella successiva dichiarazione, ex art. 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, ed a tal fine può avvalersi di un mero controllo cartolare, senza l’emissione di un avviso di rettifica ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973“. Sebbene si tratti di perdite, il concetto è sostanzialmente sovrapponibile al caso che occupa.
3.1 – Il ricorso è quindi accolto, restando assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. di Roma, in diversa composizione, che si atterrà al superiore principio e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa in relazione e rinvia alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 28064 depositata il 5 ottobre 2023 - In tema di utilizzo delle perdite fiscali pregresse, il contribuente è libero di decidere se e quando utilizzare le perdite fiscali a scomputo dei redditi futuri, in quanto la norma…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 marzo 2020, n. 6771 - Il curatore, che subentra in un contratto stipulato dal fallito contenente una clausola compromissoria, non può disconoscere tale clausola, ancorché configuri un patto autonomo, e, se il…
- CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 36978 depositata il 16 dicembre 2022 - In tema di imposte sul reddito d'impresa, in presenza di contestazione dell'Amministrazione finanziaria relativa all'insussistenza di una posta passiva iscritta a bilancio, è…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ABRUZZO - Sentenza n. 303 depositata il 12 maggio 2022 - In tema di imposte dirette, le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente si considerano, in applicazione del criterio di cui all'art. 2 del…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 19 giugno 2019, n. C-607/17 - Ai fini della valutazione della definitività delle perdite di una società controllata non residente, ai sensi del punto 55 della sentenza del 13 dicembre 2005, Marks & Spencer (C-446/03,…
- CONSIGLIO DI STATO - Sentenza 25 settembre 2020, n. 19 - L’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…