CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 ottobre 2020, n. 22018
Tributi – Contenzioso tributario – Stralcio debiti tributari ex art. 4 del D.L. n. 119 del 2018 – Applicazione automatica – Cessazione materia del contendere
Svolgimento del processo
C.G. ha proposto ricorso contro l’ipoteca iscritta dall’Agente della Riscossione nonché avverso le sottostanti cartelle di pagamento.
La CTP di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 30389/14/2014, ha accolto il ricorso.
L’Agente della riscossione ha proposto appello.
La CTR di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 666/47/2016, ha respinto il gravame.
L’Agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
C.G. ha resistito con controricorso.
1. Preliminarmente si osserva che, in pendenza di giudizio, è stato emanato il d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla L. n. 136 del 2018 (cd. decreto fiscale 2019), che prevede lo stralcio ex lege dei debiti tributari che non superano l’importo di € 1.000,00, affidati agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010.
La norma non richiede la presentazione di alcuna domanda da parte degli interessati, perché l’annullamento è automatico. In particolare, il comma 1 dell’art. 4 d.l. cit. ha stabilito che: «i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, no e euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili…». L’art. 16-quater d.l. n. 34 del 2019, conv. Con modif. in l. n. 58 del 2019, ha poi aggiunto che «Gli enti creditori, sulla base dell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione».
Per quanto riguarda l’ambito operativo, il successivo comma 4 del medesimo articolo ha espressamente escluso l’annullamento ex lege dei crediti riguardanti il recupero di risorse proprie tradizionali dell’UE, l’IVA all’importazione, il recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi dall’UE ovvero da condanne della Corte dei conti ed anche le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie inflitte in sentenze penali di condanna.
Tre sono i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio:
1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni.
Non si tiene con e, “invece, degli interessi di mora e dell’aggio della riscossione.
Tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicché nell’ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all’agente della riscossione non superi l’importo di mille euro. Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l’insieme dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l’importo complessivo della cartella.
Ovviamente l’importo del debito residuo di € 1000,00 per singolo carico va calcolato alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018).
2. Pertanto, lo stralcio automatico da parte del Fisco riguarda, con effetto al 31 dicembre 2018, le cartelle esattoriali in cui:
a) il carico risulta affidato dall’ente impositore all’agente della riscossione tra il 10 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010;
b) i debiti (risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione) alla data del 24 ottobre 2018 sono di importo residuo massimo di € 1000,00 (comprensivo di sanzioni ed interessi).
3. Alcune delle pretese tributarie oggetto del presente giudizio rientrano, come si evince dalla lettura del controricorso, per natura giuridica, ammontare ed arco temporale di riferimento nell’ambito operativo della disposizione sopra riportata.
Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alle pretese correlate alle cartelle che riguardano i debiti del contribuente annullati ex lege.
Si tratta in particolare delle seguenti cartelle:
– n. 07120060050889129, dall’importo di € 376,93;
– n. 07120070082646786, dall’importo di € 294,73;
– n. 07120080190 9, dall’importo di € 37,72.
Il giudizio prosegue, invece, con riferimento ai tributi oggetto delle residue cartelle oggetto del contendere.
4. Deve essere respinta, quindi, l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla controridorrente.
Infatti, la procura agli atti è da considerare speciale in ragione dell’espressa menzione nella stessa della sentenza oggetto di impugnazione nella presente sede e del fatto che il conferimento è avvenuto con riguardo a “giudizio dinanzi a Corte di cassazione”
Più in generale, in relazione anche alla mancata indicazione della data della sottoscrizione, si rileva che il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è per sua natura speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale l’impugnazione si rivolge.
Infatti, la specialità del mandato è con certezza deducibile quando dal relativo testo sia dato evincere una positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità (Cass., Sez. 3, n. 8060 del 31 marzo 2007).
5. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione degli articoli 112 c.p.c. e 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 perché la CTR di Napoli non avrebbe considerato che alcune delle cartelle in esame concernevano ruoli esattoriali di natura non tributaria.
La doglianza è infondata.
Infatti, dalla lettura della sentenza della CTR di Napoli si evince che il giudizio ha avuto ad oggetto l’avviso di iscrizione ipotecaria TARSU/TIA 2003 e che, quindi, le cartelle esattoriali relative ai contributi previdenziali menzionate da parte ricorrente non sono state impugnate davanti al giudice tributario.
6. Per ragione logiche il terzo ed il quarto motivo devono essere scrutinati prima del secondo.
Tali motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la stretta connessione, concernono la violazione dell’articolo 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto la CTR di Napoli avrebbe errato nell’affermare che non potevano essere prodotti in appello per la prima volta l’estratto del ruolo e la relata di notifica delle cartelle di pagamento.
Le doglianze sono fondate.
Nel processo tributario, le parti possono presentare in appello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado, purché ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine di decadenza di cui all’articolo 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., Sez. 5, n. 17164 del 28 giugno 2018). Pertanto, il semplice deposito in appello di documenti di per sé non può escluderne la valenza probatoria, ove non ricorra la circostanza summenzionata, la quale deve essere oggetto di specifica verifica.
Questa interpretazione si spiega con la natura peculiare del processo tributario, il quale mira a conciliare l’esigenza della celerità dell’accertamento con quella della sua completezza.
D’altronde, viene in rilievo nella presente materia un giudizio di carattere essenzialmente documentale, con la conseguenza che il deposito di ulteriori scritti all’inizio dell’appello non allunga significativamente l’istruttoria.
La CTR Napoli ha, quindi, errato nel discostarsi da quella che, anche all’epoca della sua decisione, era l’interpretazione dominante della Suprema Corte.
7. Il secondo motivo, con il quale è dedotta la violazione dell’articolo 112 c.p.c. perché la CTR di Napoli non avrebbe dichiarato il ricorso inammissibile per indeterminatezza ed indeterminabilità del dies a quo dal quale fare decorrere il termine previsto dall’articolo 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, non deve essere scrutinato, dovendosi ritenere il suo esame “non necessario alla luce dell’accoglimento del terzo e del quarto motivo.
8. Pertanto, dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle pretese tributarie oggetto delle cartelle di pagamento n. 07120060050889129, dall’importo di € 376,93, n. 07120070082646786, dall’importo di € 294,73, e n. 07120080009092059, dall’importo di € 37,72.
Con riferimento alle ulteriori cartelle oggetto della controversia, accoglie il III ed il IV motivo del ricorso, respinto il I ed assorbito il II e, di conseguenza, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, affinché decida la causa nel merito pure in ordine alle spese di lite di legittimità.
P.Q.M.
– dichiara cessata la materia del contendere quanto alle pretese tributarie correlate alle cartelle di pagamento di cui in motivazione;
– accoglie il ricorso in relazione alle altre cartelle oggetto di causa in ordine al III ed al IV motivo, respinto il I ed assorbito il II;
– cassa con rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, perché decida la causa nel merito e sulle spese di legittimità.