CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 ottobre 2022, n. 29968

Previdenza – Pensione di anzianità in totalizzazione – Requisito contributivo – Contributi figurativi per disoccupazione – Computabilità – Esclusione

Con sentenza del 19.4.16 la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza del 3.4.14 del Tribunale della medesima sede, ha dichiarato il diritto del signor B. a percepire la pensione di anzianità con decorrenza dal 1.8.10 e condannato l’INPS al pagamento fino al 1.2.13, data in cui la prestazione era stata riconosciuta.

In particolare, la corte territoriale ha ritenuto computabili ai fini della pensione di anzianità con totalizzazione i contributi figurativi per disoccupazione ai fini del conseguimento del requisito contributivo indipendente dall’età.

Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un motivo, cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, il lavoratore.

Con l’unico motivo si deduce violazione dell’articolo 1 d.lgs. 42 del 2006 e 22 legge 153 del 69, per avere la corte territoriale trascurato che il diritto della pensione di anzianità in totalizzazione può derivare solo da requisito dei 40 anni di contribuzione a prescindere dall’età, non essendovi un requisito alternativo di contribuzione/età, con la conseguenza che i periodi di contribuzione figurativa non possono essere considerati.

Il ricorso è fondato.

E’ pacifico nel caso che il lavoratore ha 40 anni di contribuzione solo computando i periodi disoccupazione e, per altro verso, che nel caso la pensione è stata ottenuta da lavoratore solo con totalizzazione di altri periodi lavorativi inerenti ad altra gestione.

Ciò posto, la tesi dell’Inps, che esclude i periodi di contribuzione figurativa nel caso di totalizzazione, è del tutto in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che ha già precisato (Sez. L – , Ordinanza n. 23293 del 18/09/2019, Rv. 655058 – 01) che, in tema di pensione di anzianità per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, i contributi figurativi accreditati per il periodo in cui è stata corrisposta l’indennità di disoccupazione non si computano ai fini del perfezionamento del requisito dell’anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni richiesto per l’accesso al trattamento in regime di totalizzazione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2006, in linea con il principio generale secondo cui i contributi validi ai fini del conseguimento della pensione sono solo quelli relativi all’effettivo rapporto di lavoro e non quelli figurativi, salvo espresse e specifiche eccezioni, fra le quali non rientra l’indennità di disoccupazione.

Il Collegio reputa non vi siano ragioni per rimeditare l’orientamento già espresso. E’ infatti principio generale che l’accesso al trattamento di anzianità presuppone che la contribuzione sia effettiva (salve le eccezioni di cui all’art. 22 l. 153/69). Né può attribuirsi rilevanza al mancato richiamo, nella disciplina della totalizzazione, alla regola secondo la quale per accedere alla pensione in base al solo requisito contributivo è necessario che il periodo di contribuzione sia effettivo: invero, l’assenza di un’espressa previsione normativa nel senso della effettività della contribuzione non consente di affermare l’utilità della contribuzione figurativa, ed in particolare di quella per disoccupazione, ai fini della formazione del requisito di accesso alla pensione di anzianità, dovendosi in generale escludere una totale equiparazione tra contributi effettivi e figurativi (in tal senso, altresì, Cass. Sez. L, Sentenza n. 18192 del 2017, sia pure con riferimento al profilo diverso dei contributi necessari ai fini della pensione di anzianità in relazione alla operatività della deroga al divieto di cumulo della pensione di anzianità con i redditi da lavoro.

La sentenza impugnata, che non si è attenuta al su esteso principio, va conseguentemente cassata.

La causa va rinviata alla stessa corte d’appello in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.