CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 ottobre 2022, n. 30164 – Ai fini della cessione d’azienda disciplinata dall’art. 2112 cod.civ., è irrilevante l’esistenza di un collegamento societario tra cedente e cessionario, in quanto l’esistenza di un tale collegamento tra imprese appartenenti al medesimo gruppo non è idoneo, di per sé, a far venire meno l’alterità dei soggetti giuridici e a configurare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro, occorrendo a tal fine altri requisiti, individuati in indici di simulazione o preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico