CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 settembre 2018, n. 22391
Restituzione contributo di solidarietà – Legittimità costituzionale
Fatti di causa
1. Con sentenza depositata il 22.9.2014, la Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che, ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 576 del 1980, art. 10, comma 1, lett. b), aveva rigettato la domanda dell’Avv. M.V. volta alla restituzione della somma di Euro 236.091,10, oltre interessi, versata alla Cassa Nazionale Forense a titolo di contributo di solidarietà dal 1997 al 2007.
2. La Corte, dopo aver preliminarmente ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dall’appellante, per difetto d’incidentalità e di rilevanza nonché di una soluzione che non invadesse la sfera di discrezionalità del legislatore, ha ritenuto manifestamente infondata la questione stessa.
3. Contro tale statuizione ha proposto ricorso l’Avv. M.V., riproponendo davanti a questa Corte, sotto tre distinti profili, la medesima questione di legittimità costituzionale già dichiarata manifestamente infondata dai giudici di merito.
4. Ha resistito la Cassa con controricorso, nel quale ha reiterato le plurime eccezioni di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale già proposte nella precedente fase di appello.
5. Successivamente, prima dell’odierna udienza, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia cui ha aderito la Cassa che ha pure rinunziato al controricorso.
Ragioni della decisione
Deve osservarsi che la dichiarazione di rinuncia, sottoscritta da entrambe le parti, risponde ai requisiti richiesti dall’art. 390 c.p.c. e, pertanto, deve considerarsi idonea a produrre l’effetto estintivo del procedimento di cassazione che le è proprio. Pertanto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., va dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso ed appare equo compensare tra le parti le relative spese, in ragione del recente consolidarsi della interpretazione data dalla giurisprudenza di questa Corte alla questione che viene in considerazione nel caso controverso (vedi Cass. n. 5287 del 2018).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio ; spese compensate.