CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 aprile 2020, n. 7789
Tributi – Tariffa controlli sanitari degli impianti di macellazione – Natura tributaria – Controversie – Giurisdizione tributaria
Fatti di causa
L’Azienda sanitaria provinciale di Palermo comunicava alla società R. Frutta srl un invito al versamento della tariffa annua forfettaria prevista dall’art. 2 del d.lgs. n. 194 del 2008, dovuta per i controlli sanitari ufficiali effettuati a norma dell’allegato A del decreto legislativo citato.
Contro l’invito al pagamento R. Frutta s.r.l. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Palermo che con sentenza n. 584 del 2010 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, trattandosi di materia di competenza del giudice ordinario.
La società R. Frutta proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Sicilia che con sentenza n. 236 del 7.12.2011 lo rigettava, confermando il difetto di giurisdizione del giudice tributario. In particolare il giudice di appello rilevava l’insussistenza della giurisdizione del giudice tributaria sia per ragioni soggettive, in quanto l’Azienda sanitaria provinciale non è un ente avente potere impositivo, sia per ragioni oggettive in quanto la tariffa annuale prevista dall’art. 2 del d.lgs. n. 194 del 2008 non è un tributo ma costituisce il corrispettivo per un servizio reso per legge dalla Azienda sanitaria.
Contro la sentenza di appello la società R. Frutta s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.
L’Azienda sanitaria provinciale di Palermo resiste con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Il primo motivo di ricorso denuncia: “Error in procedendo: violazione e falsa dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 1 cod.proc.civ. ( erronea declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice tributario)”.
Il motivo è fondato.
La questione di giurisdizione è stata risolta da questa Corte con la sentenza Sez. U, n. 13431 del 13/06/2014, secondo cui appartiene alla giurisdizione del giudice tributario la controversia relativa alla richiesta di pagamento della tariffa annua forfettaria per il finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al d.lgs. 19 novembre 2008, n. 194, attuativo del regolamento n. 882/04/CE, trattandosi di imposizione che, alla luce dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale (da ultimo sentenza n. 141 del 2009 della Corte costituzionale), ha natura tributaria attesa la doverosità della prestazione, imposta non solo in forza dell’interesse generale al bene della salute ma anche dei vincoli derivati dalle disposizioni comunitarie, e direttamente collegata alla pubblica spesa, giacché grava sullo Stato – per una platea di destinatari individuati in relazione ad un presupposto economicamente rilevante, costituito dall’attività da essi svolta nel settore alimentare – l’obbligo di organizzare controlli ufficiali e di predisporre strutture, mezzi e personale per la loro effettuazione.
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso.
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata. Considerato che il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare l’erronea dichiarazione di difetto di giurisdizione con rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 59comma 1 lett.a) d.lgs. n. 546 del 1992, questa Corte, in applicazione dell’art. 283 comma 3 cod.proc.civ., rimette le parti davanti alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, in diversa composizione, alla quale è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice tributario; rinvia la causa, anche per le spese, davanti alla Commissione tributaria provinciale di Palermo in diversa composizione.