CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 gennaio 2020, n. 422
Tributi – IVA – Acquisto di beni e servizi destinati in via esclusiva allo svolgimento di operazioni esenti – Detrabilità dell’imposta – Esclusione – Rimborso – Esclusione
Fatti di causa
La Casa di cura C.P., la quale eroga servizi sanitari esenti da Iva a norma dell’art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, presentò in relazione all’anno d’imposta 2005 un’istanza di rimborso dell’Iva assolta, assumendo che l’indetraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti strumentali da essa compiuti, derivante dal regime di esenzione delle attività svolte, avrebbe vanificato il principio di neutralità dell’Iva nei propri confronti.
L’impugnazione del relativo silenzio rifiuto non ebbe successo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Parma.
Quella regionale dell’Emilia Romagna ha rigettato il successivo appello proposto dalla contribuente: ha al riguardo sostenuto che l’operatore economico che abbia acquistato beni e servizi destinati in via esclusiva allo svolgimento di operazioni esenti o non imponibili assume la posizione fiscale di consumatore finale. Ha aggiunto che la soluzione è confortata dalla giurisprudenza unionale, che rende ultronea l’ulteriore rimessione sollecitata dalla contribuente.
Contro questa sentenza propone ricorso la società per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui l’Agenzia delle entrate replica con controricorso, illustrato con memoria.
Ragioni della decisione
1.- Va preliminarmente respinta l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, proposta dall’Agenzia perché la società non avrebbe impugnato la statuizione del giudice d’appello concernente il difetto di legittimazione attiva della contribuente alla proposizione dell’istanza di rimborso.
Ciò perché la qualificazione come consumatore finale dell’operatore economico che abbia acquistato beni o servizi destinati in via esclusiva alla realizzazione di operazioni esenti o non imponibili è passaggio logico del ragionamento sviluppato in sentenza, e non già autonoma ragione della decisione: l’argomento, nell’impianto della sentenza, sostiene le valutazioni immediatamente precedenti relative all’indetraibilità dell’Iva relativa agli acquisti dei quali si discute.
2.- Con i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, perché connessi, la contribuente lamenta:
– la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 5, e 19-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in riferimento all’art. 10, comma 1, del medesimo decreto, rimarcando che il regime di esenzione implicherebbe l’applicazione di un’Iva occulta a spese del cliente finale delle prestazioni, perché il prestatore in ragione dell’indetraibilità dell’imposta sarebbe costretto ad elevare i propri onorari (primo motivo);
– la carenza e illogicità della motivazione della motivazione in ordine alla richiesta di rimessione della questione pregiudiziale alla Corte di giustizia (secondo motivo).
La complessiva censura, che sconta profili d’inammissibilità quanto al secondo motivo, col quale, dietro lo schermo della deduzione del vizio di motivazione, s’introduce una generica critica in diritto degli argomenti addotti dalla Commissione per respingere la richiesta di rimessione della questione pregiudiziale, è infondata.
3.- Questione in tutto analoga è stata difatti già decisa dalla giurisprudenza unionale.
In particolare, la Corte di giustizia (con ord. 13 dicembre 2012, causa C-560/11, Debiasi) ha ribadito che il diritto di detrazione dell’Iva riguarda soltanto i beni e i servizi impiegati ai fini delle operazioni del soggetto passivo assoggettate a imposizione.
Sicché qualora beni o servizi acquistati da un soggetto passivo siano impiegati ai fini di operazioni esenti, non vi può essere riscossione dell’imposta a valle, né detrazione dell’imposta a monte. E questo perché il sistema comune dell’Iva mira a garantire la perfetta neutralità, quanto al peso economico dell’imposta, di tutte le attività economiche, quali che siano le finalità o i risultati di esse, il che postula che le attività siano assoggettate, in linea di principio, all’imposizione ai fini Iva (in termini, Cass. 1 ottobre 2014, n. 20700 e 5 settembre 2014, n. 18771).
3.1.- Coerentemente, allora, la giurisprudenza unionale ha precisato (con sentenza in causa C-560/11, cit.) che, a norma dell’art. 19, paragrafo 1, della sesta direttiva, visto che le operazioni esenti non conferiscono diritto a detrazione, la cifra di affari a esse relativa va inserita nel denominatore della frazione che consente di calcolare il pro-rata della detrazione.
3.2.- Per conseguenza il diritto alla detrazione dell’Iva da parte di un soggetto passivo che svolga operazioni sia esenti, sia non esenti dev’essere calcolato sulla base di un pro-rata corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione e quello complessivo delle operazioni compiute nel corso dell’anno, incluse le prestazioni medico sanitarie esenti.
3.3.- Di qui l’infondatezza della questione di diritto proposta e la superfluità di un’ulteriore rimessione della medesima questione alla Corte di giustizia, che si riverberano sulla manifesta irrilevanza anche delle censure proposte con riferimento alla violazione del diritto di proprietà della contribuente, con riguardo alla normativa convenzionale della CEDU (vedi, Cass. 26 agosto 2015, n. 17169, punto 8 e, tra le ultime, 19 giugno 2019, n. 16443).
La complessiva censura va per conseguenza respinta.
4.- Vanno, tuttavia, compensate le spese in considerazione della relativa novità del giudizio.
Sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma della comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 18 novembre 2021, n. C-358/20 - L’articolo 168 e l’articolo 213 nonché il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), letti alla luce dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 11 novembre 2021, n. C-281/20 - Ad un soggetto passivo deve essere negato l’esercizio del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa all’acquisto di beni che gli sono stati ceduti, qualora tale…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 09 luglio 2020, n. C-374/19 - E' conforme alla normativa UE la normativa nazionale secondo la quale un soggetto passivo che ha acquisito il diritto di detrarre proporzionalmente l’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 09 dicembre 2021, n. C-154/20 - L’esercizio del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte deve essere negato, senza che l’amministrazione tributaria debba provare che il soggetto passivo ha…
- Corte di Cassazione sentenza n. 29991 depositata il 13 ottobre 2022 - L'amministrazione finanziaria è vincolata dalle constatazioni di fatto e dalle qualificazioni giuridiche, da essa già effettuate nell'ambito di procedimenti amministrativi connessi avviati…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 01 ottobre 2020, n. C-405/19 - IVA - La circostanza che le spese effettuate dal soggetto passivo vadano a beneficio anche di un terzo non osta a che tale soggetto passivo possa detrarre integralmente l’imposta sul valore…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 202…
- La non vincolatività del precedente deve essere ar
La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di ga…
- Decreto Lavoro: le principali novità
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti p…
- Contenuto dei contratti di lavoro dipendenti ed ob
L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti impo…
- Contratto di lavoro a tempo determinato e prestazi
L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la d…