CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 giugno 2018, n. 15641
Superiore inquadramento – Differenze retributive – Soppressione dell’ISPESL – Interruzione del processo ex art. 299 cpc
Fatti di causa
1. La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado del Tribunale della stessa sede, ha incrementato, con sentenza 6884/2012, le somme riconosciute a favore di B.L. ed a carico dell’I.N.A.I.L., quale successore nei rapporti già facenti capo ad I.S.P.E.S.L., a titolo di differenze retributive per superiore inquadramento. Nel decidere, la Corte ha respinto l’eccezione di estinzione del processo, sollevata dall’ente previdenziale sul presupposto che, avendo la, controversia ad oggetto un rapporto riguardante l’I.S.P.E.S.L., nei cui confronti si era svolto il primo grado di giudizio, poiché tale ente era stato soppresso, con d.l. 78/2010, prima della costituzione del medesimo in appello, il processo si era interrotto ex lege e quindi esso avrebbe dovuto essere riassunto entro i sei mesi dall’evento interruttivo, come non era avvenuto. La Corte territoriale riteneva che la costituzione in giudizio dell’I.N.A.I.L., con difese anche nel merito, fosse impeditiva dell’eccepita estinzione.
2. Rispetto a quest’ultimo punto l’I.N.A.I.L. propone ricorso per cassazione sulla base di un motivo, resistito da controricorso del B.. Entrambe le parti hanno presentato memorie.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso l’I.N.A.I.L. sostiene, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., che erroneamente sarebbe stata rigettata l’eccezione di estinzione da essa sollevata, in violazione degli artt. 299, 305 e 307 del c.p.c.
2. Il motivo è fondato.
2.1 In fatto è accaduto che, emessa la sentenza di primo grado nei riguardi di I.S.P.E.S.L., il B. ha proposto ricorso in appello depositato il 22.4.2009 e lo ha notificato al medesimo ente il 6.11.2009, per l’udienza di discussione del 30.11.2011.
Con l’art. 7, comma 1, d.l. 78/2010, pubblicato sulla G.U. del 31.5.2010, e poi convertito in legge (in parte qua senza modificazioni) l’I.S.P.E.S.L. è stato medio tempore soppresso e si è stabilito che l’I.N.A.I.L. succedesse “in tutti i rapporti attivi e passivi”.
Il 16.11.2011, in vista dell’udienza di discussione sopra menzionata, l’I.N.A.I.L. notificava al B. memoria di costituzione contenente appello incidentale, con la quale veniva sollevata l’eccezione di estinzione, pur seguita da difese nel merito.
2.2 In tema di estinzione degli enti pubblici dopo la notificazione, ma prima della costituzione in giudizio, si è consolidato l’orientamento per cui ciò comporta l’interruzione ex art. 299 c.p.c. ed in via automatica del processo (Cass. 30 agosto 2007, n. 18306, con principio poi richiamato da Cass. 13 marzo 2013, n. 6208).
Non è del resto fondata la tesi del controricorrente secondo cui il fenomeno si dovrebbe inquadrare nei termini di una vicenda evolutivo-modificativa del soggetto giuridico estinto, in quanto si è trattato di una vera e propria soppressione, come reso evidente dall’art. 7, co. 1, d.l. 78/2010 cit., con trasmissione all’ente subentrante delle situazioni giuridiche soggettive preesistenti.
Così come ininfluente è il richiamo all’art. 110 c.p.c., in quanto il verificarsi della successione a titolo universale e la prosecuzione del processo verso il successore è questione diversa da quella, finalizzata alla regolare prosecuzione del contraddittorio, di cui all’interruzione del processo, che resta regolata dagli artt. 299 ss. c.p.c. e, per quanto attiene al caso di specie, dal citato art. 299 c.p.c.
Pertanto, alla data della soppressione dell’ente, il processo si è interrotto ex lege.
2.3 La conseguenza di quanto sopra è che il processo va poi riassunto entro sei mesi (ora, tre mesi, con riforma dell’art. 307 c.p.c. però inapplicabile ratione temporis) dalla conoscenza di tale evento (art. 305 c.p.c.), momento che si identifica, ove la soppressione sia avvenuta con atto avente forza di legge, con quello in cui vi è stata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, quale adempimento che comporta la conoscenza legale dell’evento stesso (Cass. 18306/2007 cit.).
Riassunzione che, nel caso di specie, non vi è stata.
2.4 E’ poi vero che l’estinzione, nel regime anteriore alla modifica dell’art. 307 u.c. c.p.c. e qui ancora applicabile ratione temporis, va eccepita dalla parte interessata nella prima difesa e, rispetto al rito del lavoro, in sede di costituzione prima dell’udienza di discussione e nei termini di cui all’art. 436 e 416 c.p.c. (Cass. 12 marzo 2015, n. 4979), ma ciò è quanto qui puntualmente avvenuto.
Infatti l’I.N.A.I.L. ha formulato l’eccezione di estinzione con memoria notificata alla controparte (v. controricorso, pag. 9) il 16.11.2011, per l’udienza del 30.11.2011, facendola precedere alle difese di merito di appello e subordinando espressamente queste ultime (“nella denegata ipotesi in cui ritenga non estinto il giudizio”, si legge nelle conclusioni) rispetto alla questione sull’estinzione del giudizio.
2.5 Il processo si è quindi estinto e l’eccezione è stata ritualmente eccepita dalla parte a ciò interessata, sicché la pronuncia in senso contrario della Corte d’Appello è errata.
3. Poiché il processo non poteva proseguire va pronunciata la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382, u.c., c.p.c., divenendo così definitiva la pronuncia di primo grado.
4. Il fondarsi della decisione su profili di natura esclusivamente processuale costituisce giusto motivo di compensazione per le spese del grado di appello e di questo grado di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata, con compensazione delle spese del giudizio di appello e di quello di legittimità.
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