CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 giugno 2018, n. 15642
Lavoratori dello spettacolo – Gestione ENPALS – Pensione di anzianità privilegiata – Retrodatazione
Fatti di causa
Con sentenza n. 1120/2012 la Corte d’Appello di Ancona accogliendo la impugnazione dell’E.N.P.A.L.S. rigettava la domanda di S.G. volta ad ottenere la retrodatazione della pensione di anzianità privilegiata nella stessa gestione ENPALS, condannandolo al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio ed agli oneri della CTU espletata in primo grado. A fondamento della sentenza della decisione la Corte sosteneva che la pensione di anzianità privilegiata spetti all’assicurato ENPALS esclusivamente sulla base della anzianità contributiva maturata nella medesima gestione, sulla scorta dell’articolo 9 del d.p.r. 1420 del 1971 e dell’articolo 4 del decreto legislativo numero 182/1997; e che dall’estratto conto certificativo acquisito in grado di appello emergeva che il S. potesse vantare un’anzianità contributiva maturata nella gestione di poco meno di 4000 contributi obbligatori giornalieri, molto distante dai 6300 contributi necessari secondo l’articolo 9 comma 1 lett. b) del d.p.r. n. 1420/1971 ai fini della pensione di anzianità privilegiata.
Verso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione S.G. con tre motivi di censura ai quali ha resistito l’INPS (succeduto ad ENPALS) con controricorso.
Ragioni della decisione
1.- Col primo motivo di ricorso si deduce la violazione falsa applicazione degli articoli 9 del d.p.r. 1420/71, articolo 3 del decreto legislativo CPS 708/1947, art. 6, comma 2 del decreto legislativo 503/1992, art. 59 tabella C legge 449/1997, in quanto con riferimento ai requisiti per il diritto alla pensione la Corte territoriale aveva trascurato completamente di ricordare che il ricorrente essendo stato un tenore avrebbe avuto diritto ad essere inquadrato nella prima categoria (artisti lirici) dell’articolo 3 del decreto legislativo CPS 708/1947; e che pertanto egli avesse diritto ad ottenere la pensione alle date indicate dal CTU in primo grado.
2.- Con il secondo motivo viene dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti e/o la nullità della sentenza per apparente e/o contraddittoria motivazione. Omessa valutazione della relazione del CTU del primo grado di giudizio. Violazione dell’articolo 111 della Costituzione.
Lamenta il ricorrente che la sentenza avesse del tutto ignorato la CTU disposta in primo grado, da intendersi come fatto decisivo del giudizio.
2.1. I primi due motivi, i quali possono essere trattati unitariamente per connessione, sono inammissibili e comunque infondati. Anzitutto la Corte d’Appello ha riconosciuto nella motivazione della sentenza che la pronuncia di primo grado fosse stata impugnata dall’ENPALS che contestava in toto le conclusioni della CTU su cui si fondava la sentenza di primo grado. Ha inoltre affermato che gli stessi motivi di gravame dell’Inps fossero fondati perché la pensione di anzianità privilegiata di cui si tratta può spettare esclusivamente sulla scorta dell’anzianità contributiva maturata nella stessa gestione ENPALS, come si desume dall’articolo 9 del d.p.r. 1420/1971 e dall’articolo 4 del decreto legislativo 182/1997. Ha ricordato pure la Corte che quest’ultimo articolo, sotto la rubrica “Modalità di calcolo e requisiti d’accesso delle prestazioni pensionistiche”, dispone nella prima parte del comma 7: ” ai fini dell’accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto del presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, numero 1420 e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi esclusivamente ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo”. Infine la Corte ha affermato che sulla base dell’estratto conto certificativo, acquisito nel giudizio di appello con ordinanza di esibizione, all’ENPALS risultassero versati poco meno di 4000 contributi obbligatori giornalieri ben distanti dai 6300 contributi necessari ai fini della maturazione pensione di anzianità privilegiata.
2.2. Tale articolata ed esaustiva ratio decidendi non è stata minimamente censurata dal ricorso, il quale si fonda ancora su una censura che ripropone un calcolo dei contributi attraverso una sommatoria di periodi che data dal primo contributo versato dal ricorrente il 25 aprile 1965 presso la gestione Inps; laddove invece secondo la conclusione della sentenza – correttamente fondata sul tenore dall’articolo 4 del decreto legislativo 182/1997 – ai fini della pensione privilegiata in discorso è computabile soltanto l’anzianità contributiva maturata presso ENPALS.
2.3. Nessuna violazione è inoltre imputabile alla sentenza per aver disatteso la CTU espletata in primo grado senza espressamente richiamarla nella sentenza; essendo del tutto evidente che la Corte territoriale accogliendo l’appello dell’INPS ed ordinando l’esibizione dell’estratto contributivo all’ENPALS abbia pure implicitamente – ma motivatamente – disatteso le conclusioni della CTU le quali erano fondate su premesse di fatto e di diritto totalmente diverse ed errate (in quanto cumulavano periodi contributivi maturati presso l’INPS), avendo pure confuso il Ctu l’anzianità assicurativa con quella contributiva (che era l’unica ad interessare nella vicenda).
3.- Con il terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 e 112 c.p.c. Omessa indicazione delle tabelle di riferimento contenute nel Dm 20 luglio 2012 n. 140, in quanto la controversia aveva avuto inizio a seguito della assoluta indeterminatezza e contraddittorietà delle risposte fornite dall’ENPALS all’odierno ricorrente in ordine alla sussistenza dei requisiti per accedere al diritto alla pensione di anzianità, e che pertanto non fossero presenti i requisiti per applicare il criterio generale della soccombenza nella liquidazione delle spese sussistendo invece i presupposti previsti dall’articolo 92 c.p.c. per compensare in tutto o in parte le spese stesse fra le parti.
3.1. L’impugnazione del capo della sentenza relativo alle spese, proposta esclusivamente sotto il profilo della violazione di legge, non può essere accolto perché il giudice del merito regolando il carico delle spese attraverso il criterio della soccombenza ha fatta applicazione delle norme di legge in vigore. Mentre il potere di compensare in tutto o in parte le spese in relazione “alla concorrenza di altre gravi ed eccezionali ragioni” – ipotesi eccettuativa a cui fa riferimento il ricorrente – configurando una facoltà di carattere discrezionale non può essere censurata in Cassazione senza attaccare la motivazione della sentenza, nei limiti in cui risulta ammesso dall’art. 360, 1 comma n. 5 c.p.c. (cfr. Ordinanze n. 24502 del 17/10/2017 e n. 8421 del 31/03/2017).
4. In conclusione la sentenza impugnata si sottrae alla censure sollevate col ricorso che va quindi respinto. Sussistono invece i presupposti per compensare le spese del giudizio di legittimità per la natura della controversia posto che come risulta dalla sentenza impugnata solo in grado d’appello l’ENPALS aveva prodotto l’estratto certificativo da cui risultava la corretta posizione contributiva del ricorrente pari a 3956 contributi giornalieri (e solo a seguito di ordinanza di esibizione). Inoltre in base a quanto emerge dal ricorso risulta pure che in precedenza l’ENPALS avesse fornito al ricorrente informazioni, non solo sui contributi maturati alla data della richiesta, ma anche su quelli che erano necessari per accedere al pensionamento.
5.- Sussistono invece i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto da parte del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese processuale del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del Dpr 115 del 2002 da atto della sussistenza dei presupposti per versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
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