CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 giugno 2022,n. 19180 – L’art. 20 del detto d.lgs. n. 472/97 distingue nettamente il termine di decadenza, entro il quale deve essere contestata la violazione ed irrogata la sanzione, individuandolo in cinque anni o nel diverso termine previsto per l’accertamento del singolo tributo (comma 1), dal termine di prescrizione del diritto alla riscossione consolidato in un provvedimento non impugnato, il cui decorso è interrotto dall’impugnazione del provvedimento di irrogazione di sanzione e fino alla definizione del relativo procedimento (comma 3); con la disciplina di cui innanzi il legislatore delegato ha quindi sostanzialmente mutuato l’impostazione del sistema penale, nel quale è ben chiara la distinzione tra termini di prescrizione del reato di cui all’art. 157 c.p., corrispondenti al termine di decadenza per la contestazione/irrogazione di cui all’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, e termini di prescrizione delle pene previsti dall’art. 172 c.p., corrispondenti al termine per la riscossione di cui al citato art. 20, comma 3