CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 maggio 2020, n. 8914
Tributi – Agevolazioni fiscali – Sisma Sicilia 1990 – Soggetti colpiti – Rimborso imposte
Fatti di causa
Con la sentenza sopra detta la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. stacc. di Catania, confermando quella di primo grado, ha accolto il ricorso proposto da G.D.M. avverso il silenzio – rifiuto opposto dalla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate alla domanda di rimborso dell’importo corrispondente al 90% delle imposte versate nei periodi d’imposta 1990, 1991 e 1992; domanda fondata sull’ordinanza 2057 del 21 dicembre 1990 del Ministro per il coordinamento della protezione civile emessa in occasione degli eventi sismici verificatisi nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa il 13 e il 16 dicembre 1990.
Ricorre per la cassazione di questa sentenza, per un unico motivo, l’Agenzia delle Entrate, deducendo il difetto di legittimazione del contribuente, quale lavoratore dipendente e sostituito d’imposta.
Resiste con controricorso G.D.M..
Ragioni della decisione
Nel motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce <<violazione e falsa applicazione di norme di legge ed, in particolare, dell’art. 9, comma 17, della legge 289 del 27 dicembre 2002 n. 289 >>, sostenendo che l’ordinanza del 21 dicembre 1990 del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, richiamata dalla legge n. 289/2002, era applicabile ai soli sostituti d’imposta e non anche ai dipendenti sostituiti nell’adempimento dell’obbligazione tributaria. Infatti: L’art. 1, ultimo comma, dell’ordinanza precisava che “il sostituto d’imposta deve comunque operare le ritenute secondo le prescrizioni di legge”; la risoluzione n. 23/E, emanata dall’Agenzia delle Entrate il 23 febbraio 2005, aveva espressamente affermato che l’agevolazione fiscale, operando con le dichiarazioni mod. 770, si riferiva ai soli sostituti d’imposta; l’art. 1, comma 665, della legge 190/2014, che aveva stabilito il diritto al rimborso, si riferiva espressamente ai “soggetti … che hanno versato imposte per il triennio 1990- 1992 per un importo superiore a 10% previsto dall’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289”.
Il controricorrente ha resistito, richiamando giurisprudenza contraria che ha riconosciuto la legittimazione diretta del soggetto sul quale sostanzialmente grava l’obbligazione tributaria.
Il motivo è infondato.
È consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui in tema di misure a sostegno dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, previste dall’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 – come in seguito precisato sul piano normativo dall’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, nel testo novellato dall’art. 16-octies, comma 1, lett. b), della l. n. 123 del 2017, di conv., con modificazioni, del d.l. n. 91 del 2017 – anche il percettore di reddito da lavoro dipendente può esercitare il diritto al rimborso delle somme indebitamente ritenute alla fonte e versate dal datore di lavoro, in virtù della regola generale enunciata dall’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, che legittima alla presentazione della relativa richiesta anche il cd. sostituito, quale effettivo beneficiario del provvedimento agevolativo (Cass., 4291/18; Cass., 29039/17; Cass., 17472/17; Cass., 14406/16).
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
L’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. 1778/2016).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in € 2.300,00, oltre spese generali, contributi e i.v.a.
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